Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-09-2011) 20-10-2011, n. 37965 Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 novembre 2009 il Tribunale di Padova assolveva C.I. dal reato continuato di truffa pluriaggravata ascrittogli (artt. 110, 81 cpv. e 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11), commesso in Padova dal 15 febbraio 2001 al 4 giugno 2002, perchè il fatto non costituisce reato e dichiarava interamente compensate le spese sostenute dall’imputato e dalla parte civile C.S..

Avverso la predetta sentenza le parti civili G.L. e C.S. hanno proposto, tramite il difensore avv. Vittorio Fasce (procuratore speciale della parte civile Carenza), separati ricorsi per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile.

Con il ricorso presentato nell’interesse della parte civile G. si deduce la violazione della legge penale sostanziale e processuale, in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2, e la carenza e l’assoluta contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico del reato di truffa, con conseguente pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sulla base di un ragionamento privo di sostegno probatorio;

secondo il ricorrente il giudice di merito, attraverso una motivazione carente e soprattutto illogica, aveva da un lato posto in risalto elementi chiari, precisi e idonei ad affermare la responsabilità dell’imputato (i rischi connessi agli investimenti in bond Argentina e bond Cirio erano noti a tutti gli operatori del settore; l’imputato era un promotore finanziario avente una specifica esperienza nel settore; il cliente G. aveva una mediocre conoscenza degli strumenti finanziari ed era interessato unicamente a trarre dall’investimento una rendita fissa e certa) e, dall’altro lato, aveva ingiustificatamente valorizzato l’esposto della parte civile G. nel quale si faceva riferimento alla possibile buona fede del C. per essere stato a sua volta indotto in errore, pur risultando detta ipotesi smentita dagli esiti delle indagini e dell’istruzione dibattimentale.

I motivi del ricorso presentato dall’avv. Vittorio Fasce quale procuratore speciale della parte civile C.S., moglie del G., sono analoghi.

E’ stata depositata nell’interesse dell’imputato una memoria difensiva con la quale si chiede la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, il loro rigetto.

I ricorsi vanno convertiti in appello e gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte di appello di Venezia.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 29 marzo 2007 n. 27614, Lista) hanno affermato il principio che la parte civile – anche dopo l’intervento sull’art. 576 c.p.p. ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 – può proporre appello, ai fini della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. La Corte ha recepito quanto affermato, sia pure implicitamente, nell’ordinanza, sostanzialmente interpretativa, n. 32 del 6 febbraio 2007 della Corte costituzionale che – dopo aver dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1 nella parte in cui escludeva per il pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento (sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 n. 26) – aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni relative all’impugnazione della parte civile lasciando intendere che l’eventuale consolidarsi dell’orientamento interpretativo in forza del quale la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile (orientamento fatto proprio dal giudice remittente) non avrebbe resistito alla verifica di conformità al dettato costituzionale.

Considerato che le censure contenute nel ricorso – riguardanti pretese carenze, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – attengono sostanzialmente al merito e, quindi, a questioni di fatto sicuramente improponibili nel giudizio di legittimità, si impone (Cass. sez. 6 31 maggio 2007 n. 26350, p.c. in proc. Csollany; sez. 6 18 ottobre 2007 n. 40373, P.M. in proc. Catrambone; sez. 1 10 dicembre 2008 n. 48139, P.G. ric. RV242789) – previa conversione dei ricorsi in appello ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, – la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio di appello.

P.Q.M.

converte i ricorsi in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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