Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.M. ricorre avverso la sentenza, in data 2 marzo 2011, della Corte d’appello di Roma, con cui è stato condannato per il reato di rapina e altro, e chiedendone l’annullamento, si duole della mancanza di traduzione di alcuni atti del processo dalla lingua inglese in lingua italiana.
Osserva la Corte che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Nella sentenza d’appello per giustificare il ritorno alla contestazione originaria di rapina si è fatto riferimento al certificato medico attestante le lesioni, che sicuramente non è oggetto di contestazione. Il motivo relativo alla omessa traduzione di alcuni atti, secondo la difesa fondamentali, non è stato dedotto in appello.
Il complesso di tali circostanze rende inammissibile il ricorso prospettato. Alla luce di tali considerazioni va dichiarata inammissibile l’impugnazione. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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