T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 18-11-2011, n. 9008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 13 aprile 2011 e depositato il successivo 21 aprile 2011 la D.P. s.a.s. ha impugnato, tra l’altro, la delibera n. 176 del 14 marzo 2011, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di manufatti odontotecnici (protesi e ortodontici) per l’Azienda U.S.L. di Roma a favore della costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l..

Espone, in fatto, di aver partecipato alla gara, bandita dall’Azienda sanitaria, insieme ad altre tre concorrenti e di essersi collocata al terzo posto in graduatoria, dopo la costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l. e l’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c..

All’aggiudicataria Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l. sono stati attribuiti 99,75 punti, di cui 59,75 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo; all’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c. 99,63 punti, di cui 59,63 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo. Alla ricorrente sono stati attribuiti 98,50 punti, di cui 58,50 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

A) Mancata esclusione della costituenda Ati aggiudicataria.

a) Violazione e falsa applicazione art. 75, comma 8, D.L.vo n. 163 del 2006 e dell’art. 4 del disciplinare di gara da parte della controinteressata aggiudicataria – Illegittimità della mancata esclusione dalla gara.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato una polizza fideiussoria non accompagnata da un valido ed incondizionato impegno della Compagnia di assicurazione per il rilascio della cauzione definitiva, e ciò in palese violazione dell’art. 75, comma 8, del codice appalti.

b) Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 51 D.L.vo n. 163 del 2001 da parte del costituendo raggruppamento aggiudicatario – Omessa verifica del requisiti generali e speciali in capo al nuovo legale rappresentante della Odontart s.r.l. – Illegittima mancata esclusione dalla gara.

L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara atteso che da una visura camerale aggiornata risulta che, in corso di gara, il legale rappresentante della Odontart s.r.l. è diverso da quello che ha reso le dichiarazioni ed autocertificazioni di gara, senza che siano state fornite le dichiarazioni ex art. 38 anche del nuovo legale rappresentante.

B) Mancata esclusione della seconda classificata.

a) Violazione e/o falsa applicazione art. 38 del codice appalti e dell’art. 4 del disciplinare di gara da parte della seconda classificata – Omessa verifica dei requisiti generali in capo all’amministratore della HDT s.n.c. – Illegittimità della mancata esclusione del raggruppamento secondo classificato.

L’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c., collocatosi in seconda posizione in graduatoria, avrebbe dovuto essere esclusa perché le dichiarazioni e certificazioni previste dall’art. 38 del codice appalti sono state rese solo da uno dei due legali rappresentanti/amministratori dell’impresa e non da entrambi.

C) Motivi comuni relativi all’illegittimità della procedura di gara, tutti proposti in via subordinata.

a) Illegittimità del bando di gara e del disciplinare nella parte in cui è prevista, con riferimento all’offerta economica, una soglia massima di sconto – Violazione del principio di libera concorrenza – Eccesso e/o sviamento di potere – Eliminazione di un elemento e/o criterio dell’offerta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del codice degli appalti.

La lex specialis di gara è illegittima nella parte in cui, con riferimento all’offerta economica, ha previsto una soglia massima di sconto, perché viola il principio di libera concorrenza.

b) Illegittimità del bando di gara, del disciplinare e del capitolato nella parte in cui non prevedono adeguati criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Violazione e/o falsa applicazione art. 83 del codice appalti – Carenza e/o insufficiente motivazione con riferimento alla mera attribuzione di punteggi numerici nella valutazione dell’offerta tecnica.

Il bando di gara, il disciplinare e il capitolato sono illegittimi perché non prevedono adeguati criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

c) Illegittimità della procedura di gara – Violazione del principio della pubblicità delle sedute di gara, con particolare riferimento al momento dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica e la relativa documentazione.

La procedura di gara è illegittima, e deve essere annullata, perché non è stato rispettato il principio della pubblicità delle sedute di gara, nel momento dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica e della relativa documentazione.

3. La ricorrente ha chiesto altresì condanna dell’amministrazione sanitaria al risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., mediante aggiudicazione della gara o, in subordine, al risarcimento per equivalente nella misura del 10% dell’utile presunto o in quella maggiore e/o minore da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. 107 Roma/G, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria costituenda Ati W. s.r.l., che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

6. Con ricorso incidentale, notificato il 12 maggio 2011 e depositato il successivo 19 maggio, l’aggiudicataria costituenda Ati W. s.r.l. ha preliminarmente affermato che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa:

a) per non aver presentato la dichiarazione, relativa alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 38, comma 1, lett. b) e c), del socio accomandatario sig. Fabrizio Squicciarini;

b) per non aver corredato la dichiarazione resa dal sig. Ferratelli ex art. 38 del codice appalti con la copia della carta di identità;

c) per aver prodotto una cauzione provvisoria non rispondente alle prescrizioni della lex specialis di gara.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 1950 del 26 maggio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

8. All’udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Alla vigilia dell’udienza di merito l’Azienda U.S.L. 107 Roma/G ha depositato in atti la delibera n. 902 del 27 ottobre 2011 con la quale è stata disposta – alla luce delle argomentazioni addotte dalla Sezione nell’ordinanza n. 1950 del 26 maggio 2011 e del recente arresto dell’Adunanza plenaria n. 13 del 27 luglio 2011 – l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara e, dunque, dell’aggiudicazione della stessa alla costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l..

Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità anche del ricorso incidentale.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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