T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 2806 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 17.6.2009, la ricorrente ha partecipato al bando indetto dall’Amministrazione resistente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, collocandosi al n. 17932 della graduatoria.

Il 14.7.2009 la sig.ra S. ha presentato una istanza di assegnazione in deroga ex art. 14 del R.R. n. 1/2004, allegando di occupare un alloggio di 80 mq e senza precisare ulteriori elementi a sostegno della straordinarietà della propria situazione.

L’istanza è stata integrata solo in data 17.5.2010 con l’indicazione che la ricorrente, dal gennaio 2010, avrebbe occupato a titolo gratuito un alloggio di 37 mq messole a disposizione dal signor E.H..

Preso atto della disponibilità di un alloggio di metratura adeguata all’entità del nucleo familiare, l’Amministrazione ha respinto l’istanza ex art. 14 con atto del 27.9.2010.

Detto diniego è stato impugnato in via amministrativa, allegando che:

– la ricorrente sarebbe affetta da una patologia invalidante;

– sarebbe a breve venuta meno la disponibilità dell’alloggio occupato, in quanto il proprietario ne avrebbe richiesta la restituzione;

– la figlia, studentessa, non contribuirebbe alla formazione del reddito familiare.

Anche quest’ultimo ricorso è stato respinto con provvedimento del 21.10.2010 sul duplice presupposto che il nucleo familiare della richiedente "è composto da due persone adulte, in piena capacità lavorativa e senza patologie invalidanti" e che la stessa dispone di "una sistemazione alloggiativa a titolo gratuito".

Parte ricorrente ha, quindi, impugnato il citato diiego, reiterando le censure già oggetto della precedente impugnazione.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza delle avverse censure.

Nella camera di consiglio del 9.2.2011, rilevato che la ricorrente aveva documentato l’esistenza di una invalidità, specificata nel 46%, limitante le proprie capacità lavorative e considerato che la figlia convivente, ancorché in età adulta, è studentessa universitaria e non contribuisce alla produzione del reddito familiare, con ordinanza 322/2011 è stata accolta l’istanza di sospensione. All’esito della pubblica udienza del 19.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

La materia dell’edilizia residenziale pubblica, come è noto, é informata al principio concorsuale che prevede, in via assolutamente prioritaria, l’esperimento di una procedura comparativa ed il conseguente accesso all’assegnazione in ordine di graduatoria.

La deroga alla procedura ordinaria è ammessa unicamente in presenza di eccezionali circostanze che l’Amministrazione valuta nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, ponderando con grande prudenza gli interessi coinvolti trattandosi di misure che comportano il conferimento di un’utilità in pregiudizio di altri soggetti meglio posti in graduatoria e, quindi, da ritenersi più svantaggiati.

L’oggettiva precarietà delle condizioni di parte ricorrente, in un contesto caratterizzato da una fisiologica carenza delle risorse in relazione ai bisogni da soddisfare, non è, peraltro, elemento sufficiente ai fini della concessione dell’assegnazione in deroga dovendo ricorrere, ulteriormente, una eccezionalità dello stato di bisogno da intendersi in senso relativo, ovvero in relazione ai livelli di disagio che connotano la platea dei potenziali assegnatari collocati in graduatoria all’esito della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato una situazione caratterizzata da gravità tale da rendere ictu oculi irragionevole il diniego opposto alla propria richiesta.

Il grado di invalidità della ricorrente (46%), infatti, non essendo tale da inibire l’esercizio di attività lavorativa, non può essere decisivo nel caso di specie ed anche l’attuale disponibilità di un alloggio, ancorché precario, è elemento che contrasta con le finalità proprie della disposizione derogatoria.

Le suesposte conclusioni non mutano in conseguenza della produzione documentale di parte ricorrente, effettuata in vista della discussione del ricorso, dalla quale risulterebbe che il grado di invalidità della medesima è quantificabile nel 75%.

Premesso che la legittimità dell’operato dell’Amministrazione deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, un diverso e maggiore grado di invalidità non priva l’Amministrazione dei propri poteri discrezionali in ordine alla valutazione di eccezionalità della condizione della ricorrente (nel senso sopra esposto) potendo, al più, costituire presupposto per una nuova istanza di assegnazione che comporterà unicamente una rivalutazione della situazione sulla base dell’allegata sopravvenienza.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in ragione delle specificità della materia trattata, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *