Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5370 Condotta antisindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.3.2010, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto dai COBAS – Comitati di Base della Scuola – per la Provincia di Cagliari avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il loro ricorso, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, inteso alla declaratoria dell’antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente scolastico del Circolo Didattico convenuto, concretatasi nella unilaterale gestione di attività, personale e fondi dell’istituzione scolastica, senza procedere alla dovuta contrattazione, nonostante la difformità della medesima dai vincoli contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, in violazione dell’art. 6 n. 2 del vigente c.c.n.l. di comparto.

La Corte di Appello rilevava che i ricorrenti avevano accettato la statuizione del giudice monocratico in ordine all’insussistenza del requisito dell’attualità della condotta con riguardo ad una parte di esse, e che il gravame era diretto a contestare la sentenza impugnata per avere la stessa negato l’antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente scolastico con riferimento alla mancata stipulazione del contratto integrativo in tema di individuazione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente educativo ATA e per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto. La censura aveva ad oggetto l’automatico rinnovo del contratto di Istituto, considerato operativo anche su aspetti non disciplinati nella precedente pattuizione e la disposizione in via unilaterale della disciplina del P.O.F. di cui all’art. 30, oltre che la mancata informazione in ordine alla determinazione degli organici della scuola per l’anno 2005-2006, la unilaterale ripartizione ed erogazione di somme del F.I.S., ed anche con riguardo a tali aspetti era stato ritenuto legittimo il rifiuto, manifestato dal dirigente, di intavolare le trattative con la controparte sindacale a suo avviso irritualmente composta, poichè assistita da un consulente della R.S.U., G.N., appartenente all’Organizzazione sindacale COBAS, di cui faceva parte una della componenti della RSU. La Corte Territoriale rilevava, quanto ai comportamenti tenuti dall’amministrazione scolastica per l’anno 2003/2004, che il giudice del merito nella fase di opposizione aveva ritenuto che gli effetti del comportamento della parte datoriale fossero esauriti, come confermato dalla limitazione dell’oggetto del giudizio solo all’anno successivo; quanto alla mancata stipulazione del contratto integrativo, osservava che era risultato documentato in causa che la liquidazione del F.I.S. secondo i criteri precedentemente concordati con il previgente contratto era relativa ad incarichi già espletati ed era intervenuta a sanatoria degli stessi; quanto al rifiuto del dirigente di portare avanti le trattative con una delegazione sindacale ritenuta irritualmente composta, che l’art. 7 del c.c.n.l. prevedeva che alle stesse dovessero presenziare, per le organizzazioni sindacali, rappresentanti territoriali delle 00.SS. di categoria firmatarie del c.c.n.l. e, quanto alle funzioni strumentali dei docenti, che il dirigente non aveva operato secondo una determinazione unilaterale, così come per le ulteriori condotte censurate. Osservava la Corte del merito che, una volta prestata acquiescenza alla statuizione sulla mancanza di attualità della condotta dell’amministrazione scolastica, la censura dei Cobas doveva ritenersi limitata alla ritenuta legittimità del rifiuto del dirigente scolastico di condurre trattative, finalizzate alla stipulazione del contratto integrativo per l’anno 2004-2005, con la delegazione sindacale irritualmente composta. Riportava al riguardo il contenuto di nota ARAN cui il Dirigente scolastico si era attenuto per l’interpretazione dell’art. 7 c.c.n.l. relativo al personale del Comparto Scuola in merito alla composizione delle delegazioni a livello di istituzione scolastica. Con riferimento alle ulteriori doglianze, osservava che le stesse erano autonome rispetto alle questioni che sorreggevano l’oggetto del gravame, riguardando altri profili della condotta del dirigente per i quali, comunque, dovevano ritenersi corrette le osservazioni svolte dal giudice di primo grado.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i COBAS, con tre motivi.

Il Ministero e il Circolo didattico sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del c.c.n.l. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002-2005, assumendo che, per il principio di parità delle posizioni, non poteva negarsi solo alla delegazione sindacale di parte lavoratrice di farsi assistere da consulenti, come, invece, ritenuto, per la parte datoriale.

Con il secondo motivo, lamentano il difetto di motivazione, sotto lo stesso profilo del mancato rispetto del principio di parità e pariteticità nelle relazioni sindacali.

Con il terzo, ascrivono alla sentenza il difetto di motivazione, non potendo revocarsi in dubbio la circostanza che le condotte indicate (mancata stipulazione del contratto integrativo, unilaterale ripartizione ed erogazione delle somme del FIS e disposizione unilaterale della disciplina delle funzioni strumentali del piano POF) possano considerarsi legittime solo qualora il mancato raggiungimento di qualsiasi accordo sia da ricondursi al comportamento delle R.S.U., laddove nel caso di specie il mancato raggiungimento dell’ accordo era da ricondursi al rifiuto del dirigente di trattare con la delegazione di parte lavoratrice, in quanto costituita in modo irrituale per la presenza di mero consulente delle RSU. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, è infondato.

L’art. 7 della CCNL del comparto scuola 2002/2005 dispone che le delegazioni trattanti sono costituite, a livello di amministrazione, per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa e, per le organizzazioni sindacali, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL; a livello di ufficio scolastico regionale, per la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato, con previsione della possibilità di avvalersi del supporto di personale di propria scelta e, per le organizzazioni sindacali, dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL; a livello di istituzione scolastica, per la parte pubblica, dal dirigente scolastico e, per le organizzazioni sindacali, dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l., come previsto dall’Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione della RSU. E’ poi, previsto che il M.I.U.R. può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la dirigenza scolastica abbia legittimamente rifiutato di condurre le trattative finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 2004/2005 ed a decidere aspetti riguardanti la determinazione degli organici e la ripartizione ed erogazione di somme del fondo dell’Istituto, per la irrituale composizione della delegazione sindacale trattante. E’ stata, invero, rilevata, nella specifica ipotesi all’esame, l’assenza di ogni condotta della dirigenza scolastica censurabile sotto il profilo della correttezza e della buona fede nelle relazioni sindacali ed idonea ad integrare un comportamento antisindacale, sottolineandosi come la partecipazione di G.N. agli incontri con la dirigenza scolastica, oltre ad essere viziata dalla circostanza che il predetto era rappresentante territoriale di organizzazione sindacale non firmataria del CCNL, diversamente da quanto richiesto dal CCNL, sia stata caratterizzata dal fatto che tale partecipazione fosse andata anche ben al di là della funzione di mero supporto esterno e di assistenza al componente RSU dei COBAS propria dei consulente, avendo lo stesso G. preteso di interloquire come controparte sindacale delle trattative direttamente con la dirigenza scolastica, allo scopo di condizionarne l’esito.

Risulta, poi, invocato in modo non condivisibile un preteso, ma inesistente principio di pariteticità delle posizioni, che, a fronte della impossibilità, sancita contrattualmente, per il Dirigente Scolastico di avvalersi dell’aiuto di terzi esperti, in presenza in concreto di collaborazione consentita alla delegazione trattante di parte pubblica (peraltro, neanche esattamente descritta nei suoi termini fattuali) avrebbe dovuto indurre a considerare legittima anche la collaborazione di cui si era avvalsa l’altra parte, in difformità alle previsioni contrattuali. Deve ritenersi, infatti, che non possa in via generale essere invocata una situazione di squilibrio tra le delegazioni trattanti, ove la contrattazione di comparto escluda la ritualità della composizione della delegazione delle organizzazioni sindacali legittimamente fatta valere, in sede di trattative, soltanto dalla dirigenza scolastica.

Il mancato perfezionamento degli accordi per l’anno scolastico 2004/2005 correttamente è stato, pertanto, ritenuto non imputabile al dirigente scolastico, il quale ha agito in conformità al contenuto dell’art. 7 del c.c.n.l., la correttezza della cui interpretazione era confortata anche dalla richiamata nota ARAN del 27.5.2004, con la conseguenza che va escluso ogni dedotto profilo di antisindacalità della condotta imputata alla parte pubblica.

Per le esposte considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, poichè nè il Ministero nè il Circolo didattico hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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