Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-09-2011) 20-10-2011, n. 37961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 1 dicembre 2010 della Corte d’appello di Palermo, con la quale, a seguito della parziale conferma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 16 ottobre 2009, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, oltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall’esercizio della patria potestà durante l’espiazione della pena e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e al pagamento di una provvisionale nella misura di 10.000 Euro.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 81 c.p. inosservanza della legge penale in relazione alla determinazione della pena, in relazione all’aumento disposto per la continuazione interna non dovuta e per la condanna alla rifusione della parte civile delle spese del giudizio in assenza di una costituzione e conclusioni.

Il ricorrente censura le modalità di determinazione della pena in quanto sarebbe stata erroneamente applicata la continuazione a suo danno anche per il reato contestato al capo a) dell’odierno procedimento e del capo c) in realtà contestati solo al coimputato C.D., e la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile nonostante l’assenza di qualsiasi costituzione e conclusione nei suoi confronti. b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 62 bis c.p.. Inosservanza della legge penale in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato in relazione al primo motivo limitatamente alla intervenuta condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

Osserva la Corte, infatti, che, come emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata, la continuazione è stata applicata nei confronti del ricorrente tra l’unico reato contestato nel presente procedimento e quelli di cui alle sentenze del tribunale di Trapani del 17 dicembre 2008 e quella del tribunale di Patti del 6 maggio 2009, già passate in giudicato. E’ pertanto assolutamente infondata la censura riferita all’applicazione della continuazione con gli altri fatti attribuiti al C..

Allo stesso modo è assolutamente infondato il motivo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ampiamente motivata in relazione alla personalità dell’imputato, alla gravita dei fatti e ai precedenti penali.

Deve essere accolta, invece, la doglianza relativa alla condanna alle spese in favore della parte civile. Dal dispositivo della sentenza di primo grado emerge che tale condanna fu pronunciata esclusivamente nei confronti del C. in favore della p.c. Banca nuova s.p.a. oggetto di una rapina che vide coinvolto il C. ma non il S..

Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna relativa alle statuizioni civili in favore della Banca nuova s.p.a. poste a carico anche del S., che elimina. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna relativa alle statuizioni civili in favore della Banca nuova s.p.a., che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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