T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 2799Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Aler di Milano per l’affidamento del servizio di gestione riscaldamento, comprendente l’esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termici interni ai fabbricati siti in Milano.

L’appalto, suddiviso in tre lotti, era da aggiudicarsi al prezzo più basso mediante ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara, con la precisazione che ogni concorrente non avrebbe potuto aggiudicarsi più di un lotto.

R.G. S.r.l. ha presentato offerta per tutti i lotti e si è classificata prima per il primo lotto e seconda per gli altri due; tuttavia, avendo superato, come altre concorrenti, la soglia di anomalia in ciascun lotto, è stata sottoposta a verifica e, all’esito, è stata esclusa per complessiva inaffidabilità delle sue offerte.

E’ insorta avverso detta esclusione con il ricorso in epigrafe formulando, in sintesi, un’unica censura con cui ha dedotto l’illegittimità e l’erroneità del sub procedimento di verifica.

Le censure sono state poi meglio precisate nei motivi aggiunti con contestuale estensione dell’impugnazione agli ulteriori atti della procedura nelle more conosciuti.

Si sono costituite in giudizio sia l’Aler che S. S.r.l., aggiudicataria del primo lotto, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.

Le controinteressate aggiudicatarie degli altri due lotti non si sono costituite in giudizio.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 la causa è stata rinviata al merito.

Con ordinanza n. 913 del 7 aprile 2011 il Collegio ha disposto C.T.U. al fine di accertare la fondatezza, sotto il profilo tecnico, dei rilievi mossi dalla ricorrente.

L’incarico, a seguito di rinuncia di più consulenti, è stato affidato all’ing. Claudio Pagani di Milano, il quale ha depositato la propria relazione in data 29 settembre 2011.

In vista della discussione le parti hanno depositato scritti conclusivi e all’udienza pubblica del 2 novembre 2011, sentite le parti, la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

Deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, la ricorrente si è soffermata su una serie di aspetti tecnici delle sue offerte che, a suo dire, la commissione non avrebbe correttamente valutato prospettando, viceversa, quale sarebbe dovuto essere il metodo per apprezzare le giustificazioni prodotte nel corso dell’istruttoria intesa alla verifica di anomalia.

Trattandosi di profili esclusivamente tecnici il Collegio si è avvalso dell’ausilio di un ingegnere civile, esperto di impiantistica termica e di risparmio energetico, al fine di conoscere: "1) se il ribasso sulla stima dei consumi di combustibile offerto dalla ricorrente per ciascun lotto possa ritenersi sostenibile anche in considerazione dei fabbisogni termici di punta associati ad ogni centrale; 2) se il miglioramento del rendimento di combustione risultante dagli interventi mirati e tecnologicamente avanzati ipotizzati dalla ricorrente sia sufficiente a giustificare la diminuzione dei consumi dalla stessa stimato; 3) se siano riscontrabili eventuali maggiori guadagni su altre voci inerenti all’appalto, tali da compensare eventuali passività derivanti dalla sottostima dei consumi di combustibile".

Il consulente, nella sua relazione, dopo aver analizzato nel dettaglio gli aspetti tecnici ed economici relativi ai singoli quesiti, ha fornito risposte che il Collegio ritiene condivisibili.

In particolare sui primi due quesiti, intesi nel complesso a verificare se il ribasso sulla stima dei consumi di combustibile offerto dalla ricorrente per ciascun lotto possa ritenersi sostenibile, anche in considerazione dei fabbisogni termici di punta associati ad ogni centrale, il consulente ha posto in evidenza che, sebbene nella valutazione degli edifici residenziali dal punto di vista energetico e dei consumi si debbano tener presenti sia gli aspetti edilizi che quelli impiantistici, nell’offerta della ricorrente la riduzione dei consumi è demandata esclusivamente all’aspetto impiantistico.

Ciò posto, ha rilevato che gli interventi "mirati e tecnologicamente avanzati" proposti in sede di ulteriori giustificazioni da R.G. consistono principalmente nell’utilizzo di tecniche termografiche che consentirebbero, in sintesi, di rilevare le parti di fabbricato più fredde e favorirle nella distribuzione del calore.

Il consulente, pur apprezzando in astratto la tecnica sulla base delle tabelle dei consumi proposte da R.G. S.r.l., ha concluso che, tuttavia, i miglioramenti proposti non siano realizzabili alla stregua dei dati di esperienza e dei parametri tecnici forniti dalla lex specialis.

Quanto alla verifica circa gli eventuali maggiori guadagni su altre voci inerenti all’appalto che possano compensare eventuali passività derivanti dalla sottostima dei consumi di combustibile, il consulente ha concluso che, considerata l’esiguità della quota lavori rispetto all’intero importo dell’appalto, la breve durata contrattuale e la non ammissibilità di varianti alla stregua della disciplina di gara, non possano rilevarsi maggiori guadagni su altre voci dell’appalto tali da compensare eventuali passività derivanti dalla sottostima dei consumi di combustibile.

In definitiva, dall’analisi effettuata dal consulente d’ufficio, emerge un giudizio di complessiva inaffidabilità dell’offerta della ricorrente che, nella sostanza, conferma quello di analogo tenore fornito dalla stazione appaltante: giudizio sulla base del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento di esclusione.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese, ivi comprese quelle di CTU, entrambe come di seguito liquidate, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente.

Al CTU ing. Claudio Pagani, per l’opera prestata, devono liquidarsi, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002, Euro 4.895,00 (quattromilaottocentonovantacinque), oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50% e agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, devono essere rifuse nella misura del 50% all’amministrazione e alla controinteressata costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese del giudizio e di CTU a carico della ricorrente come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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