Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5364 Dipendenti delle banche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni resistenti, ex dipendenti del Banco di Napoli e collocati in quiescenza dopo aver raggiunto l’età di 55 anni ( F.A. e G.A.) e di 50 anni ( E.A.) beneficiando della normativa sull’esodo agevolato per il personale delle aziende di credito di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, proponevano appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno che ne aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPS per ottenere il ricalcolo dell’assegno straordinario del reddito erogato dal Fondo di solidarietà – costituito presso l’Istituto – ai sensi dell’art. 10, comma 9, del citato decreto ministeriale, mediante applicazione dell’art. 17, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il gravame e condannava l’INPS al pagamento delle differenze conseguenti alla applicazione del criterio di calcolo dedotto dagli appellanti. In particolare, la Corte di merito riteneva che, con riguardo alla determinazione del secondo elemento di calcolo dell’assegno straordinario, cioè "l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario", occorreva incrementare l’importo della pensione applicando l’alìquota prevista dall’art. 17, comma 2, del TUIR, e non quella agevolata – applicata invece dall’INPS – di cui al comma 4 bis dello stesso articolo.

Di tale sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui resistono gli intimati con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso denuncia violazione del predetto D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 9. Si sostiene che la ratto di tale disposizione, che determina l’importo dell’assegno straordinario da erogare ai dipendenti del Banco di Napoli per incentivarli al prepensionamento, è di assicurare a questi ultimi l’importo reale della pensione, sì che l’importo delle "ritenute di legge", da aggiungere a quello della pensione netta, non può che essere quello pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario, che, nella specie, sono le ritenute previste in misura agevolata dall’art. 17, comma 4 bis, del TUIR. 2. La censura è fondata.

2.1. La questione in esame riguarda la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l’altro, per i dipendenti del Banco di Napoli che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B). L’art. 10, comma 9, di tale decreto dispone che la misura lorda dell’assegno è computata sommando:

l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

2.2. La determinazione di incentivi nell’ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori. Di tale varietà della legislazione in materia di prepensionamenti (pure successivamente alla disciplina organica dettata dalla L. n. 223 del 1991, art. 27) ha dato conto anche la dottrina, che ha puntualmente rilevato come in alcuni casi il prepensionamento miri a tutelare anche l’interesse dell’imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l’ordinario ricorso al licenziamento.

In tale pluralità di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio – sub specie di emolumento economico incentivante – è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare, e ciò esclude, in particolare, la rilevanza, nel caso di specie, della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, 8 agosto 2011, n. 17079, richiamata dall’Istituto nella propria memoria illustrativa, che si riferisce a fattispecie di incentivazione all’esodo dal lavoro disciplinata dalla contrattazione collettiva, nella quale viene determinata la misura "al netto" dei trattamenti incentivanti.

2.3. Nella specie qui in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante.

Come l’Istituto esattamente rileva, l’esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all’importo della pensione.

In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall’art. 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all’intero assegno, poichè questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti "prepensionati" la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

3. In applicazione di tale principio, il ricorso dell’Istituto deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda.

5. Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della novità e difficoltà delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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