Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 20-10-2011, n. 37951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 6 luglio 2010 e depositata il successivo 13 ottobre la quinta sezione di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.O. avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 4 novembre 2008, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 marzo 2002 dal Tribunale della stessa sede, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta.

A ragione questa Corte ha addotto che non sussisteva il vizio di omessa notificazione all’Imputato della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, poichè essi erano stati ritualmente notificati al M., ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore, avvocato Riccardo Leonardi del foro di Ancona, essendo stata impossibile la notificazione dei medesimi atti nella residenza dichiarata dall’imputato, il 3 dicembre 1998, in (OMISSIS), come da relazione dell’ufficiale giudiziario del 21 gennaio 2000, attestante che il M. non abitava più a quell’indirizzo, secondo le informazioni assunte sul posto.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre a questa Corte, con rimedio straordinario, il M. tramite il suo difensore, avvocato Riccardo Leonardi, il quale denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità per avere omesso di rilevare che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza preliminare era stata eseguita al difensore come tale, ai sensi dell’art. 419 c.p.p., comma 2, e non anche all’imputato presso lo stesso difensore, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, donde la violazione del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguente nullità dell’intero giudizio e delle sentenze emesse nei due gradi di esso, come da richiamata giurisprudenza di questa Corte (Sez. unite n. 35358 del 2003).

Precisa il ricorrente che la mancata rilevazione dell’omessa notificazione da parte del giudice di legittimità è già stata ritenuta causa di annullamento della sentenza della Corte di cassazione attraverso il rimedio del ricorso straordinario (Sez. 3, 20/01/2010, n. 5039, Rv. 245916).

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, poichè non sussiste l’errore di fatto denunciato.

Risulta, per tabulas, che a seguito dell’impossibilità, il 21 gennaio 2000, di notificare l’atto all’imputato nel domicilio dichiarato, nel quale non era più reperibile, come da informazioni assunte sul posto dall’ufficiale giudiziario, il medesimo atto fu notificato a mani proprie del suo difensore di fiducia, avvocato Riccardo Leonardi, in data 25 gennaio 2000.

Questa Corte ha già affermato che la notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare, è valida se risulti esplicitato o sia comunque desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita al difensore in proprio e nella veste di consegnatario in luogo dell’imputato (Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, dep. 03/04/2008, Petrisor, Rv. 240138), ipotesi quest’ultima ricorrente nel caso in esame, come rilevato dalla successione cronologica delle attività di notificazione (quella non riuscita all’imputato nel domicilio dichiarato e la successiva consegna dell’atto al suo difensore di fiducia).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo assenti profili di colpa, anche al pagamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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