Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5362 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Messina, il prof. C., insegnante di ruolo presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Marconi" di (OMISSIS), chiedeva accertarsi l’illegittimità della graduatoria stilata dall’Istituto laddove lo dichiarava perdente posto e trasferito fuori Comune, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, in conseguenza della erronea valutazione della posizione del collega Ca., ormai in quiescenza. Il C. chiedeva la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della graduatoria e dei successivi consequenziali provvedimenti di soprannumerarietà e trasferimento d’ufficio che lo avevano riguardato, con condanna dei resistenti in solido al risarcimento per i danni subiti. Con sentenza del 7 luglio 2006 il Tribunale di Messina dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore di quello di Barcellona Pozzo di Gotto.

Avverso la decisione proponeva appello il C. deducendo che la declaratoria di incompetenza, essendo stata pronunziata d’ufficio oltre la prima udienza di trattazione, dava luogo ad un error in procedendo, denunziabile con l’appello. Si costituivano il Ministero dell’Istruzione, il C.S.A. e l’I.T.I.S. "G.Marconi" resistendo al gravame, mentre il collega Ca. restava contumace. Con sentenza depositata il 29 dicembre 2009, la Corte d’appello di Messina, rigettava il gravame nel merito, compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a cinque motivi.

Resiste il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con controricorso.

Ca.Pa., l’I.T.I.S. "G.Marconi" ed il C.S.A. di (OMISSIS) restavano intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 351 del 1998, art. 1 e del D.M. n. 127 del 2002 della Pubblica Istruzione, richiamato dall’art. 1 del D.P.R. cit.; omessa motivazione relativamente all’interpretazione della circolare ministeriale n. 129/2002. Lamentava che in base alla normativa indicata la posizione del prof. Ca. doveva ritenersi definita alla data del 6 marzo 2003, epoca in cui era stata approvata la graduatoria di istituto.

Il motivo è inammissibile, coinvolgendo accertamenti in fatto non censurabili in questa sede, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato circa la non intervenuta valutazione della domanda di trasformazione a tempo parziale del rapporto del prof. Ca. al momento della redazione e pubblicazione della graduatoria qui censurata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di circostanze determinanti, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamentava che la Corte territoriale non aveva considerato che egli avrebbe avuto diritto di ottenere comunque una intera cattedra, o occupando il posto del collega Ca., oppure sommando le nove ore residue a quelle lasciate libere da quest’ultimo, posto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, al momento della graduatoria il collega doveva ormai ritenersi in pensione, e non già ancora in servizio per non essere stata ancora valutata la sua richiesta di trasformazione del suo rapporto in part-time.

Anche tale motivo risulta inammissibile per richiedere alla Corte un riesame in fatto delle circostanze di causa congruamente esaminate dal giudice di merito, al fine di pervenire ad una loro diversa ricostruzione (Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). Nella specie la Corte territoriale ha congruamente accertato che al momento in cui venne redatta la graduatoria, la situazione del prof. Ca. non era ancora stata definita, per cui risultava legittima la sua collocazione, allo stato ed in base ai titoli posseduti, nella posizione attribuitagli. Osservava la corte di merito che risultava dagli atti che il prof. Ca. chiese, in data 10 ottobre 2003, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2003; che la graduatoria interna d’istituto venne pubblicata in data 12 aprile 2003 e che nella stessa non si tenne pertanto correttamente conto di detta istanza. Risultava poi che il provvedimento di riconoscimento del pari time era stato notificato all’istituzione scolastica dopo la stipula dello stesso e chiaramente dopo la predisposizione delle graduatorie di Istituto.

Trattasi di accertamenti in fatto logici e congruamente motivati, e dunque incensurabili in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione c/o erronea interpretazione del D.M. Funzione Pubblica n. 331 del 1997, art. 2, dell’art. 36 C.C.N.L. del 2002 e dell’art. 6 C.C.D.N. sulla mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2003/2004, sottoscritto il 15 gennaio 2003. Omessa valutazione di circostanze determinanti.

Lamenta il ricorrente che il C.S.A. di (OMISSIS), nonostante il Prof. C. fosse soprannumerario illegittimamente, accoglieva la domanda di part-time del prof. Ca., mentre non sussistevano le condizioni previste dal D.M. per la Funzione pubblica n. 331 del 1997, che all’art. 25, comma 1, dispone: "La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall’interessato". Pertanto, la domanda di part-time doveva essere rigettata e il prof. Ca. ormai dimissionario, non poteva anche ottenere l’attribuzione del tempo parziale. Lamentava che quand’anche al Prof. Ca. fosse stato legittimamente attribuito il part-time con contestuale pensionamento, questi non poteva più essere validamente collocato in graduatoria e certamente non per una intera cattedra, in base al D.M. n. 331 del 1997.

Il motivo risulta infondato, basandosi sul presupposto della illegittimità della graduatoria in questione, la cui censura è risultata inammissibile con conseguente definitività dell’accertamento compiuto dal giudice di appello.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. posto che tutta la procedura che aveva determinato la soprannumerarietà del C. era stata effettuata violando il principio di eguaglianza sostanziale e quello di efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione. Il motivo risulta assorbito dall’infondatezza delle censure inerenti la illegittimità della procedura seguita nella specie dall’amministrazione scolastica.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione insufficiente ed apparente, relativamente alla negazione dell’esistenza della prova del fatto posto a fondamento della domanda di risarcimento. Lamentava in particolare che non era stato adeguatamente valutato il certificato del 16 dicembre 2003 (dal quale si evinceva che egli era affetto da sindrome ansioso depressiva) che, per la coevità con i fatti di causa dimostravano il nesso di causalità tra la patologia riscontrata ed il comportamento illegittimo dell’amministrazione.

Il motivo risulta infondato per la indimostrata sussistenza della illegittimità di tale comportamento.

6. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di causa, in favore del Ministero, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del Ministero, che liquida in Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese come per legge. Nulla per le parti rimaste intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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