Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 21-10-2011, n. 38145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.M. propone ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena emessa il 5/10/2010 dal gup del Tribunale di Busto Arsizio per il reato di detenzione di sostanza stupefacenti, lamentando difetto di motivazione riguardo la mancata applicazione di formule di proscioglimento, e sollecitando per l’effetto l’annullamento della pronuncia.

2. Avverso il medesimo provvedimento ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte d’appello di Milano, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Gup concesso le attenuanti generiche, e valutato la loro prevalenza sulle aggravanti, in forza della sola incensuratezza, circostanza di fatto che, in ragione della novella normativa contenuta nella L. n. 125 del 2008, non giustifica tale trattamento.

Si evidenzia inoltre che, sulla base della sentenza, risulta del tutto ingiustificata la valutazione di prevalenza delle attenuanti riconosciute, ed ignorata l’oggettiva gravità del fatto, circostanze che privano la decisione sui punti indicati di una valida motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso della parte pubblica è fondato, mentre inammissibile è quello proposto da L..

Quest’ultimo invero non si sottrae al vizio di genericità in quanto in esso si lamenta la mancata motivazione dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in fatto, omettendo di allegare sulla base di quali elementi, ricavabili dagli atti, tale conclusione sarebbe stata possibile, tanto da indurre il giudice a superare la concorde richiesta delle parti, perfettamente giustificabile alla luce degli elementi concreti – verbale di sequestro, consulenza tossicologica, arresto in flagranza – elencati nel provvedimento impugnato, a conferma della responsabilità.

La mancanza di specificità del ricorso impone la dichiarazione di inammissibilità, con le conseguenze previste dalla legge in punto di condanna alle spese ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo, in ragione della natura dell’impugnazione.

A diversa conclusione deve giungersi in relazione all’impugnativa proposta dalla parte pubblica, che denuncia un’effettiva violazione di legge nella pronuncia, ove giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche, con il mero richiamo alla situazione di incensuratezza del L., riferimento, che in forza della previsione normativa di cui all’art. 62 bis c.p., comma 3 non è idoneo in via esclusiva a sorreggere tale decisione, circostanza che rende la pena determinata illegittima e che da sola giustifica l’annullamento della pronuncia.

In accoglimento del ricorso del P.g. disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, gi atti devono essere trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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