T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 2790 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento prot. n. 623656 del 14.6.2007 il Comune ha conferito alla ricorrente una concessione all’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività commerciali di Bar Pasticceria.

La predetta concessione comprendeva un area "A", posta dinanzi alla vetrina dell’istante, e un’area "B", separata da un passo carraio, prospiciente due diversi esercizi commerciali.

In data 12.10.2010 la società Brando S.r.l., subentrata ad uno dei due esercizi afferenti l’area "B", e precisamente quello non adiacente al passo carrabile e pertanto più lontano dall’area "A", ha revocato il precedente assenso, rilasciato in data 6.6.2006, in favore della ricorrente. Conseguentemente, con provvedimento del 27.12.2010 il Comune ha revocato parzialmente la concessione a suo tempo rilasciata alla ricorrente.

Con note del 2, del 10 e del 21 marzo 2011 la ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con un’area "B" di superficie ridotta rispetto alla precedente, composta della sola area di pertinenza della profumeria Limoni, e pertanto con esclusione di quella prospettante l’esercizio della soc. Brando.

Con nota prot. n. 476318 del 24.6.2011 il Comune ha replicato che "l’occupazione richiesta non si trova davanti alla propria attività e non è continua con l’altra area di occupazione di suolo pubblico in concessione, perché divisa da un passo carrabile".

Con nota prot. n. 520576 del 12.7.2011 la ricorrente ha prodotto una dichiarazione della società A. S.r.l., proprietaria dello stabile servito dal detto passo carrabile, nella quale si attesta che nel cortile interno all’edificio non vi sono né box né posti auto assegnati ai condomini; la ricorrente ha inoltre dichiarato che lo spazio davanti al portone sarebbe stato sempre libero da arredi di sorta.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha ribadito, tuttavia, il proprio diniego per le medesime motivazioni sopra esposte.

Motivi della decisione

Il Collegio osserva preliminarmente che, diversamente da quanto assunto della ricorrente a pag. 6 dell’atto introduttivo e da quanto illustrato nel corso della discussione, l’oggetto del presente giudizio va circoscritto al diniego opposto dal Comune all’occupazione di una porzione dell’area "B", non essendo in alcun modo stato inibito l’utilizzo dell’area "A", prospiciente l’esercizio commerciale della ricorrente.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati Brando S.r.l. e A. S.r.l.

Per giurisprudenza pacifica, onde integrare la nozione di controinteressati occorrono due elementi: il primo di carattere formale, quale l’essere il controinteressato individuato o facilmente individuabile dall’atto impugnato, ed il secondo di carattere sostanziale, cioè la sussistenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 09 marzo 2011 n. 676). Tuttavia, entrambi gli elementi difettano in capo alle predette società Brando S.r.l. e A. S.r.l., le quali, oltre a non essere menzionate nel provvedimento, non hanno alcun interesse sostanziale alla sua conservazione, atteso che il progetto presentato dalla ricorrente non riguarda l’area prospiciente la Brando, che la A. S.r.l. ha semplicemente attestato che il passo carraio non è utilizzato da alcuno e che la ricorrente ha dichiarato che non è stato mai occupato con tavolini e sedie, circostanza che è rimasta incontroversa tra le parti in giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato.

A seguito della sopravvenuta indisponibilità dalla società Brando a consentire l’occupazione dell’area di sua pertinenza la ricorrente ne ha preso atto, presentando un nuovo progetto, che differiva da quello precedentemente approvato in sede di rilascio dell’originaria concessione unicamente per la superficie ivi rappresentata, essendo stata esclusa quella precedentemente occupata prospettante il visto esercizio commerciale.

Contraddittoriamente ed immotivatamente il Comune ha dunque opposto il diniego impugnato, a fronte di una domanda di occupazione di un’area ridotta rispetto a quella assentita pochi anni prima, e della produzione della predetta dichiarazione da parte della società A. S.r.l., proprietaria dello stabile servito dal detto passo carrabile. Lo stesso articolo 7 del regolamento dettato in materia di occupazione di suolo, invocato dalla difesa comunale, prevede del resto la possibilità di estendere l’occupazione anche in spazi limitrofi all’esercizio del concessionario, qualora non vi sia alcuna preclusione da parte della proprietà dell’immobile interessato.

Il ricorso va pertanto accolto.

La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno, producendo documentazione fiscale, dalla quale si desume che per l’anno 2010 la somma imponibile è stata di Euro 715.376,00 e allegando che i posti a sedere per la clientela sarebbero in totale 120, di cui 36 esterni; che tuttavia questi ultimi sarebbero maggiormente utilizzati, sicché "un terzo dell’imponibile" sarebbe "costituito solo dall’esercizio d’impresa mediante utilizzo delle aree esterne", quantificando un danno pari ad Euro 238.458,66 annui.

Il Comune non ha replicato sulla domanda di risarcimento, che il Collegio ritiene di accogliere nei limiti che seguono.

Il provvedimento impugnato non ha riguardato tutti gli spazi esterni concessi alla ricorrente, ma solo una porzione, peraltro limitata, della predetta area "B", che a prescindere dall’illegittima condotta del Comune, si sarebbe ugualmente notevolmente ridotta rispetto al passato, in conseguenza del diniego all’occupazione opposto dall’impresa Brando.

Il diniego impugnato ha inoltre esplicato i propri effetti prevalentemente nel periodo autunnale, in cui notoriamente le aree esterne sono meno utilizzate rispetto a quanto accade nel periodo estivo.

In considerazione di quanto precede il Collegio ritiene di quantificare il danno in via equitativa nella misura di un ventesimo di quanto richiesto dalla ricorrente, e pertanto in Euro 993,58 al mese, pari ad Euro 11.992,94 annui, che il Comune corrisponderà alla ricorrente, con riferimento al lasso temporale intercorrente dall’adozione del provvedimento impugnato fino alla data in cui, per il sopraggiungere della stagione fredda, l’occupazione della suddetta area con arredi vari è cessata.

La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria e sulla stessa andranno corrisposti gli interessi legali fino alla data di effettivo pagamento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese forfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *