T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-11-2011, n. 2788 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società esponente (d’ora innanzi indicata anche solo come "Cooperativa"), è titolare di tre concessioni di costruzione e gestione di parcheggi sotterranei, in Comune di Milano.

Fra la suddetta società e l’Amministrazione è però insorto un contenzioso – peraltro ancora in fase stragiudiziale – a fronte del quale sono state avviate fra le parti trattative per una soluzione transattiva.

Al termine di tali complesse trattative, il Comune di Milano, con nota dell’Avvocatura Comunale del 20.5.2011, evidenziava alla Cooperativa il definitivo rigetto della proposta di transazione formulata da quest’ultima (cfr. doc. 11 della ricorrente).

A fronte della citata nota, era presentata dalla società in data 6.6.2011 istanza di accesso agli atti, per l’ostensione di tutti gli atti con i quali i competenti Settori comunali avrebbero fornito all’Avvocatura elementi di fatto o di diritto a fondamento della decisione di rigettare la proposta di transazione (cfr. doc. 12 della ricorrente).

Con lettera del 23.6.2011, confermata da successiva missiva del 12.7.2011 (cfr. docc. 1 e 2 della ricorrente), il Comune provvedeva all’ostensione di una serie di atti e documenti, fatta eccezione per una relazione predisposta dalla Direzione Specialistica Parcheggi ed indirizzata all’Avvocatura Comunale, ritenuta dall’Amministrazione documento sottratto all’accesso, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Milano (cfr. per tale articolo, il doc. 14 della ricorrente).

Contro tale parziale diniego era proposto il presente ricorso, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 17.11.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Il ricorso appare infondato, per le ragioni che seguono.

Al termine delle trattative intercorse con la Cooperativa, finalizzate all’eventuale soluzione bonaria del contenzioso, il Comune di Milano, con nota a firma dell’Avvocatura Comunale del 20.5.2011 (cfr. doc. 11 del resistente), esplicitava chiaramente le ragioni del rigetto della proposta transattiva da ultimo formulata dalla società esponente (nel citato doc. 11, è scritto chiaramente che la proposta è rigettata "…per i seguenti motivi").

A fronte della successiva istanza di accesso agli atti e documenti posti dall’Amministrazione a fondamento della propria determinazione negativa, il Comune ha elencato dettagliatamente gli atti ed i documenti posti alla base della propria decisione e suscettibili di ostensione (cfr. doc. 14 del resistente, nota del 23.6.2011).

La relazione riservata della Direzione Specialistica Parcheggi, indirizzata all’Avvocatura Comunale, citata nella risposta del 23.6.2011, non è però espressamente richiamata nel provvedimento recante il rigetto della proposta transattiva, nel quale si afferma soltanto che, dopo un esame approfondito da parte del Settore competente, la proposta citata non è stata accolta, senza però alcun esplicito riferimento ad una relazione riservata incorsa fra il Settore e la Civica Avvocatura (cfr. ancora il doc. 11 del resistente).

Ciò premesso, tenuto conto che fra la società istante e l’Amministrazione di Milano è in atto un contenzioso, anche se soltanto stragiudiziale, ma con – almeno stando agli atti di causa, – elevate probabilità di sfociare in un vero e proprio contenzioso giudiziale (anzi, la presente controversia pare costituire una sorta di anticipazione di tale contenzioso), non pare possa escludersi l’applicazione dell’art. 9 del Regolamento comunale sull’accesso agli atti ed in particolare del comma 2°, lettera e), del medesimo, in forza del quale sono esclusi dall’accesso gli atti, i pareri e le consulenze, resi dagli uffici comunali in relazione ad ogni tipo di procedimento amministrativo, nonché "…relativi al contenzioso, anche solo potenziale.. " (cfr. doc. 17 del resistente).

Per tali atti, l’ostensione è ammessa soltanto se "…gli stessi siano richiamati nella motivazione del provvedimento finale", ma nel caso di specie, come già sopra ricordato, il provvedimento finale (nota comunale del 20.5.2011 di rigetto della proposta transattiva), non contiene un esplicito richiamo alla relazione riservata redatta dalla competente Direzione per l’Avvocatura Comunale.

Si tratta, quindi, di una relazione contenente evidentemente elementi riservati, necessari per la futura difesa in giudizio dell’Amministrazione, la cui conoscenza finirebbe per ledere la posizione processuale del Comune nel futuro contenzioso, arrecando invece un indebito vantaggio, nella predisposizione della linea difensiva, a favore della parte privata.

Sul punto, preme ricordare che per la giurisprudenza amministrativa, i pareri legali o le relazioni legali riservate sono suscettibili di accesso soltanto se posti alla base del provvedimento finale, costituendone parte integrante della motivazione; in difetto sono sottratti all’accesso (così, Consiglio di Stato, sez. V, 23.6.2011, n. 3812 e 15.4.2004, n. 2163, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 16.3.2011, n. 658 e TAR Campania, Napoli, 16.5.2007, n. 5264).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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