Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5555 Agricoltura e alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 2002 il tribunale di Bari, in accoglimento della domanda di C.G., condannò il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l’A.I.M.A. a pagare all’attore Euro 46.206,53 (equivalente a L. 89.468.325), quale maggior somma dovuta rispetto a quella di L. 51.523.585 già versata, a titolo di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva per l’annata 1993/1994. 2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Bari, che ha rigettato la domanda con sentenza n. 352 del 2010, avverso la quale il C. ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria.

Gli intimati non hanno depositato controricorso, ma L’Avvocatura Generale dello Stato ha partecipato alla discussione orale.

Motivi della decisione

1.- Va premesso che, essendo gli intimati rappresentati ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, la partecipazione alla discussione orale dell’avvocato dello Stato presente in udienza era senz’altro consentita, costituendo principio consolidato che il deposito del controricorso non costituisce necessario presupposto della possibilità di partecipare alla discussione se il difensore della parte sia munito di procura speciale ed essendo la stessa ovviamente superflua se la rappresentanza sia direttamente prevista dalla legge.

2.- La Corte d’appello ha respinto la domanda dell’attuale ricorrente sul rilievo che – avendo il C. dichiarato la presenza di n. 4075 ulivi per il 1993/94 e l’A.I.M.A. affermato che essi erano solo 3.989 – l’attore non aveva offerto la prova del fondamento del diritto fatto valere.

Ha in particolare ritenuto che infondatamente il C. riteneva di aver assolto all’onere probatorio a suo carico, essendo inconferente la perizia giurata fatta redigere dal medesimo nel 1997 siccome relativa ad un periodo successivo, insussistente la valenza probatoria a favore del dichiarante di un atto notorio da lui stesso formato, inidonea una dichiarazione del C. del 1989 ad offrire la prova della situazione relativa al 1993/1994.

Ha inoltre considerato che nessun valore probatorio poteva ricollegarsi all’accertata presenza (da parte dell’A.I.M.A.) di n. 4.558 ulivi per la campagna olearia 1994/95, essendo da quell’accertamento emerso che n. 1.303 piante avevano un’età inferiore ai 5 anni e che tanto induceva a non ritenerli ancora produttivi.

3. Il ricorrente censura la sentenza deducendo le seguenti violazione di legge:

a) degli artt. 3 e 5 del Regolamento CEE n. 2261/84 e 2697 c.c. per aver egli effettuato le dichiarazioni conformemente a tali disposizioni e per avere dunque un diritto soggettivo al contributo in difetto di prova da parte dell’A.I.M.A. dell’inveridicità delle dichiarazioni stesse;

b) del preambolo e degli artt. 1, n. 2 del Regolamento CEE n. 2366/98 e art. 2697 c.c., in quanto la prima disposizione stabilisce che per olivo in produzione deve intendersi "olivo di una specie classificata domestica, vivo, piantato a dimora, di qualsiasi età e stato …" e poichè l’A.I.M.A., con il suo accertamento unilaterale del 1997 (pag. 6 del ricorso, ultima riga), aveva addirittura riconosciuto un numero di piante di ulivo (4.558) superiore a quello dichiarato dal C. (4.075);

c) degli artt. 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2261/84 in quanto, essendo l’aiuto comunitario concesso per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in frantoio, non era stato dall’A.I.M.A. sostenuto che la contabilità del frantoio fosse irregolare;

d) dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., perchè in appello l’A.I.M.A. non aveva mai sostenuto che l’onere di provare che gli alberi fossero effettivamente 4.075 facesse carico al C., ma aveva invece domandato di poter essa stessa provare che gli alberi erano solo 3.989. 4.- Tutti i motivi sono privi di pregio:

a1) il primo poichè contiene un’affermazione del tutto apodittica circa l’insorgere di un diritto soggettivo perfetto sulla sola base della dichiarazione dell’avente diritto quand’anche contestata (il che è stato invece escluso, tra le altre, da Cass., 20 luglio 2000, n. 9533) e non soddisfa dunque il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4;

b1) il secondo poichè prospetta la violazione di una norma comunitaria entrata in vigore successivamente all’annata che viene in considerazione e poichè del tutto prescinde dalla riferita ratio decidendi della Corte d’appello (piante troppo giovani per essere produttive);

c1) il terzo perchè la censura è correlata ad una circostanza che non si sostiene essere stata mai prospettata nel giudizio di merito (olio prodotto in frantoio);

d1) il quarto poichè in sentenza si afferma che gli appellanti (Ministero ed A.I.M.A.) avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati degli accertamenti compiuti dall’A.I.M.A. per la campagna olearia 1994/95, inoltre prospettando che "comunque" l’insufficienza probatoria rilevata dal primo giudice fosse superabile mediante l’ammissione di una prova testimoniale ex officio (così la sentenza impugnata a pagina 3, fine del secondo capoverso); e tanto certamente non comporta nè un riconoscimento del fatto contrario nè un’inversione dell’onere della prova.

5.- Il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione della totale difformità tra le decisioni di merito e della minima entità dell’attività difensiva (partecipazione alla sola discussione) svolta dagli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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