Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5554 Locazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Associazione Produttori di Patate Fucentina convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano D.V.V. per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 60.924.000 oltre accessori e risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.

Sosteneva l’attrice che il D.V., dietro corrispettivo, aveva messo a disposizione dell’Associazione un locale di sua proprietà per il deposito temporaneo delle patate e che l’utilizzazione di detto immobile da parte dell’istante non fu mai realizzata come da contratto. Infatti le operazioni di carico e scarico delle patate non potevano avvenire se non con il consenso del convenuto poichè le chiavi del locale non furono mai consegnate alla medesima Associazione.

Sosteneva altresì l’Associazione che si era verificato un ammanco di q.li 1.523,10 di patate nelle operazioni di deposito e prelievo del prodotto.

D.V.V. contestò quanto asserito dalla Fucentina chiedendo il rigetto della domanda attrice e propose domanda riconvenzionale con la quale chiese la condanna dell’Associazione al pagamento della somma di L. 41.449.746.

D.V. chiese anche il rimborso delle anticipazioni che asseriva di aver fatto a favore della Fucentina e che ammontavano a L. 416.500.

Il Tribunale respinse la domanda dell’Associazione e in accoglimento della riconvenzionale di D.V. condannò la prima al pagamento a favore del secondo della somma di Euro 21.407,01, quale corrispettivo per la messa a disposizione del magazzino, oltre Euro 215,10 per lavori effettuati dallo stesso D.V. in favore della Fucentina.

Quest’ultima impugnava la sentenza del Tribunale contestando in particolare l’affermazione secondo la quale la disponibilità dell’immobile non era stata compromessa dalla mancata consegna delle chiavi e sosteneva che la stessa costituiva anzi una grave violazione del contratto di locazione.

Deduceva altresì l’appellante la contraddittorietà tra il riconoscimento che il magazzino poteva essere utilizzato solo alla presenza di D.V. e dei suoi familiari e l’assenza di prova che l’ammanco di merce fosse riconducibile allo stesso D.V. che aveva il potere di disposizione e custodia della merce depositata. L’Associazione faceva ancora rilevare come da tutta la documentazione da essa prodotta risultava una differenza tra merce in entrata e merce in uscita pari a 1.523,10 quintali di patate.

Sosteneva infine l’Associazione che il giudice non aveva riconosciuto alcun valore ai due assegni, di L. 15 milioni ciascuno, riscossi dal figlio del D.V..

Resisteva D.V.V..

La Corte d’Appello di l’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’appellante al pagamento, in favore di D.V.V., della somma di Euro 5.512,80, oltre accessori.

La Corte d’Appello, rilevando che nel contratto si parla di "messa a disposizione" e che il corrispettivo viene indicato non in una somma predeterminata bensì in una somma rapportata all’entità della merce depositata, qualifica il contratto de quo come atipico. Rileva inoltre che la messa a disposizione non è stata intaccata dalla mancata consegna delle chiavi e che non vi è la prova dell’ammanco.

Propone ricorso per cassazione l’Associazione Produttori di Patate Fucentina, ora Fucentina Soc. Coop s.r.l. con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso D.V.V..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso la Fucentina denuncia "Omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente all’inadempienza del convenuto alle obbligazioni contrattuali del ritenuto contratto atipico".

Secondo parte ricorrente sia il giudice di primo grado, sia il giudice d’appello hanno erroneamente ritenuto che la disponibilità del magazzino non risultava compromessa dalla mancata consegna delle chiavi al rappresentante della Fucentina. L’utilizzazione dell’immobile da parte di quest’ultima non è stata invece attuata come da contratto in quanto le operazioni di carico e scarico dei prodotti agricoli non potevano avvenire se non con il previo consenso del D.V., tanto che era stato necessario l’intervento dei carabinieri per consentire il carico di due autotreni. Inoltre risultano completamente ignorati i principi che disciplinano la locazione.

Ritiene altresì la Fucentina che 1’impugnata sentenza ha omesso: 1) di ricercare la comune volontà dei contraenti; 2) di individuare quale sia la fattispecie legale applicabile al caso de quo, limitandosi semplicemente a ritenere non applicabile la locazione; 3) di formulare il giudizio di rilevanza su elementi di fatto in concreto accertati (quali la mancata consegna delle chiavi in relazione al mancato o impossibilitato godimento integrale del bene dato a disposizione e in relazione all’ammanco di merce accertato).

Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Costituisce inoltre principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità che l’interpretazione del contratto, la quale consiste nell’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Pertanto non può trovare ingresso in cassazione la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.

Secondo l’impugnata sentenza la scrittura inter partes del 5 settembre 1994 con la quale il D.V. metteva nell’immediata disposizione della Fucentina il locale di sua proprietà per la raccolta delle patate deve essere considerata contratto atipico in quanto in essa si parla di "messa a disposizione", mentre il corrispettivo non era indicato in una somma predeterminata bensì in una somma rapportata all’elemento variabile costituito dal quantitativo di patate depositato.

Ritiene altresì la sentenza che la messa a disposizione non è stata intaccata dalla mancata consegna delle chiavi, giacchè le operazioni di carico e scarico non sono mai state ostacolate dalla mancanza di libertà di accesso della Fucentina nel locale del D.V., garantendo questi sempre la sua presenza o quella dei propri familiari; l’unico ostacolo fu frapposto da D.V. il 13 ottobre 1994, allorchè egli si oppose al carico, al fine di essere pagato sia per i conferimenti effettuati, sia per la messa a disposizione del locale.

Con il secondo motivo si denuncia "Contraddittorietà e/o omessa/erronea motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia relativo all’ammanco della merce in deposito".

Secondo parte ricorrente il giudice di primo grado e la Corte d’appello non hanno affatto considerato e/o attentamente valutato le risultanze istruttorie ed in specie nè le prove documentali allegate, nè le prove testimoniali espletate.

Il motivo non è autosufficiente perchè non riporta i tabulati in entrata e in uscita.

Infatti il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorie o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., 30 luglio 2010, n. 17915).

La ricorrente non contesta inoltre l’altra ratio decidendi secondo cui alle operazioni di carico e scarico provvedevano esclusivamente gli incaricati della società onde, anche per tale ragione, eventuali ammanchi non potevano con certezza essere addebitabili al D. V..

E comunque l’impugnata sentenza ha preso in considerazione tutte le risultanze probatorie, sia testimoniali che documentali, ed è giunta alla conclusione che non vi è la prova dell’ammanco giacchè se il tabulato di carico ha una quasi totale corrispondenza nelle bolle di conferimento, quello di scarico lo ha solo in parte per cui non si ha la certezza di quale sia la differenza in meno.

I tabulati riepilogativi non costituiscono una prova del conferimento del carico nè dello scarico, non essendo possibile desumere nè quale fosse il quantitativo di mercè nel magazzino all’11 ottobre 1994, nè quanto sia stato prelevato successivamente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e liquida le spese del giudizio di cassazione in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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