T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-11-2011, n. 2786 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 315/2011, il Comune di Cinisello Balsamo ingiungeva al sig. G.B. il ripristino dello stato dei luoghi nell’edificio di viale Romagna, 35, essendo stata rilevata una difformità (chiusura di una porta con occupazione di parte del corridoio e conseguente ampliamento dell’unità immobiliare residenziale del sig. B.), rispetto all’originario progetto, assentito nel 1967.

Contro la citata ordinanza, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per un solo ed articolato motivo.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 17.11.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso deve respingersi, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, risulta provato documentalmente che all’interno dell’edificio di cui è causa sono state realizzate opere edilizie in difformità dall’originario progetto assentito, il che configura senza dubbio l’esistenza di un abuso edilizio.

In particolare, il progetto originario (cfr. doc. 6 del resistente, planimetria con linea rossa), assentiva una ben determinata unità immobiliare, mentre la situazione attuale (cfr. doc. 7 del resistente, planimetria con linea azzurra), mostra come l’originaria ed assentita unità abitativa sia stata allargata, ricomprendendo parte del corridoio del secondo piano, con collocazione di una porta (cfr. anche le fotografie, doc. 5 del resistente).

Ciò premesso, l’Amministrazione risulta avere assolto il proprio onere probatorio sull’esistenza di un abuso edilizio, senza che l’esponente sia stato in grado, a questo punto, di addurre prova contraria, vale a dire l’esistenza di eventuali titoli abilitativi del suo intervento di ampliamento della superficie utile della propria abitazione.

Sul punto, appare irrilevante la produzione documentale effettuata dall’esponente, seppure tardivamente, all’udienza cautelare del 17.11.2011, in quanto:

– le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non hanno valore di piena prova (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28.4.2010, n. 10191), e non possono essere confuse con la prova testimoniale prevista dal D.Lgs. 104/2010, art. 63, comma 3°, che deve essere invece disposta dal giudice e non può confondersi con il mero deposito in giudizio delle dichiarazioni stesse;

– la documentazione sulla sicurezza nelle strutture alberghiere è irrilevante ai fini dell’esame dei motivi esposti in ricorso;

– l’atto di compravendita del 19.12.1990, con annessa planimetria catastale, può provare tutt’al più l’esistenza dell’abuso al 1990, mentre il titolo abilitativo è del 1967 ed è pacifico in giurisprudenza che la riduzione in pristino può essere posta in carico anche al proprietario incolpevole, atteso il carattere reale della sanzione edilizia (cfr. fra le tante TAR Lombardia, sez. II, 29.7.2010, n. 3278).

Neppure potrebbe sostenersi che l’abuso di cui sopra configurerebbe una semplice ipotesi di manutenzione straordinaria o di restauro, visto che l’esponente ha ampliato la superficie utile della propria abitazione, il che esclude la qualificazione dell’intervento nel senso voluto dal ricorrente (cfr. l’art. 27 della legge regionale della Lombardia 12/2005 e gli articoli 3 e 6 del DPR 380/2001, dai quali si desume chiaramente che l’incremento della superficie dell’edificio non può mai essere ricondotto alla manutenzione straordinaria o al restauro e risanamento conservativo).

In merito, da ultimo, al lungo tempo che sarebbe trascorso dalla realizzazione dell’abuso, il Collegio non può che richiamare il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale il potere repressivo in materia edilizia – di cui all’art. 27 del DPR 380/2001 – non è soggetto a termine o prescrizione e non può pertanto trovare ostacoli per effetto del tempo trascorso dall’effettuazione dell’illecito edilizio (cfr. da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. III, 17.9.2010, n. 17441).

Le spese possono essere compensate, attesi taluni elementi di complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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