T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-11-2011, n. 2785 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 31 del 29.7.2011, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, il Comune di Golasecca (VA), ingiungeva alla signora M.L.G. la demolizione di una serie di opere abusive realizzate su terreno di sua proprietà, in località Melissa, mappale 6895 Fogli 1/3.

Contro la citata ingiunzione era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato ad una pluralità di motivi.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per la reiezione del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 17.11.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso merita soltanto parziale accoglimento, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, deve rilevarsi il carattere abusivo delle opere indicate nell’ingiunzione, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione delle medesime.

Si tratta, infatti, di opere stabilmente infisse al suolo, destinate ad una utilizzazione protratta nel tempo e come tali necessitanti di titolo edilizio.

Si pensi, ad esempio, alle opere di cui ai punti da 1 a 4 dell’ingiunzione, vale a dire veri e propri blocchi prefabbricati, oppure alle tettoie di cui ai punti 6 e 7 della medesima ingiunzione, opere che sono chiaramente rappresentate dalla documentazione fotografica versata in atti dal resistente (cfr. il doc. 3 di quest’ultimo, vale a dire il verbale di sopralluogo con le fotografie allegate).

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il carattere "precario" di un’opera non dipende dalla relativa facilità della sua rimozione dal terreno, quanto dalla sua concreta destinazione ed utilizzazione, escludendosi di conseguenza tale carattere in caso di prolungata utilizzazione nel tempo (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.6.2011, n. 1720).

Nel caso di specie, non può dubitarsi di tali caratteristiche delle opere di cui è causa, fra l’altro realizzate su terreno soggetto a vincoli di tutela, inserito nel Parco della Valle del Ticino, in zona naturalistica di interesse botanico e forestale (cfr. doc. 1 del resistente).

Neppure potrebbe sostenersi che tali opere siano assentite per effetto dell’accordo sottoscritto il 12.5.2009 fra il Comune di Golasecca e la società Melissa Caffè di R. Snc, soggetto gestore dell’area per effetto di contratto di affitto di ramo d’azienda concluso fra quest’ultimo e la ricorrente (cfr. doc. 5 della ricorrente, contratto d’affitto e doc. 6 della ricorrente, accordo fra Comune e società di gestione).

Il citato accordo stipulato dal Comune, infatti, aveva espresso carattere temporaneo e scadenza il 30.9.2009 (cfr. doc. 6 della ricorrente, art. 8 a pag. 5), per cui lo stesso risulta ormai scaduto, tanto è vero che in data 28.3.2011, l’Amministrazione di Golasecca ingiungeva la rimozione dei manufatti (cfr. doc. 8 della ricorrente).

Si aggiunga ancora, peraltro, che l’accordo fra il Comune ed il gestore non può certo dirsi equipollente al rilascio dei titoli edilizi previsti inderogabilmente dalla legge, dovendo questi ultimi essere rilasciati dai soggetti competenti (vale a dire i dirigenti o i funzionari del Comune), nelle forme previste dalla legislazione in materia.

Parimenti irrilevante è che l’ingiunzione sia stata rivolta al proprietario del terreno e non al responsabile dell’abuso, visto che l’ordine di demolizione è una sanzione che assume carattere reale, inscindibilmente legata alla proprietà del fondo, sicché può essere rivolta anche al proprietario incolpevole dell’abuso (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.7.2010, n. 3278).

Il gravame merita invece accoglimento, laddove dispone a carico della proprietaria, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle relative aree, in asserita applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001.

La giurisprudenza, infatti, a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 345/1991, esclude che l’acquisizione gratuita delle opere abusive e delle aree connesse possa operare a danno del proprietario incolpevole, non autore dell’abuso (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.1.2011, n. 77).

Nel caso di specie, risulta provato che il terreno fu oggetto di contratto d’affitto di ramo d’azienda a favore della società R. Snc di Radaelli, che si impegnò con il Comune alla sistemazione dell’area (cfr. docc. 5 e 6 della ricorrente), tanto è vero che lo stesso sig. R. è individuato nell’ingiunzione quale gestore del sito (cfr. doc. 1 della ricorrente); tuttavia nell’ordinanza non risulta l’avvenuto svolgimento di alcuna istruttoria per l’individuazione del responsabile dell’abuso.

Di conseguenza, deve accogliersi il motivo n. 3 del ricorso, respinti i motivi 1, 2, 4 e 6, mentre deve reputarsi assorbito il motivo n. 5, dove si contesta la misura della superficie delle aree da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, visto che l’acquisizione in sé e per sé appare illegittima, per quanto sopra esposto.

La reciproca soccombenza delle parti costituisce giusta ragione per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Respinge il ricorso per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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