Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 21-10-2011, n. 38138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di P.P.C. propone ricorso avverso la sentenza del 23/9/2010 con la quale la Corte d’appello di Ancona ha confermato l’affermazione di sua responsabilità per il reato di calunnia, pronunciata dal Gup di Ascoli Piceno.

Si lamenta con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione ove, nel prescindere del tutto dalle giustificazioni rese dall’interessato alla consegna del titolo di credito in favore di un suo amico, era giunta all’affermazione di responsabilità sostenendo l’irrilevanza, al fine della configurazione del reato, dell’individuazione del rapporto giuridico sottostante, pur facendo poi riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che richiama la condizione di liceità dell’uso del titolo da parte del prenditore, quale elemento essenziale alla configurazione del reato, che doveva valutarsi assente nella specie, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per non essere stata accertata la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato da parte del denunciante, elemento costitutivo del reato contestato; nella specie, poichè secondo la prospettazione del ricorrente, il suo amico aveva fatto un uso non consentito del titolo, egli lo riteneva responsabile di appropriazione indebita e quindi risultava mancante l’elemento costitutivo accennato.

Richiamata la giurisprudenza sul punto, e ritenuto essenziale accertare la natura del rapporto sottostante, al fine dell’esatta qualificazione giuridica del caso, si ritiene di concludere che la falsa denuncia di smarrimento conduca all’accertamento del reato nella sola ipotesi in cui sia finalizzata ad evitare un pagamento dovuto, non ricorrente ove la dazione del titolo, come nella specie, era stata effettuata esclusivamente a garanzia, e la denuncia sia quindi finalizzata ad evitare le conseguenze della condotta illecita del prenditore.

Si richiamano quindi gli atti processuali, dalla lettura dei quali sarebbe possibile trarre una conferma della rispondenza della ricostruzione storica offerta a quanto solitamente accadeva nei rapporti tra l’odierno ricorrente ed il prenditore dell’assegno, che corrobora l’accusa di appropriazione indebita implicita nella denuncia, elementi di fatto che non risultano valutati dal giudice di merito nella sentenza impugnata. La sussistenza dell’ipotesi di reato a carico del prenditore esclude, secondo l’esponente, la violazione del bene giuridico a protezione del quale è prevista l’ipotesi delittuosa contestata.

3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione della legge penale e difetto di motivazione non avendo il giudicante considerato l’inidoneità della denuncia ad attivare inutilmente gli organi deputati all’amministrazione della giustizia, riferendosi l’azione denunciata a reato procedibile a querela, e non essendo stati integrati, conseguentemente, gli elementi costitutivi del delitto contestato.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sull’elemento psicologico del reato, non avendo il giudice tenuto conto della convinzione che il ricorrente aveva della colpevolezza del prenditore, per l’uso del titolo non conforme agli accordi, circostanza che esclude il dolo del reato contestato.

Si sollecita per tali motivi l’annullamento della pronuncia impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’esposizione contenuta in ricorso non è che una riproposizione di tesi già superate nei giudizi di merito, volta ad ottenere una terza valutazione dell’episodio, inammissibile in sede di legittimità.

In particolare, l’eccepita illogicità della motivazione è insussistente poichè nella pronuncia risulta eseguita la corretta valorizzazione delle dichiarazioni difensive, sulla base delle quali di fatto P. ha confessato di aver dichiarato falsamente lo smarrimento di un titolo da lui consapevolmente consegnato al prenditore, sia pure a diverso rispetto al pagamento di una obbligazione; costituisce dato del tutto pacifico in giurisprudenza che anche la denuncia di un fatto diverso (Sez. 6, Sentenza n. 2594 del 19/10/2004, dep. 27/01/2005, imp. Pacini, Rv. 23087), implichi la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato rispetto alle circostanze denunciate, e realizza la falsa accusa integrante l’elemento costitutivo del delitto contestato, comportando il potenziale sviamento dell’attività investigativa, bene giuridico tutelato dalla norma.

2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, fondato sulla pretesa inconsapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, atteso che, sulla base della medesima ricostruzione fornita da P., questi era del tutto consapevole che la persona che aveva ritirato il titolo non si era impossessato di un titolo smarrito, come da questi denunciato alle forze dell’ordine; la rilevanza giuridica della difforme dichiarazione resa alle forze dell’ordine si coglie nella circostanza che solo con la denuncia nei termini formulati l’interessato, senza individuare il presunto colpevole dell’impossessamento, di fatto si realizzava un impedimento al pagamento in favore di qualsiasi terzo portatore, cui la falsa accusa era diretta, attività chiaramente apprezzabile da parte dell’agente all’atto della formulazione di accuse fornite di elementi non conformi al reale, ed in relazione ai quali emerge evidente la consapevolezza dell’innocenza del destinatario della denuncia, suscettibile di individuazione solo con la presentazione del titolo per il pagamento.

La ricostruzione offerta dal ricorrente, oltre a non aver ricevuto alcuna dimostrazione nel corso del giudizio di merito, come è stato valorizzato nelle pronunce oggetto di impugnazione, risulta del tutto irrilevante, anche ove dimostrata, ad escludere l’elemento psicologico del reato, privando di sostegno la pretesa violazione di legge lamentata con il secondo motivo.

3. Analogamente deve concludersi riguardo l’eccezione dell’inidoneità della denuncia ad attivare l’attività investigativa, per aver questa indicato la consumazione di un reato punibile a querela, poichè, come è stato già chiarito, (Sez. 6, Sentenza n. 41960 del 07/06/2004, dep. 27/10/2004, imp. Modugno, Rv.

230210) la denuncia di smarrimento implica l’incolpazione per il delitto di furto o ricettazione procedibile d’ufficio nei confronti della persona che pone all’incasso il titolo, non quello di appropriazione indebita, ipotizzabile nei confronti del solo primo prenditore, non potendo escludersi, in ragione della natura astratta del titolo, la possibilità di sua successiva cessione in favore di terzi estranei al rapporto giuridico che ha costituito l’occasione della sua emissione.

4. Con il quarto motivo, formai mente lamentando violazione di legge e difetto di motivazione sull’elemento psicologico, di fatto si ripropongono le medesime censure, il cui presupposto è la prova di accordi relativi alla diversa spendita del titolo che, come si è già detto, non solo erano irrilevanti al fine di escludere il reato contestato, ma secondo i giudici di merito non risultano fondati su adeguati elementi di fatto di sostegno di tale chiave di lettura, il che evidenzia la genericità del motivo di ricorso, che non contrasta tale assunto in fatto, lamentando un travisamento delle prove;

correlativamente, anche sotto tale profilo, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

5. Ne consegue f deve pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e di una somma che si ritiene equamente determinata nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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