T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 18-11-2011, n. 2143 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato i giorni 13 e 15 novembre 2010 e depositato il giorno 26 seguente, la società A.I. s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, gli atti e la presupposta norma regolamentare, indicati in epigrafe, in forza dei quali le è stato negato il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto per la distribuzione di carburante, self service e lubrificanti, da ubicare in Trapani, località Kinisia, lungo la strada provinciale n. 21, direttrice Trapani Marsala, lato sinistro, per la seguente ragione: "… si comunica che la domanda va presentata secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i..Infatti, l’art. 3 del Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12/luglio 2010, ha stabilito che "la realizzazione di nuovi impianti è altresì consentita nelle zone destinate a verde agricolo previa approvazione di variante urbanistica". La condizione imprescindibile per la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburanti, sopra indicato, è l’ottenimento del provvedimento unico autorizzativo in variante allo strumento urbanistico vigente, così come previsto dal sopra citato art. 5 del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i."

Al riguardo ha dedotto i seguenti motivi:

"1.Violazione per mancata e/o falsa applicazione di legge; eccesso di potere", in quanto il Comune potrebbe denegare la concessione di che trattasi soltanto in uno dei casi previsti tassativamente dall’art. 6 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97 "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";

"2. Violazione e falsa applicazione di legge; incompetenza; eccesso di potere", poiché il Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12 luglio 2010, laddove impone, con l’art. 3, 2° comma, ult. periodo, l’adozione di una variante urbanistica per l’allocazione degli impianti da realizzare in zona destinata a verde agricolo, si porrebbe in contrasto con le fonti normative di rango superiore, ossia, le norme nazionali, regionali, come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, nonché il P.R.G., in particolare, l’art. 118 delle norme tecniche di attuazione, che, invece, tale variante non richiederebbe per la tipologia di concessione oggetto di lite;

"3. Violazione e falsa applicazione di legge; incompetenza; eccesso di potere", dato che il Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12 luglio 2010, è stato adottato, ed è divenuto efficace, dopo la presentazione della domanda di rilascio delle concessione edilizia, che sarebbe avvenuta il 16 giugno 2010, dovendosi, pertanto, escludere la sua applicabilità al caso di specie.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Trapani, che con memoria ha controdedotto specificamente e diffusamente avverso le tesi di parte avversa.

La domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è stata respinta con ordinanza n. 91/2011, confermata dal C.G.A., in sede di appello (ordinanza n. 466/2011).

Con memoria depositata il 20 settembre 2011, e la successiva di replica del 30 settembre 2011, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a proposito del presunto contrasto della norma regolamentare impugnata (art. 3) con l’ordinamento vigente che consentirebbe l’installazione degli impianti di distribuzione del carburante in tutte le zone territoriali omogenee, tranne la zona "A", non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali, e, dunque, anche in zona agricola, come nel caso di specie.

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, su conforme richiesta delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il tema fondamentale ai fini della decisione, posto all’attenzione del giudicante, è se col passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per quanto concerne il sistema di distribuzione dei carburanti, basato sull’entrata in vigore del D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., che ha demandato ai Comuni di determinare i criteri per l’insediamento di detti impianti, aggiungendo che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi non comporta una procedura di variante bensì un mero adeguamento del P.R.G. in tutte le zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A", sia, comunque, consentito al Comune di imporre la previa adozione di una variante urbanistica al P.R.G., laddove si tratti di localizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in zona destinata a verde agricolo.

Tale questione, introdotta nell’odierno giudizio con il secondo motivo di ricorso, va risolta in senso negativo alla stregua dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza amministrativa sul punto, che giova richiamare brevemente.

E, invero, la disciplina prevista dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, emanato al fine specifico di razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti, riguarda non solo la disciplina dell’attività commerciale di vendita dei carburanti, ma anche quella urbanistica ed edilizia. La compatibilità dell’impianto di distribuzione del carburante con l’atto di programmazione sulla installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 2 del D.lgs. n.32 del 1998 è condizione necessaria e sufficiente per il rilascio delle autorizzazioni e permessi a valenza urbanistico – edilizia; la funzione di concentrazione dei poteri pubblici incidenti sulla installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, assolta dalla pianificazione di cui all’articolo 2 del predetto decreto, infatti, fa sì che tutte le condizioni ed i presupposti per il rilascio (autorizzazione commerciale e titolo edilizio), siano definite proprio in quell’unica sede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945).

Da tale premessa la giurisprudenza fa discendere l’ulteriore corollario secondo cui la destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all’installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando tali impianti tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale, non precludendo, di conseguenza, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi. Ne consegue che gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, possono essere ubicati in ogni zona del P.R.G.: quindi, per la loro installazione in zona destinata a verde agricolo, non è necessaria l’adozione di apposita variante al P.R.G. (v. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 192).

Ora, se è vero che alla stregua delle norme richiamate così come interpretate dalla giurisprudenza appena richiamata, che Collegio ritiene di potere condividere riguardo al caso in esame, il Comune non avrebbe potuto, in sede di adozione del nuovo piano carburanti, introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti nella zona suindicata, è altrettanto coerente con tale assunto che neanche attraverso la previsione di una variante allo strumento urbanistico, tale divieto potrebbe essere legittimamente introdotto in via indiretta con effetto sostanzialmente elusivo del principio liberalizzatore della riforma, così come in concreto ha fatto il Comune di Trapani con la norma contenuta nell’art. 3 del proprio piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso pubblico.

A conferma di quanto testé osservato, il comma 3 del citato art. 2 del D. lgs. n. 32 del 1998, stabilisce che il Comune individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada: ciò significa che la compatibilità deve essere puntualmente verificata con le singole destinazioni d’uso previste dal codice della strada e non con altre destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.

In altre parole, attraverso la norma regolamentare impugnata, il Comune di Trapani ha riassoggettato il rilascio del titolo autorizzatorio/edilizio alla procedura di variante urbanistica – mediante la conferenza di servizi disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sulla proposta della quale, poi, deve pronunciarsi definitivamente il Consiglio Comunale – che appare priva di funzionalità sotto il profilo urbanistico/edilizio e non coerente con il sistema di liberalizzazione vigente che, al contrario, nessun ostacolo frappone alla detta localizzazione, consistendo questa, si ribadisce, in un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, che non risultano essere stati rilevati dal Comune di Trapani riguardo alla fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7377; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 marzo 2008, n. 1535).

La fondatezza di tale dirimente censura comporta l’accoglimento del ricorso, con assorbimento dei motivi non esaminati, e il conseguente annullamento in parte qua dell’art. 3, comma 2°, del Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso pubblico approvato con deliberazione n. 104 del 12 luglio 2010 del Consiglio Comunale di Trapani, nonchè dei conseguenziali atti applicativi impugnati.

La particolarità della fattispecie e il diverso esito della fase cautelare impongono l’eccezionale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *