T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-11-2011, n. 1871 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 25 febbraio 2000 e ritualmente depositato il 2 marzo successivo – F.A.D.M., come in atti rappresentato e difeso, impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Provveditore agli Studi di Salerno, integralmente recependo il parere all’uopo reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, aveva respinto l’istanza intesa al riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo per le menomazioni asseritamente conseguenti ad infermità contratta per causa di servizio (cervico-lombalgia recidivante da spondilartrosi, artrosi alle mani; periartrite scapola omerale destra; gonartrosi con sindrome femoro-rotulea a sinistra; tubotimpanite catarrale bilaterale e rinofaringite catarrale cronica);

RITENUTO che, a sostegno del proposto gravame, parte ricorrente lamentava:

a) violazione di legge (avuto riguardo agli artt. 1 ss. della L. n. 308(1981, agli artt. 1 ss. della L. n. 1094 del 1970, al D.P.R. n. 1092 del 1973 ed alla L. n. 472 del 1987), una ad eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per difetto di presupposto e di istruttoria: a suo dire il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (chiamato a rendere, in sede procedimentale, parere obbligatorio e non vincolante) avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la menomazione lamentata fosse o meno riconducibile ad una delle specifiche categorie ricomprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981, senza potere estendere la propria valutazione all’esame della dipendenza da causa di servizio, in quanto già riconosciuta dalla competente Commissione medica ospedaliera;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, violazione del giusto procedimento: il contestato parere del CPPO non sarebbe disceso, come asseritamente imposto, da una approfondita indagine in ordine alla concreta attività svolta durante gli anni di servizio, ma sarebbe risultato il frutto di mere considerazioni di carattere generale;

c) violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per insufficienza ed incongruità della motivazione: e ciò in quanto l’Amministrazione decidente si sarebbe sottratta all’obbligo di esplicitare espressamente le ragioni per la preferenza accordata al parere negativo del Comitato, a fronte della altre e favorevoli risultanze istruttorie;

RITENUTO le articolate doglianze – che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione argomentativa – sono da ritenersi infondate, posto che:

a) deve anzitutto rammentarsi come, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non metta a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ed oggi al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera

b) pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s’impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. V, 16 agosto 2010, n. 5712; sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1115);

c) del resto, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti, fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata, mentre il parere espresso dalla competente commissione medica ospedaliera si considera definitivo solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5 bis, L. n. 472 del 1987): con il che, per un verso, la valutazione del Comitato risulta di regola determinante (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1115) e, per altro verso, l’Amministrazione non è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della commissione medica, che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto, mentre la stessa Amministrazione ben può disconoscere tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del Comitato, ove ritenuto, secondo quanto rilevato, decisivo;

d) del resto, diversamente dall’assunto attoreo, l’Amministrazione ha l’onere di motivare non quando il provvedimento adottato sia conforme al parere del comitato, ma solo in caso di disaccordo: con la conseguenza che un obbligo di articolata motivazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio, ma non vincolante (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5054);

e) ciò posto – secondo risulta dalla lettura del provvedimento impugnato – il Comitato ha, nel caso di specie, fornito ampia ed assai diffusa motivazione in ordine alla ragioni, di ordine tecnico, per le quali le lamentate infermità non avrebbero potuto considerarsi dipendenti da causa di servizio: ragioni sulle quali parte ricorrente nulla ha concretamente opposto;

RITENUTO che, alla consequenziale reiezione del gravame, possa accompagnarsi una regolazione del complessivo carico delle spese nei sensi – giustificati eminentemente dalla natura della materia del contendere – della loro integrale compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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