Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 30-08-2011) 21-10-2011, n. 38135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 18/2/2010, dichiarava B.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), di violazione delle normative in materia di edificazioni in cemento armato e antisismica, e di cui all’art. 349 c.p., comma 2, e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 900.00 di multa.

La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 28/3/2011, in riforma del decisimi di prime cure, riconosciute al B. le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena infima in mesi 9 di reclusione ed Euro 400.00 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione temporanea dai pp.uu., con conferma nel resto. La difesa del prevenuto propone ricorso per cassazione con i seguenti motivi:

– omesso riscontro ai motivi libellati con fatto di appello, in particolare, in ordine alla precarietà dell’opera, per la realizzazione della quale non necessitava alcun titolo abilitativi, rilevando che il giudice di seconde cure si era limitato a riportarsi alle argomentazioni svolte dal Tribunale; – omessa motivazione in ordine al chiesto riconoscimento del ne bis in idem, visto che l’imputato risultava già giudicato per il reato di violazione di sigilli; – le contravvenzioni contestate andavano dichiarate prescritte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, per pervenire alla affermazione di colpevolezza del prevenuto in relazione ai reali allo stesso ascritti, si palesa del tutto logica e corretta.

E’ manifestamente infondata la censura mossa col primo motivo di impugnazione, con cui si contesta la necessità di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione del manufatto edificato dal B., in quanto trattasi di opera precaria.

Sul punto il decidente fa rilevare che trattasi di un’opera in e.a. delle dimensioni di circa 45 mq. destinata non certo ad uso temporaneo e contingente, che non può assolutamente definirsi rimovibile, in considerazione anche della tipologia, delle caratteristiche oggettive e della solidità dei materiali; l’opera stessa ha, peraltro, determinato una stabile trasformazione del territorio.

Del pari non può trovare ingresso la eccezione di improcedibilità dell’azione penale per il delitto di violazione dei sigilli per ostacolo di precedente giudicato.

La Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato, a giusta ragione, che il fatto-reato oggetto di giudizio. definitosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. resa dal Tribunale di Termini Imerese il 28/9/2006, riguarda la violazione dei sigilli accertata il 23/9/06. mentre la condotta contestata nel presente processo va temporalmente individuata al 19/9/06: trattasi, quindi di due distinte violazioni.

Priva di pregio è la eccezione di prescrizione delle contravvenzioni contestate, perchè le stesse risultano commesse il 19/9/06, per cui il relativo termine, di anni 5, andrà a spirare il 19/9/2011.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000. n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1,000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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