T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-11-2011, n. 1870 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente ha impugnato il decreto definitivo di esproprio n. 3/2008 e gli atti ad esso collegati del Consorzio ASI di Salerno, interessanti immobili di sua proprietà siti nel Comune di Cava de’ Tirreni e ricadenti nel perimetro disciplinato dal piano ASI per un’estensione di mq 3.537.

Ha dedotto i seguenti articolati motivi di censura:

1. Violazione artt. 20, 21 e 23 D.P.R. n. 327 del 2001; violazione degli artt. 1, 3, 7 e segg. L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del giusto procedimento: il procedimento seguito dal Consorzio ASI per determinare l’indennità provvisoria è viziato e non ha consentito al proprietario una reale partecipazione alle fasi indicate dal legislatore;

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 37 D.P.R. n. 327 del 2001 nonché dell’art. 39 L. n. 2359 del 1865; violazione degli artt. 41, 42, 45 Cost; eccesso di potere per difetto di motivazione: gli atti emanati dal Consorzio ASI sono illegittimi anche perché quest’ultimo, nella rinnovata valutazione dell’indennità da offrire al proprietario a seguito della L. n. 244 del 2007, non ha tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001, il valore della parte espropriata va determinato tenendo conto della diminuzione di valore del fondo residuo;

3. Violazione degli artt. 1, 3 e seguenti L. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 13 L. n. 2359 del 1865 nonché dell’art. 13, comma 5, D.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto: la proroga dei termini di ultimazione del procedimento espropriativo intervenuta con delibera del CDA n. 148/2008, non integra le caratteristiche di necessità, solo enunciate e non motivate; la progressione degli atti dimostra al contrario che la proroga ha avuto lo scopo di consentire alla ditta insedianda di versare la differenza delle indennità.

4. Violazione dell’art. 42, comma 3, e dell’art. 97 Costituzione; violazione dell’art. 52 D.P.R. n. 218 del 1978; violazione degli artt. 9 e 10 L.R. Campania n. 16 del 1998, come interpretato in via autentica dall’art. 77, L.R. Campania n. 10 del 2001; violazione dell’art. 10, comma 9, L.R. Campania n. 16 del 1998 e art. 77, comma 2, L.R. Campania n. 10 del 2001; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di diritto, sviamento, carenza istruttoria, difetto di motivazione. Il Piano regionale territoriale consortile (P.R.T.C.) è scaduto per compimento del termine di efficacia; anche tenendo conto della proroga legislativa di cui alle L.R. Campania n. 16 del 1998 e n. 10 del 2001, il piano sarebbe scaduto il 14.2.2005.

5. Violazione dell’art. 6, comma 11, D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 18 L.R. Campania n. 16 del 2004; incompetenza, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Il citato art. 18 L.R. n. 16 del 2004 attribuisce alla Provincia l’approvazione del Piano territoriale consortile.

Per quanto sopra, parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e con vittoria delle spese.

Resiste in giudizio l’intimato Consorzio ASI di Salerno che, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito TAR.; ha contestato, per il resto, la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

La controinteressata non si è costituita in giudizio.

Parte ricorrente ha replicato con memoria depositata il 21 giugno 2011 con la quale ha puntualizzato le proprie doglianze.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è passata in decisione.

2.-In via preliminare, il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione riguardo al primo ed al secondo motivo di censura i quali attengono, sotto diversi profili, alla questione della legittimità delle determinazioni del Consorzio relativamente all’indennità di esproprio.

Ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm, spetta alla Corte d’appello, competente per territorio, ogni questione relativa agli atti prodromici alla determinazione dell’indennità di esproprio. Non a caso, risulta che il ricorrente si sia rivolto alla Corte d’Appello di Salerno, con atto di citazione del 23.12.2008, proprio per contestare i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio.

3.- Venendo all’esame di merito, con il terzo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della proroga dei termini di ultimazione del procedimento espropriativo, intervenuto con la deliberazione del comitato direttivo n. 148 del 27.3.2008, perché non sussisterebbero le enunciate ragioni di necessità ed urgenza.

Il motivo è infondato. La delibera in argomento chiarisce che, pure avendo la ditta interessata provveduto al versamento delle somme necessarie all’emissione del decreto definitivo di esproprio, in assenza della cessione volontaria da parte dei soggetti proprietari, si era reso necessario riaprire i termini dell’offerta dell’indennità provvisoria, in coerenza alla nuova normativa introdotta in materia di indennizzo dalla L. n. 244 del 2007. Ciò aveva reso altrettanto doveroso prorogare i termini di completamento della procedura espropriativa. Il Consorzio ha poi provveduto a dare comunicazione alla ditta proprietaria, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, i

4.- Con il quarto motivo, pare ricorrente rileva la scadenza del P.R.C.T. relativo all’agglomerato di Cava de’ Tirreni. Il motivo è infondato posto che la durata dei Piani ASI, vigenti all’epoca dell’entrata in vigore della L.R. Campania n. 16 del 1998, è di quattordici anni a condizione che -come stabilito dall’art. 77, comma 1, L.R. Campania n. 10 del 2011- sia stato pubblicato, alla stessa data, il bando per il conferimento dell’incarico ai progettisti per la realizzazione dei nuovi piani o di variante degli stessi. In ogni caso, il Consorzio ASI, prima ancora della scadenza del piano territoriale, ha adottato una variante generale, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 31211 del 5.8.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 25.8.2003.

Il decreto ha dato carattere esecutivo alla variante negli agglomerati ASI per i Comuni di Salerno, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino e Fisciano, con conseguente nuova decorrenza decennale dell’efficacia del Piano. In relazione a ciò, il termine di scadenza del P.R.T.C. è fissato al 25.8.2013.

In senso contrario alla proroga del termine di scadenza del Piano, non incide l’entrata in vigore della L.R. n. 16 del 2004, il cui art. 18 ha devoluto la competenza all’adozione dei Piani ASI alle province, nell’ambito del P.R.T.C. Questa previsione ha privato gli enti consortili della possibilità di rimodulare la disciplina dei loro piani e di gestire la pianificazione e l’attuazione delle previsioni delle attività produttive. Sulla base di questa considerazione, il legislatore regionale è intervenuto con l’art. 31, comma 28, L.R. n. 1 del 2007. La menzionata disposizione ha confermato la validità dei Piani ASI vigenti al 29.12.2004 (data di entrata in vigore della menzionata L.R. n. 16 del 2004), fino all’entrata in vigore del P.T.C.P. che avrebbe assorbito anche la nuova disciplina consortile. Si ricorda che l’art. 77, comma 2, L.R. Campania n. 10 del 2001 aveva fornito l’interpretazione autentica dell’art. 10, comma 9, della L.R. 13 agosto 1998, n. 16, nel senso che la proroga di validità ed efficacia dei Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei Industriali di cui al menzionato art. 10, comma 9, è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti anche se medio tempore scaduti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 314 del 20 luglio 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui disponeva la proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti.

Non è il caso in questione, poiché il Piano ASI, approvato il 14.2.1992, era stato prorogato per tre anni, per effetto del descritto art. 10, comma 9, L.R. Campania n. 16 del 1998 e dell’art. 77, comma 1, (per un ulteriore anno) dalla L.R. n. 10 del 2001,ed era quindi ancora vigente, all’atto dell’entrata in vigore della citata L.R. n. 16 del 1998.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso è censurata l’incompetenza posto che l’art. 18 della L.R. n. 16 del 2004 avrebbe attribuito alla Provincia l’approvazione del Piano territoriale consortile. La censura è infondata perché la competenza della provincia attiene all’emanazione del piano territoriale di coordinamento provinciale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 16 del 2004, mentre la competenza sulla espropriazione delle aree è rimasta ai consorzi, ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 16 del 1998 (nello stesso senso, Tar Salerno, sez. II, n. 2698 del 28.5.2009).

6.- Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario, riguardo al primo e secondo motivo di ricorso. Va respinto, perché infondato, per il resto.

Le spese, attesa la complessità della vicenda espropriativa, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 252 del 2009, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e conseguente giurisdizione del giudice ordinario relativamente al primo e secondo motivo di ricorso. Respinge per il resto.

Rimette le parti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 104 del 2010 davanti al giudice ordinario per l’eventuale prosieguo della causa, relativamente alla trattazione delle questioni dedotte col primo e secondo motivo di censura.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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