T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-11-2011, n. 1867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1-In relazione al primo motivo di ricorso, per smentirne la fondatezza, il Collegio ricorda con la giurisprudenza che il provvedimento recante il divieto di detenzione di armi, disposto nei confronti di soggetto ritenuto capace di abusare delle stesse, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa l’urgenza per l’amministrazione di provvedere ad eliminare un’accertata situazione di pericolo (Cfr. per tutte T.A.R. Marche 20 dicembre 2010 n. 3472, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 luglio 2010 n. 3146, T.A.R. Piemonte sez. II 15 aprile 2010 n. 1922).

2-Con riferimento al secondo motivo, il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

3- Tanto premesso, può affrontarsi la controversia per cui è causa.

Nella fattispecie, l’adozione del provvedimento di divieto di detenere armi è stato occasionata da una querela presentata dalla sorella del ricorrente "per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona" "con minacce di morte e lesioni", come risulta anche dal richiamato rapporto della Regione dei Carabinieri, in atti .

Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia provvisto di adeguata motivazione e non sia affatto viziato da irragionevolezza per i seguenti motivi:

(a) la suddetta querela, per quanto risulta, non è stata rimessa

(b) l’Amministrazione ha indicato evidenze e fatti ulteriori; infatti, come pure si apprende dal rapporto sopramenzionato, per il ricorrente esistono anche "pregiudizi di polizia per reati di natura violenta", "anche se definiti senza aver riportato condanne penali", sicché esiste una puntuale motivazione concernente la personalità complessiva del ricorrente e la sua affidabilità .

Né la rilevanza di tali pregiudizi, la cui esistenza non stata affatto contestata dal ricorrente, è venuta del tutto meno per la sola circostanza che gli stessi risalirebbero ad anni addietro in quanto comunque testimoniano un temperamento non del tutto tranquillizzante.

In definitiva, allo stato, esiste un accertamento oggettivo del "fatto" posto a fondamento immediato del provvedimento con conseguente congruità e proporzionalità del suo dispositivo.

Deve ritenersi, infatti, che nella fattispecie non si è in presenza di un mero litigio la cui dinamica sia oggetto di antitetiche ricostruzioni, in assenza di adeguati ulteriori riscontri (testimonianze, episodi simili, carichi penali pendenti), bensì di un comportamento complessivo che può suffragare una lettura dell’episodio quale indice sintomatico di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

4-Tanto basta per la reiezione del ricorso

Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 800,00 (ottocento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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