Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 25-08-2011) 21-10-2011, n. 38134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.B. popone ricorso avverso la sentenza di applicazione pena emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Modena, lamentando omessa motivazione in ordine alla mancanza di elementi idonei a giustificare l’applicazione di formule di proscioglimento in fatto, avendo fatto il giudice generico richiamo alle emergenze in atti, senza valorizzare concreti elementi di segno contrario.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile per genericità, non avendo l’interessato in alcun modo indicato gli elementi, contenuti in atti, sulla base dei quali il giudice avrebbe dovuto, pur in presenza di una richiesta di applicazione della pena proveniente dalle parti, giungere all’applicazione di formule di proscioglimento in fatto; per contro, la mancata allegazione della presenza di tali elementi esclude che possa ravvisarsi l’omessa motivazione denunciata, non potendo il giudice che esprimersi, in caso di assenza di tali elementi, con il riferimento a tale mancanza, esattamente quello contenuto nella pronuncia impugnata, che deve pertanto considerarsi esaustiva, completa ed insuscettibile di censure.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso deve disporsi, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come in dispositivo, valutata equa in ragione della natura del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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