T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 19-11-2011, n. 1865 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che con il ricorso in trattazione, la sig.ra R.N. ha impugnato con il quale il Questore della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, le ha inibito di far ritorno nel Comune di Battipaglia , se non preventivamente autorizzata, per un periodo di anni tre, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e della L. n. 241 del 1990, per eccesso di potere sotto vari profili e per carenza di motivazione;

RITENUTO, nel merito, che:

– ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della L. n. 1423 del 1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex L. 27 dicembre 1956, n. 1423 cit.; (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2684/2003);

-di conseguenza, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 L. n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. n. 1423 del 1956( cfr. Cass. pen. Sez. I, 12.1.1996, n. 121);

RILEVATO, in particolare, che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio -costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli- presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale- pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati- deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’ interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 L. n. 1423 del 1956, possa commettere reati; tale prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’ incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 358/2005; 616/2005; T.A.R. Marche, 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931);

CONSIDERATO che, nella fattispecie, il Questore di Salerno, a giustificazione dell’ impugnato foglio di via, deduce che:

a)- la ricorrente, che non annovera precedenti, è stata controllata da Militari dell’Arma mentre era intenta a svolgere il mestiere di meretrice sua via pubblica;

b)-la stessa, nel tentativo di adescare i clienti, metteva in pericolo la circolazione stradale;

RITENUTO che, in applicazione dei su riferiti principi giurisprudenziali, il ricorso meriti accoglimento in quanto la Questura di Salerno neppure deduce nel provvedimento impugnato che la ricorrente sia un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della L. n. 1423 del 1956 (ciò importa la mancanza di una delle due condizioni sopra individuate che debbono essere necessariamente presenti ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio);

CONSTATATO che, comunque, nella fattispecie,il giudizio di pericolosità sociale ex L. 27 dicembre 1956, n. 1423 cit. formulato dalla Autorità di P.S. è affetto da illegittimità per assoluta mancanza dei presupposti atteso che:

-non sono neppure menzionati precedenti di polizia;

-il meretricio, in base alla normativa tuttora vigente, è attività del tutto lecita per cui esso, di per sé, non giustifica l’adozione dell’impugnata misura di prevenzione;

-la deduzione del Questore di Salerno -secondo la quale le prostitute, nel tentativo di adescare i clienti, metterebbero in pericolo la circolazione stradale- è inidonea, nella sua genericità, ad assolvere l’ onere motivazionale di legge e comunque tale situazione di fatto – non essendo specificamente correlabile, sul piano causale, a concreti e specificamente individuati comportamenti attuali della ricorrente – non può essere assunta, in difetto di ulteriori elementi di prova, quale indice rivelatore di sicura pericolosità sociale della ricorrente medesima;

CONSIDERATO, in conclusione, che, in base alle ragioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, senza che neppure occorra esaminare le ulteriori censure che, pertanto, rimangono assorbite.

RITENUTO che le spese di lite, ricorrendone giusti motivi, possono essere tuttavia compensate tra le parti.

CONSTATATO che, ricorrendone i presupposti, deve essere confermata l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio con la conseguenza che deve essere liquidato il compenso per il suo difensore,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Liquida in complessivi Euro 850,00 (ottocentocinquanta) il compenso compressivo spettante al difensore della ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (Euro 150 per spese e Euro 700 per diritti ed onorario).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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