Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 21-10-2011, n. 38125 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18/5/2010 il Tribunale di Pordenone, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a S.P. la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 2.000= di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria) per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato di g/l 2,48 – 2,53 (Capo A); la pena di Euro 2.000= di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, (capo B) per guida di un’auto Fiat Tipo senza patente (fatti acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando la violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena per il capo A), guida in stato di ebbrezza, non essendo stata calcolata la contestata aggravante di cui al comma 2 bis (di avere provocato un incidete stradale).

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va infatti rilevato che la pena base per il capo A) è stata determinata nel patto ed in sentenza in mesi 1 di arresto ed Euro 3.000= di ammenda. Pertanto, considerato che la pena prevista dall’art. 186, lett. c), vigente all’epoca dei fatti (dopo il D.L. n. 117 del 2007 e prima del D.L. 92 del 2008) era fissata nell’arresto fino a sei mesi e nell’ammenda da Euro 1.500= ad Euro 6.000=, ben può dirsi che nella pena base indicata nell’accordo si inglobato il raddoppio della sanzione prevista dall’art. 186 cit., comma 2 bis.

Pertanto, non essendo stata pattuita dalle parti ed irrogata in sentenza una pena illegale, la doglianza del P.G. è infondata ed il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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