Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 6123 Radio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E. T. s.p.a., avendo concluso un accordo quadro con la W. T. s.p.a. per la realizzazione e la fornitura della rete di telefonia di detto gestore nella Regione Sardegna, ha presentato l’8.2.2008 al Comune di Nuoro istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, nascosta da una finta canna fumaria, sul lastrico dell’immobile sito in Via Ballero, n. 178.

All’esito della conferenza di servizi, indetta per l’esame della domanda, è stato formulato parere negativo, sul fondamentale rilievo che l’intervento in questione ricadrebbe all’interno della fascia di 100 mt. di un bene definito come identitario, quale sarebbe la Chiesa del Rosario nel centro di Nuoro.

2. Proposto ricorso avverso tale atto, impugnato in uno agli artt. 12, 52 e 102 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, il Tar lo ha respinto, ritenendo infondate tutte le censure dedotte e ravvisando nell’intervento richiesto un nuovo manufatto, suscettibile di alterare lo stato dei luoghi.

3. Con il presente appello avverso la sentenza di primo grado, la E. ha lungamente riproposto le censure a suo tempo dedotte lamentando, tra l’altro, in sintesi:

a) che nei provvedimenti impugnati non vi fosse alcun riferimento all’art. 49 delle NTA, costituendo il richiamo a tale articolo, da parte della difesa del Comune in giudizio, un’inammissibile integrazione della motivazione;

b) che la disposizione di cui all’art. 49 co. 2 delle NTA, laddove preclude la realizzazione di nuovi fabbricati, non sarebbe applicabile al caso di specie nel quale l’intervento progettato deve farsi rientrare nella categoria dei "volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi";

c) che sarebbe comunque violato l’art. 87 del d.lgs. 259/2003, sul presupposto che sull’originaria istanza di autorizzazione – a seguito dell’ordinanza cautelare (di sospensione dell’esecuzione del diniego) adottata da questo Consiglio nel corso del giudizio di primo grado – si fosse formato il silenzioassenso, decorso inutilmente il termine di 90 giorni.

Si sono costituiti la Regione Sardegna ed il Comune di Nuoro, con articolate memorie difensive, replicando su ciascuna delle censure di controparte.

E’ intervenuta in giudizio, ad adiuvandum, la W. T. s.p.a.

Rinviato l’esame dell’istanza cautelare al merito, su accordo delle parti, all’udienza pubblica del 4.11.2011, in vista della quale le difese hanno depositato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.

4. Deve valutarsi per prima cosa, anche a fronte dell’espressa eccezione formulata dalla difesa del Comune di Nuoro, l’ammissibilità dell’intervento di W..

Reputa il Collegio che, trattandosi dell’impresa titolare della licenza per il servizio radiomobile pubblico, per conto della quale l’odierna appellante ha a suo tempo presentato l’istanza di autorizzazione il cui diniego ha originato la presente controversia, la W. sia in questo caso portatrice di un interesse qualificato e diretto tale da onerarla all’impugnazione in via principale, nel rispetto del termine di decadenza. Sicché, permetterle di intervenire, addirittura in grado di appello, vorrebbe dire eludere detto termine.

Ne consegue l’inammissibilità dell’intervento.

5. Nelle merito delle questioni dedotte, è infondata l’eccezione di acquiescenza sollevata dalla difesa di E. sul presupposto che il silenzio serbato per 90 giorni dal Comune di Nuoro, all’indomani della ricordata ordinanza cautelare n. 3229/2009 di questo Consiglio, possa qualificarsi alla stregua di un tacito assenso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 87 co. 9 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). E’ infatti revocabile in dubbio che, a seguito della pronuncia cautelare di questo Consiglio – che nel caso di specie non aveva utilizzato la tecnica del cd. remand ma "solo" disposto la sospensione degli effetti dell’atto impugnato – il Comune avesse l’obbligo di provvedere nuovamente nel termine di 90 giorni, tanto più in assenza di alcuna nuova sollecitazione proveniente dal privato.

6. Del pari infondata è la tesi di parte appellante secondo la quale il Comune, richiamandosi all’art. 49 delle NTA solamente nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe in tal modo integrato la motivazione posta a fondamento del diniego.

Osserva, infatti, il Collegio come non ci sia stata alcuna motivazione postuma, dal momento che il profilo della disciplina dei cd. beni identitari era già presente negli atti impugnati, almeno nel suo contenuto essenziale, a nulla rilevando il mancato formale riferimento al numero dell’articolo.

7. Sicché, il punto realmente controverso attiene alle caratteristiche fattuali del manufatto (peraltro, da tempo, già) realizzato dall’odierna appellante per l’installazione della stazione radiobase, ovvero se debba essere inteso come nuovo corpo di fabbrica, ricadendo come tale nell’ambito applicativo dell’art. 49 delle NTA, o non costituisca piuttosto un volume tecnico di modesta entità ai sensi dell’art. 12.

Si tratta, è bene ricordare, di una finta canna fumaria, lunga ma sottile, posta su un edificio alto metri 12,60.

Reputa il Collegio che, a conferma della valutazione già compiuta in sede cautelare, sulla scorta della documentazione fotografica prodotta in atti, sia revocabile in dubbio che l’intervento progettato non finisca per tradursi nella messa in opera di un’infrastruttura tutto sommato modesta, come tale avente una limitata incidenza sul paesaggio ed inidonea ad alterare sensibilmente lo stato dei luoghi. Si tratta, quindi, di un bene non assimilabile ad un nuovo corpo di fabbrica o ad un nuovo manufatto in senso proprio, per cui non si ricade nel campo di applicazione dell’art. 49.

Il che dispensa il Collegio, per ragioni di economia processuale, dalla necessità di approfondire la questione in ordine alla compatibilità delle singole previsioni del piano con le prescrizioni generali del codice delle comunicazioni elettroniche, laddove le seconde riconoscono come di preminente interesse generale le forniture di reti e di servizi di comunicazione elettronica (v. art. 3), qualificando gli impianti di telecomunicazioni come opere di urbanizzazione primaria, aventi carattere di pubblica utilità (artt. 86 e 90).

8. In conclusione, essendo il motivo di cui al punto 3 lett. b) fondato, ne consegue l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, il conseguente accoglimento del ricorso in primo grado limitatamente all’annullamento del verbale del 29.9.2008.

9. Le spese di lite possono essere compensate, nella particolare fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado annullando il verbale del 29.9.2008 con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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