Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2011, n. 6134 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

premesso in fatto e considerato in diritto che:

1.- la domanda di accesso è stata in parte respinta dalla T. A. D. S. s. p. a. poiché "la documentazione relativa ad importi dovuti dalla impresa G. A. s.p.a. ai subappaltatori e fornitori non (è disponibile) in quanto di solo ed esclusivo interesse della G. A. s.p.a." e non della società B.;

con la sentenza appellata il TAR di Brescia ha giudicato inammissibile il ricorso osservando in particolare che:

il diritto di accesso ai documenti amministrativi implica, in capo al richiedente, "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso" (art. 22, comma 1, lett. B) l. n. 241 del 1990);

la B., riunita in ATI con la G. A., capogruppo mandataria, ha conseguito "l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di posa del collettore fognario occidentale, per circa 2.000.000 Euro,… le opere sono state realizzate e collaudate e risulta emesso il certificato di regolare esecuzione, (ma) non vi sarebbe traccia dei pagamenti effettuati dalla capogruppo G. A. a favore di subappaltatori e fornitori di materiali, (e) l’interesse alla conoscenza di tali informazioni sarebbe collegato alle "voci" di una situazione di insolvenza della controinteressata, per cui l’impresa mandante è preoccupata che eventuali fornitori e subappaltatori insoddisfatti possano avanzare pretese nei suoi confronti in forza della responsabilità solidale ex art. 37 comma 5 del d. lgs. 163/2006 (assunta dalla B., per le obbligazioni nascenti da contratto, in data 29.5.2006, nel conferire alla G. A. -mandataria- il mandato collettivo speciale di rappresentanza di ATI);

assume rilievo preminente l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, dato che il diritto di difesa è garantito a livello costituzionale, ma non bastano esigenze di difesa enunciate in modo generico per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere a un effettivo bisogno di T. di situazioni giuridicamente apprezzabili che si assumano lese;

in base agli elementi di causa "la pretesa ostensiva della ricorrente non assume lo spessore minimo indispensabile a renderla degna di rilievo ed apprezzamento, (non essendo) documentata l’esistenza di situazioni di inadempienza della controinteressata nei confronti di fornitori e subappaltatori, né risultan(d)o pervenute alla società ricorrente formali sollecitazioni di pagamento;

– la stessa deduzione sulla situazione di difficoltà (stato di liquidazione, insolvenza) in cui verserebbe G. A. – da questa per la verità vigorosamente contestata – non è accompagnata da alcun dato probatorio;

– è pur vero che l’interesse all’accesso ai documenti va infatti valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre, (ma) è necessario che tra la domanda di accesso e l’esigenza di difendere i propri interessi giuridici vi sia un rapporto strumentale (anche inteso in senso ampio);

– in questa fase -prosegue il TAR- la pretesa non è qualificabile come mezzo utile alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, mentre un’eventuale contenzioso tra la società ricorrente e la controinteressata sarà vagliato dall’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi;

– siamo in definitiva in presenza della rivendicazione giudiziale di un diritto che spetta solo "in astratto" a colui che lo aziona poiché in concreto non affiora per il momento alcun vantaggio – che il legislatore ritiene "comunque" degno di apprezzamento – consistente nel rendere possibile la cura e la difesa in (altro) giudizio dei propri interessi giuridici;

la società B. ha impugnato la sentenza deducendo violazione della l. n. 241 del 1990 e rilevando in particolare che:

non ricorre alcuno dei casi, disciplinati dalla normativa di settore, di esclusione dal diritto di accesso;

l’interesse concreto sotteso alla istanza di accesso corrisponderebbe all’interesse di conoscere con certezza per quali prestazioni, e relative fatture, ancora insolute, la società ricorrente potrebbe essere chiamata a rispondere, al fine di predisporre i mezzi economici necessari o le relative tutele;

il TAR avrebbe equivocato tra interesse alla difesa in giudizio e interesse all’accesso, posizioni di contenuto diverso giacché il diritto di accesso ha carattere autonomo e non strumentale rispetto alla proposizione di una azione giudiziale: in ogni caso, la documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione appare utile anche in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi all’A.G.O., instaurato dalla B. nei confronti della G. A., ancorché per una vicenda non attinente all’appalto in questione;

la G. A. si è costituta, ha controdedotto e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza del TAR;

2.l’appello va respinto e la sentenza del TAR confermata;

proprio focalizzando l’attenzione sul carattere autonomo del diritto di accesso rispetto alla proposizione di una azione giudiziale il Collegio ritiene che il TAR abbia, in maniera corretta, giudicato insussistente, in capo alla B., un interesse concreto e attuale, ex art. 22 / B) l. n. 241/90 -non bastando, per identificarlo come tale, l’interesse a conoscere con esattezza per quali prestazioni e relative fatture, ancora insolute, la mandante B. potrebbe essere chiamata a rispondere da sub appaltatori e fornitori, essendo stata posta in correlazione, in modo appropriato, l’insussistenza di un interesse avente le caratteristiche suddette -lo "spessore minimo indispensabile" (v. sent. cit.)- con la mancata dimostrazione di inadempienze della G. A. verso fornitori e sub appaltatori, o col fatto che (da questi ultimi) non siano giunti alla B. formali sollecitazioni di pagamento, o col rilievo per cui la condizione di difficoltà (stato di liquidazione, insolvenza) in cui verserebbe G. A., oltre a essere vigorosamente contestata dalla medesima, "non è accompagnata da alcun dato probatorio". Nel giudicare legittimo il diniego di accesso a documenti dai quali risultino gli importi dovuti dalla G. A. a subappaltatori e fornitori il TAR (v. pagine 5 e 6 sent. cit.) ha tra l’altro ritenuto, in modo corretto, non "affiorante" quell’interesse concreto e attuale che la l. n. 241/90 richiede per fondare il diritto di accesso. E la posizione dell’appellante non appare "agganciata" al presupposto normativo fissato dall’art. 22 della l. n. 241/90 secondo cui l’accesso implica la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

nel caso di specie il TAR ha ritenuto, in modo condivisibile, che la situazione fosse tale da consentire alla stazione appaltante di precludere in modo legittimo alla B. l’accesso alla documentazione richiesta, a nulla rilevando in contrario l’avvenuta proposizione, da parte della B., di una domanda giudiziale relativa a una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla G. A. per crediti, estranei all’appalto tra T. A. D. S. e controinteressata, in relazione a una vicenda non attinente all’appalto in argomento;

in conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese del grado di giudizio possono tuttavia essere compensate, considerate le particolarità in fatto e in diritto della questione controversa e la natura della lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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