Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 14 aprile 2003, I.F. e C.G. chiamavano innanzi al Tribunale di Palmi la Banca Carime, e premesso: che in data 6 dicembre 1985 era stato stipulato con l’agenzia di (OMISSIS) della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania un contratto di conto corrente con apertura di credito intestato all’ I. e garantito da fideiussione prestata dalla C.; che le clausole del contratto che prevedevano la corresponsione di interessi alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza e l’anatocismo dovevano essere considerate mille; che "in conseguenza di appropriazione illegittima di interessi da parte della banca nel corso di tutto il rapporto…. vi era stato un rilevante danno economico dovuto alla limitazione della disponibilità economica con conseguente inibizione dei rapporti commerciali". Formulavano pertanto le seguenti conclusioni:

"voglia il Tribunale adito, respinta ogni richiesta avversaria, ritenuto nullo il contratto di conto corrente (OMISSIS), dichiarare che la Banca Carime s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, non legittimata a trattenere le somme incassate tempo per tempo con la causalità indicata con riferimento su piazza; e pertanto obbligare lo stesso istituto di credito a restituire con interessi e rivalutazione quanto illegittimamente si è attribuito".

Costituitasi la Carime, l’adito Tribunale di Palmi, con sentenza in data 17.10.2010, rigettava la domanda perchè non provata; affermava, in particolare, riportandosi ad ordinanza emessa in corso di causa, che la richiesta di ordine di esibizione finalizzato all’acquisizione delle scritture contabili relative al conto corrente in controversia non poteva essere accolta, giacchè gli attori avrebbero potuto essi stessi acquisire la documentazione in questione, inoltrando alla Banca la richiesta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4.

A seguito dell’appello dell’ I. e della C., costituitasi la Carime, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la decisione in esame del 7.1.2010, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte territoriale che "una cosa è il diritto sostanziale alla consegna da parte dell’istituto bancario, ex art. 119, comma 4, T.U. leggi bancaria, di copia della documentazione contabile relativa all’ultimo decennio, altra cosa è l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c., che viene dato nell’ambito del processo e costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito da esercitarsi non oltre i limiti previsti dalla norma e in presenza dei presupposti di legge, una dei quali è costituito, come se già detto, dalla impossibilità per la parte istante di produrre essa stessa i documenti dei quali chiede sia ordinata l’esibizione. Impossibilità non ricorrente nei caso di specie..".

Ricorrono per cassazione con unico motivo l’ I. e la C.; non ha svolto attività difensiva l’intimata Banca.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto non provata la domanda in mancanza dell’ordine di esibizione alla Banca della documentazione contabile.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve infatti ribadirsi il prevalente sul punto indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, 16047/2004 e 6439/2010), secondo cui l’ordine di esibizione di un documento ( art. 210 c.p.c.) costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato esercizio è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull’istanza proposta dalla parte, che versi nell’impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo.

Inoltre, questa Corte ha altresì affermato il principio che la richiesta al giudice di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può assolutamente surrogare il mancato adempimento dell’onere probatorio spettante alla parte istante nel processo civile (sul punto, Cass. n. 13533/2011).

Nella vicenda in esame la condivisibile ratio decidendi dell’impugnata decisione, fondata su logiche e sufficienti argomentazioni, si fonda proprio sul rigetto dell’istanza in questione non risultando impossibile alla parte produrli ex se. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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