Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 24-10-2011, n. 38286 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 07.01.2011 il Gip del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di D. G.F. tesa ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di cui alle sentenze 30.05.2008 di quel giudice e 07.07.2008 del Gip del Tribunale di Ravenna. In tal senso veniva rilevato come non si ravvisasse unitarietà di un previo disegno criminoso, quanto concreta esplicazione della tendenza a delinquere del condannato.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto istante che motivava l’impugnazione deducendo: a) difetto di competenza funzionale del Gip di Trani, risultando essere divenuta irrevocabile il 24.06.2010, prima della presentazione della domanda, sentenza del Tribunale di Canosa; b) errato diniego della continuazione in presenza di un ristretto arco temporale, della stessa tipologia di fatti – sequestro di persona e violenza sessuale – e di un’identica motivazione soggettiva.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva accoglimento del primo motivo di ricorso.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento. Ed invero in materia va ricordato: a) che la competenza in sede esecutiva è funzionale e quindi assoluta e non derogabile (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 31946 in data 04.07.2008, Rv.

240775, Hincapie Zapata; ecc.); b) che la stessa si radica in relazione alla sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima al momento della presentazione dell’istanza, con irrilevanza di eventuali successivi titoli esecutivi (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 23252 in data 19.05.2010, Rv. 247648, Confi, comp. in proc. Chiarello; ecc). Orbene, sulla base di tali consolidati principi giurisprudenziali – che vanno qui richiamati e ribaditi – deve essere rilevata l’incompetenza funzionale del Gip del Tribunale di Trani a decidere l’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta da D.G. F., posto che al momento della presentazione della sua domanda, il 27.09.2010, ultima sentenza di condanna a suo carico era quella del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa, divenuta irrevocabile il 24.06.2010 (successiva, quindi, a quella del Gip di Trani divenuta irrevocabile il 04.02.2010). Tanto rilevato, si impone annullamento dell’impugnata ordinanza per violazione della legge processuale in punto competenza.- Restano assorbiti gli altri motivi dell’impugnazione.- Per conseguenza gli atti vano trasmessi al Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa, per l’esame della istanza del D.G..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Canosa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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