Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2011, n. 6129 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza 29 ottobre 2007, n. 10552 il TAR ha dichiarato l’illegittimità della delibera di Giunta Regionale n. 3266 del 19 aprile 1995 nella parte in cui escludeva i ricorrenti dall’inquadramento nel profilo professionale di terminalista (V q.f.), ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 41 del 1990, in linea con precedenti giurisprudenziali già intervenuti in materia secondo cui l’art. 34 in esame non richiede che le mansioni di terminalista siano state svolte in via esclusiva o preminente, ma semplicemente che siano state svolte nell’ambito della qualifica funzionale posseduta.

La sentenza citata statuiva, quindi, l’obbligo per l’Amministrazione di porre in essere tutte le attività necessarie all’attribuzione ai ricorrenti del profilo professionale di addetto alla registrazione dati area informatica ed all’inquadramento nella V qualifica funzionale.

Con la sentenza di ottemperanza qui impugnata il TAR ha in parte respinto il ricorso e, in parte, dichiarata cessata la materia del contendere; in particolare, la reiezione si è basata sulla circostanza che l’espresso riconoscimento dell’obbligo sopra indicato non esclude che, a tale fine, l’Amministrazione provveda nel rispetto di una determinata procedura, sottoponendo l’attuale appellante ad un esame di idoneità.

Secondo il TAR, affinché il giudizio di ottemperanza possa avere buon esito per il ricorrente non devono essere sopravvenuti eventi e/o essersi determinate nuove situazioni che si rivelano ostativi o, meglio, preclusivi rispetto all’osservanza del vincolo conformativo, altrimenti lo stato di fatto non potrà essere adeguato allo stato di diritto per sopravvenuta impossibilità: il mutamento di lavoro e la cessazione delle funzioni degli appellanti sarebbe, secondo il TAR, preclusivo rispetto all’osservanza del vincolo conformativo.

Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2011, la causa veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che l’art. 34 della legge regionale Lazio n. 41 del 5 maggio 1990 non richiede che le mansioni di "terminalista" siano state svolte in via esclusiva o preminente, bensì, più semplicemente, che siano state svolte nell’ambito della qualifica funzionale posseduta, e che proprio sulla base di questa interpretazione è stato accolto l’originario ricorso con la sentenza oggetto di esecuzione.

Dalla documentazione in atti risulta che tutti gli interessati hanno svolto, anche se non in maniera esclusiva e permanente, le mansioni di "terminalista"; il Collegio ritiene, pertanto, che in questa situazione non occorra nessun tipo di prova pratica preliminare di idoneità al fine del riconoscimento della mansione e della relativa qualifica, dal momento che i ricorrenti già svolgevano dette funzioni di terminalista.

Né è necessario, per il Collegio, che gli stessi siano attualmente in servizio o dipendenti della Regione Lazio, dovendo gli stessi essere inquadrati nella qualifica funzionale per effetto di detta sentenza; nel caso concreto, le ipotesi di trasferimento presso altre Amministrazioni dei dipendenti attuali appellanti, ovvero la cessazione tout court dal servizio di alcuni di essi, non può essere riconducibile all’ambito delle ipotesi di eventi sopravvenuti che impediscono l’attuazione del giudicato, poiché tale attuazione può risolversi anche soltanto nella ricostruzione della carriera dei dipendenti che avrebbero dovuto essere inquadrati come terminalisti.

In ogni caso, i suddetti eventi sopravvenuti non legittimano la Regione Lazio all’accertamento, attraverso la sottoposizione a prova pratica, della professionalità richiesta per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 34, tab. B, della legge regionale n. 41/90, del profilo professionale di addetto alla registrazione dati area informatica ed il successivo inquadramento nella ex V qualifica funzionale con decorrenza 1.10.1990, atteso che tutti gli appellanti, come detto, già svolgevano dette funzioni di terminalista e, quindi, erano idonei alle suddette funzioni.

In secondo luogo, richiedere ora l’attualità del rapporto di servizio significa, di fatto, denegare ogni forma di giustizia agli appellanti, in presenza di un giudizio di primo grado che si è protratto per oltre dieci anni, intervallo di tempo nel quale sono fisiologici i mutamenti del rapporto di lavoro o di servizio, tenuto anche conto che il diritto all’inquadramento, scaturente dall’originaria sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, può anche risolversi, come detto, in un diritto alla ricostruzione della carriera e ai relativi emolumenti economici.

Il Collegio ritiene, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adempiere al giudicato in oggetto e deve nominarsi all’uopo, quale commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un suo delegato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione resistente ad adempiere al giudicato in oggetto, nominando all’uopo, quale commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un suo delegato.

Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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