Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2011, n. 6126 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello ritualmente notificato la s.n.c. C. esponeva di avere presentato l’8 febbraio 1988 domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a civile abitazione in Agropoli, consistente in quattro piani fuori terra e che la concessione era stata rilasciata il 25 gennaio 1991, con l’esclusione del piano quarto.

In corso d’opera era intervenuta l’ordinanza n. 9531 ora contestata, con cui gli uffici comunali avevano ingiunto la demolizione dei pilastri in cemento armato in sopraelevazione, in quanto difformi dal titolo assentito. Il successivo ricorso al T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, veniva respinto con l’appellata sentenza n. 516/98, emessa sull’assunto dell’abusività del piano quarto concretizzatosi intorno alle colonne di cemento armato di cui sopra, sulla possibilità tecnica della demolizione parziale e sulla non necessità di un precedente ordine di sospensione dei lavori.

Con l’appello la C. sollevava le seguenti censure:

1.Erronee sono le ragioni sulla cui base il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, censurante la violazione dell’art. 7 L. 47/85 e l’eccesso di potere sotto i profili della carenza su tali presupposti, della carente istruttoria e del difetto di motivazione. In realtà il fabbricato realizzato consta di un piano interrato destinato a garages regolarmente autorizzato con concessione in sanatoria n. 2167/94 e quindi di un vero pianoterra e di tre piani in elevazione, così come risultante dalla concessione edilizia del 1991. Perciò i pilastri riscontrati quale abusiva creazione di un quarto piano non assentito altro non sono che la base del piano terzo in elevazione.

2. Erroneo è il rigetto del secondo motivo di ricorso che censura la violazione degli artt. 7 e 12 L. 47/85 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, genericità, carenza di presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In ogni caso andava applicato non tanto l’art. 7, ma l’art. 12 L. 47/85, in quanto poteva eventualmente trattarsi di una parziale difformità.

3.Erroneo è il rigetto del terzo motivo con cui si censura la violazione dell’art. 4 L. 47/85 e del principio del giusto procedimento. L’ingiunzione di demolizione non poteva essere emessa, visto che le opere erano tuttora in corso di realizzazione e dovevano semmai essere sospese.

La ricorrente concludeva ribadendo la bontà del censure sollevate in primo grado, chiedendo l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese per il doppio giudizio.

Il Consiglio di Stato respingeva in data 23 novembre 1999 la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato alla luce degli elementi acquisiti dal Comune di Agropoli a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 2944/11.

Dalle risultanze emerse si è rilevato in primo luogo che l’altezza del fabbricato in controversia è di m.12,10 all’estradosso dell’ultimo solaio, esattamente quanto previsto nel progetto assentito, con il quale era stato eliminato un ulteriore livello abitabile.

In secondo luogo la consistenza dei piani della palazzina risulta essere di un piano destinato a box garages del tutto interrato, salvo che per gli ingressi, e di quattro piani ad uso abitativo di cui tre del tutto fuori terra, ossia così come consentito dalla concessione edilizia n. 1281 del 25 gennaio 1991.

Infatti lo stato del terreno sul quale l’edificio è stato costruito ha una naturale pendenza, per cui il piano ad uso garages – assentito mediante concessioni in sanatoria n. 2167/94 e n. 6902/03 – ed il primo dei quattro dei piani destinati ad abitazione non hanno carattere di livello fuori terra: il primo è, come si è prima rilevato, del tutto interrato tranne che per il lato di facciata, mentre il secondo ha natura di piano terreno su tre lati della costruzione. Conseguentemente i livelli autenticamente in elevazione sono solamente tre in riferimento all’intera struttura e scendono a due rispetto al retrostante affaccio sull’allora campo sportivo oggi parcheggio, anche in questo conformemente ai progetti approvati con la riferita concessione edilizia n. 1218/91.

L’assorbente fondatezza del primo motivo comporta la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso in primo grado.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista la complessità dei fatti e le varianti apportate all’opera nel corso dei lavori e poi sanate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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