Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5523 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 5 ottobre 2009 il Tribunale di Matera, nella qualità di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze di I.R. di conservazione della disponibilità dell’immobile pignorato – e di riduzione del pignoramento con riferimento ai frutti – perchè basate sul preliminare di acquisto dell’immobile pignorato, che, per la natura obbligatoria di esso, neppure trascritto in data anteriore al pignoramento, esclude la titolarità a favore dello I. di un diritto autonomo ed opponibile ai creditori e quindi la sua legittimazione alle richieste. Quindi, in accoglimento dell’istanza di costoro, ha nominato un custode del bene ed ha ordinato al debitore esecutato e allo I., detentore del bene, la liberazione dell’immobile.

Ricorre per cassazione I.R.. Gli intimati non hanno risvolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 559, 560 e 586 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)" per l’ordine di liberazione dell’ immobile e per la nomina del custode.

1.1. – L’impugnazione del provvedimento di nomina del custode avente natura meramente conservativa – amministrativa, modificabile e revocabile, privo di incidenza su diritti soggettivi e sull’ azione esecutiva, non è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 9968 del 1992, 6812 del 1996).

2.- Con il secondo motivo lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 disp. gen., violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3)" perchè il giudice ha attribuito efficacia di titolo esecutivo erga omnes all’ordine di liberazione dell’immobile in violazione dell’art. 560 cod. proc. civ., secondo cui l’ordine di liberazione dell’immobile ha efficacia di titolo esecutivo soltanto nei confronti del debitore e non anche del terzo che, estraneo alla procedura esecutiva, non potrebbe interloquire in essa, e neppure impugnare il provvedimento, espressamente dichiarato non impugnabile.

2.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ., comma 3 (come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 21, convertito, con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. i), ordina la liberazione dell’immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo che si affermi titolare di un diritto alla detenzione o al possesso di natura obbligatoria, proporre opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio (Cass. 15623 del 2010).

Concludendo il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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