Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5511 Opposizione

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Svolgimento del processo

Z.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Benevento in data 23-7-1987, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di L. 141.134.714, oltre interessi, in favore della s.p.a. Fratelli Feltrinelli, per pretese forniture. L’opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di L. 51.251.996, di cui si assumeva creditore.

Con sentenza del 22-10-1988 il Tribunale di Benevento, in accoglimento dell’eccezione sollevata in via pregiudiziale dalla s.p.a. Feltrinelli, dichiarava la nullità della citazione in opposizione.

A seguito di gravame dello Z., la predetta decisione veniva confermata dalla Corte di Napoli con sentenza del 21-6-1991, che veniva però cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28-4- 1995.

La causa veniva riassunta dallo Z. con atto del 5/6-6-1996.

Nel corso del giudizio l’appellante otteneva termine per chiamare in causa la s.p.a. Corà Domenico e Figli, società con la quale, con rogito del 27-12-2001, si era fusa per incorporazione la s.p.a.

Feltrinelli.

La Corte di Appello di Napoli, dopo aver rigettato con sentenza non definitiva del 22-7-2005 l’eccezione di estinzione del processo sollevata dalla s.p.a. Corà Domenico e Figli, con sentenza definitiva depositata il 13-3-2007 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava lo Z. al pagamento, in favore della predetta società, della somma di Euro 51.055,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z., sulla base di due motivi.

La s.p.a. Corà Domenico e Figli resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 c.c., dell’art. 2709 c.c. e segg., dell’art. 2726 c.c., degli artt. 115 116 e 214 c.p.c. e segg.

Sostiene che la Corte di Appello, condividendo acriticamente l’impostazione del consulente tecnico d’ufficio, ha erroneamente ritenuto assolto dall’opposta l’onere della prova del credito azionato, sulla base delle risultanze delle scritture contabili prodotte nella fase monitoria. Il giudice del gravame, infatti, non ha tenuto conto del fatto che dette scritture erano state contestate dall’appellante mediante la produzione di ricevute e quietanze debitamente sottoscritte dalla Feltrinelli e dalla stessa non disconosciute, e come tali aventi valore di prova legale, tutte riferite a operazioni non registrate nella contabilità, ma afferenti al rapporto commerciale intercorso tra le parti. Era onere dell’opposta, pertanto, fornire la prova che i suddetti pagamenti non erano effettivi o non si riferivano a tale rapporto.

Il motivo si conclude con la formulazione di tre quesiti di diritto, con i quali il ricorrente chiede di accertare: a) se, con riferimento alla fattispecie concreta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, può ritenersi assolto l’onere della prova incombente sull’opposto a mente dell’art. 2697 c.c., sulla scorta delle risultanze delle scritture contabili unilaterali prodotte nella fase monitoria, se esse sono contestate dall’opponente mediante la produzione di prove documentali dei pagamenti non riscontrati nelle predette scritture; b) se, sempre con riferimento alla fattispecie concreta dell’esibizione nel giudizio di cognizione di quietanze e di ricevute debitamente sottoscritte, è possibile negare alle stesse valore di prova legale ove non siano state disconosciute e neppure specificamente contestate; c) se, sempre con riferimento alla fattispecie concreta dell’esibizione in giudizio di documenti comprovanti avvenuti pagamenti, può il giudice negare loro rilevanza probatoria in base alla semplice opinione del consulente tecnico di ufficio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte di Appello tenuto conto solo di alcuni pagamenti effettuati dallo Z., documentati con l’esibizione di ricevute e quietanze debitamente sottoscritte dalla società Feltrinelli, e non anche di altri pagamenti, comprovati allo stesso modo mediante idonea documentazione.

2) I due motivi, per che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (tra le tante v. Cass. 4-10-2011 n. 20288;

Cass. 9-1- 2007 n. 205).

Nel caso di specie, la Corte di Appello, attenendosi a tale principio, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l’onere della prova sulla medesima incombente, per effetto del riconoscimento, da parte dello Z., dell’esistenza e del valore della fornitura; e che, al contrario, l’opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha comprovato il suo assunto, secondo cui il medesimo avrebbe provveduto al pagamento di importi addirittura superiori a quelli dovuti, tanto da rimanere creditore nei confronti della fornitrice.

Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame ha osservato, con argomenti pertinenti sotto il profilo logico e giuridico, che le contestazioni mosse dallo Z. in ordine all’estratto delle scritture contabili esibito ex adverso non riguardano l’esistenza delle forniture registrate dalla controparte, bensì il mancato riscontro, nella predetta contabilità, dei pagamenti effettuati dall’opponente; pagamenti, peraltro, che per la parte in cui sono stati ritenuti adeguatamente documentati, sono stati presi in considerazione dalla Corte di Appello, la quale ha correttamente detratto il relativo ammontare dal credito vantato dalla società opposta.

Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il fatto che nelle scritture contabili prodotte dall’opposta non siano stati registrati alcuni pagamenti effettuati dalla debitrice, non vale di per sè a privare tali scritture della rilevanza probatoria loro assegnata dal giudice di appello in relazione alle poste attive in esse registrate; rilevanza probatoria che deriva dal riconoscimento operato dall’opponente, il quale, come è stato spiegato nella sentenza impugnata, ha basato la propria linea difensiva (incentrata sull’avvenuto pagamento delle prestazioni rese dalla controparte) proprio sulle annotazioni contenute nell’estratto contabile della Feltrinelli, che pertanto sono state legittimamente assunte dalla Corte territoriale come base di riferimento per la valutazione delle opposte ragioni di credito/debito. E, in effetti, anche in questa sede, il ricorrente pone in dubbio l’idoneità probatoria delle risultanze contabili unilaterali prodotte dall’opposta nella fase monitoria, per il fatto che le stesse non riportano alcuni pagamenti effettuati dallo Z.; ma non contesta specificamente l’avvenuta prestazione delle forniture registrate dalla controparte e il loro ammontare.

Ne discende che, avendo la Corte di Appello legittimamente ritenuto assolto dalla società opposta l’onere della prova del credito azionato, incombeva sull’opponente, in base alle regole dettate dall’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare di aver provveduto all’estinzione del debito.

Tale onere è stato solo parzialmente assolto dallo Z., avendo il giudice del gravame accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che, a fronte di un credito della Feltrinelli di L. 144.624.714, l’opponente ha documentato pagamenti per L. 45.767.710; di talchè è residuato, in favore dell’opposta, un saldo attivo di Euro 51.055,38.

Ciò posto, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente, secondo cui la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente negato valore di prova legale a quietanze e ricevute di pagamento debitamente sottoscritte dalla controparte e dalla stessa non disconosciute, difettano del requisito di specificità e autosufficienza, non contenendo alcuna concreta indicazione dei documenti asseritamente prodotti dall’opponente ed ignorati dal giudice di appello. Esse, inoltre, si sostanziano in mere censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di Appello, la quale ha dato atto di aver tenuto conto dei pagamenti effettuati dallo Z. e non registrati nella contabilità della società Feltrinelli, ove idoneamente documentati, con ciò escludendo che l’appellante abbia fornito adeguata prova di ulteriori erogazioni di denaro in favore della fornitrice. Nè alla Corte di Appello può rimproverarsi di aver aderito acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avendo il giudice del gravame dato conto della completezza delle indagini effettuate dal C.T.U., basate su un’attenta ed approfondita disamina e valutazione di tutta la documentazione in atti, che vale a confermare la sostanziale fondatezza dell’assunto della società opposta.

La decisione impugnata, in definitiva, risulta sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico, che la rende immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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