Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 881 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’Ing. Attilio Grassi s.r.l., d’ora in poi "Grassi", impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, promosso in prime cure dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

– i verbali della gara per l’affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 49 e 28", tenutasi presso l’U.R.E.G.A. di Ragusa;

– la successiva aggiudicazione definitiva, disposta dalla Provincia Regionale di Ragusa a vantaggio della controinteressata Ma.Gi. s.r.l. (nel prosieguo: "Magi");

– la determinazione R.U.P. n. 40454/2010, e relativo parere allegato, con cui fu rigettava l’opposizione presentata dalla Grassi;

– il punto 9 del bando di gara.

2. – Si sono costituite, per resistere all’impugnazione, le amministrazioni indicate nelle premesse.

3. – All’udienza pubblica del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova premettere in punto di fatto che la Grassi s.r.l. partecipò a una gara indetta dalla Provincia Regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 49 e n. 28, collocandosi – in esito al sorteggio tra le offerte con eguale percentuale di ribasso – al secondo posto, mentre si classificò per prima l’impresa Magi.

La Grassi adì il T.A.R. per la Sicilia per ottenere l’annullamento dei provvedimenti sopra indicati, contestando l’ammissione alla gara della impresa controinteressata e la successiva aggiudicazione in favore della stessa impresa.

In primo grado l’appellante sostenne, con un unico motivo di ricorso, che la garanzia fideiussoria prodotta dalla controinteressata, rilasciata dalla Finanziaria Romana S.p.A. fosse inidonea ai sensi di legge, in quanto efficace "sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque sino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato". In particolare, la Grassi dedusse che il tenore letterale della predetta clausola limitava illegittimamente il termine di validità della garanzia, in violazione di quanto imperativamente prescritto dall’art. 30, comma 2-ter della L. n. 109/1994, nel testo vigente nella Regione siciliana (da ritenersi norma eterointegrativa del bando), laddove si prevede espressamente che la cauzione "copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".

5. – Il Tribunale ha respinto il ricorso e, pertanto, non ha esaminato le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.

Nel merito il T.A.R. ha ritenuto – anche alla luce dell’esame della documentazione versata in atti – che la polizza in questione fosse conforme alla normativa vigente. La pronuncia appellata poggia difatti sulle seguenti argomentazioni: "(e)d invero – sebbene la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal ricorrente risulti corretta e quindi, nessun dubbio è lecito quindi porre sulla natura autoapplicativa, e quindi vincolante, delle disposizioni concernenti l’impegno e alla validità temporale della prestazione della fideiussione ex art. 30 commi 1° e 2° della legge 109/94 (circostanze queste che avevano indotto il Collegio, in sede cautelare, a ritenere sussistente qualche profilo di fondatezza) – rimane, tuttavia, incontestato che nel caso di specie, l’appendice n. 2 della polizza prodotta dalla controinteressata (cfr. allegato n. 6 della produzione documentale della MAGI) reca l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria "ai sensi ed alle condizioni dell’art. 30, comma 2° della legge n. 104/1994, così come coordinato dalla L.R. n. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003 e come modificata dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 16/2005, pubblicata in GURS n. 52 del 02/12/2005 …". Ora, le modifiche all’art. 30 citato, tra cui anche l’introduzione del comma 2ter (il cui ultimo capoverso dispone che "La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio"), sono state introdotte dall’art. 1 comma 11° della L.R. n. 16/2005 espressamente richiamato nell’allegato alla polizza fideiussoria regolarmente sottoscritta dal procuratore della società finanziaria, per cui non possono sussistere dubbi sulla validità della cauzione definitiva e quindi sulla idoneità della garanzia fideiussoria prestata dalla controinteressata".

6. – Contro la sentenza del T.A.R, della quale si è sopra riportato il contenuto essenziale, è insorta in appello la Grassi.

L’impugnazione della appellante – in disparte la riproposizione dell’istanza risarcitoria – è affidata ad un unico motivo. In dettaglio, la Grassi lamenta l’erroneità delle statuizioni della sentenza gravata e deduce che il richiamo all’art. 30, comma 2, della L. n. 109/1994, contenuto nella polizza della "Finanziaria Romana S.p.A.", dovesse correttamente leggersi in combinato con quanto previsto dall’art. 6, allegato 1, della medesima polizza, previsione negoziale che chiariva, seppur contra legem, la portata dell’obbligazione assicurativa.

A sostegno del proprio argomentare la Grassi invoca precedenti giurisprudenziali, asseritamente in termini, sia di primo sia di secondo grado; osserva altresì che la stessa Finanziaria Romana S.p.A., in epoca successiva al rilascio a Magi della fideiussione in contestazione, ebbe a modificare la citata previsione dell’art. 6 in modo da conformarla a diritto.

La Provincia regionale di Ragusa ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame e ne ha pure contestato il merito.

7. – La manifesta infondatezza dell’appello consente al Collegio di prescindere dalla disamina delle eccezioni sollevate dalla Provincia regionale di Ragusa.

La Grassi non ha offerto al Collegio convincenti elementi per discostarsi dalla decisione assunta dal primo Giudice. Ed invero, la polizza della quale si controverte deve essere interpretata al lume delle regole dettate in materia dal Codice civile e, segnatamente, in applicazione dell’art. 1363, rubricato "Interpretazione complessiva delle clausole", secondo cui: "(l)e clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto".

Calando il surrichiamato principio nel caso in esame emerge con evidenza la correttezza dell’esegesi seguita dal T.A.R. La polizza contestata dalla Grassi contiene invero due allegati, recante ognuno distinte categorie di condizioni generali: in un primo allegato, denominato "Condizioni classiche", al punto 6, è effettivamente presente la clausola sulla limitazione temporale della validità della polizza stigmatizzata dall’appellante; tuttavia, nel secondo allegato, denominato "Condizioni per Regione Sicilia", all’art. 1, secondo comma, è riportata la previsione richiamata dal T.A.R. Orbene non vi può essere alcun dubbio, sulla base di una lettura complessiva dei due allegati costituenti parte integrante della polizza, che – con riferimento alla specifica questione dedotta nel presente contenzioso – la regola negoziale da prendere in considerazione fosse unicamente quella indicata nel secondo allegato, ossia quella relativa agli appalti affidati nell’ambito del territorio regionale siciliano. A tale approdo si giunge in maniera univoca, muovendo dal principio di specialità (che è canone ermeneutico di applicazione generalizzata in ogni ipotesi di antinomie tra regole in apparente conflitto) e dal principio di interpretazione secondo buona fede, scolpito dall’art. 1366 c.c.

Non conduce a differenti conclusioni la considerazione dei precedenti giurisprudenziali evocati dalla Grassi, trattandosi di pronunce cautelari – alcune finanche di primo grado – non supportate da alcuna argomentazione direttamente in contrasto con quanto appena osservato.

Di nessun pregio è, infine, l’accenno alla successiva modifica del tenore delle condizioni generali di contratto da parte della Finanziaria Romana S.p.A.: il Collegio ignora quali siano state le ragioni che abbiano indotto la suddetta società – peraltro rimasta estranea al presente giudizio – ad apportare le modifiche in questione; in ogni caso la circostanza è del tutto irrilevante ai fini del decidere, dal momento che, atteso quanto sopra osservato, deve ritenersi che la polizza presentata dalla Magi non prestasse il fianco ai rilievi critici formulati dalla Grassi.

8. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

Il rigetto del principale motivo cassatorio dell’appello travolge anche la correlata e consequenziale domanda risarcitoria.

9. – Nella novità della questione si ravvisa, in via eccezionale, un giustificato motivo per compensare le spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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