Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 879 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’impugnazione interposta dalla "Il Sestante s.r.l.", d’ora in poi "Sestante" o "società", contro la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, promosso in primo grado dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento della nota, prot. n. 732999, del 23 settembre 2008, con la quale l’Assessorato comunicò alla società ricorrente il diniego dell’istanza volta al rilascio di una concessione marittima demaniale in località San Leone, nel territorio di Agrigento.

2. – Si è costituito, per resistere all’impugnazione, l’Assessorato intimato.

3. – All’udienza pubblica del 29 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova premettere che il T.A.R. è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del primitivo ricorso, avendo qualificato l’atto gravato alla stregua di un "preavviso di rigetto" ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990; difatti detto preavviso, in quanto atto endoprocedimentale, è notoriamente privo di un’autonoma lesività e quindi difetta, in generale, ogni interesse alla sua impugnativa.

5. – Avverso la sentenza, il cui contenuto essenziale è stato riferito nel precedente paragrafo, è insorta in appello la Sestante declinando distinti, ma non rubricati, mezzi di gravame diretti sia contro la statuizione d’inammissibilità recata dalla pronuncia del Tribunale sia contro la nota originariamente impugnata, riproponendo nei confronti di quest’ultima i motivi formulati in prime cure e non esaminati dal T.A.R.

6. – L’appello è infondato. Ed invero, la Sestante si duole della pretesa erroneità della qualificazione giuridica della nota, qualificazione che sorregge l’intero impianto della decisione impugnata. Al riguardo la società deduce che:

– il T.A.R. non avrebbe considerato che la suddetta nota costituiva a tutti gli effetti un provvedimento definitivo, perché: a) non espressamente denominata "preavviso di rigetto";

b) non sottoscritta dal responsabile del procedimento, ma dal responsabile del provvedimento; c) non recante alcuna previsione in ordine all’interruzione dei termini del procedimento ai sensi del citato art. 10-bis; d) contenente, invece, l’avviso del perfezionarsi della definitività entro il termine di dieci giorni dal ricevimento; e) la nota avrebbe comunque determinato un arresto procedimentale (di qui la sua lesività).

– l’amministrazione non avrebbe notificato alla Sestante alcun successivo provvedimento che tenesse conto delle osservazioni presentate dalla Sestante; – il Tribunale avrebbe ritenuto, contro il vero, che l’Assessorato, costituendosi in giudizio, avesse depositato il provvedimento (ossia la nota del 14 novembre 2008, prot. n. 85997) di rigetto, in via definitiva, dell’originaria istanza della Sestante: un atto del genere non risulta tuttavia depositato né altrimenti acquisito agli atti del giudizio.

7. – Ancorché le proteste della Sestante colgano nel segno laddove denunciano l’errore nel quale è incorso il Tribunale (in effetti nessuna nota del 14 novembre 2008, prot. n. 85997, è stata versata in atti, sia in primo sia in secondo grado), nondimeno la pronuncia avversata merita ugualmente integrale conferma, atteso che le statuizioni in essa contenute non sono minimamente scalfite dai mezzi di gravame sopra riferiti.

Le difese dell’appellante poggiano difatti su una non condivisibile lettura dell’atto impugnato. In realtà, la nota contestata presenta plurimi elementi che militano nel senso della sua natura di "preavviso di rigetto", condivisibilmente evidenziata dal T.A.R. Una volta premesso che detta nota si inseriva nell’ambito di un procedimento avviato ad istanza di parte, va infatti osservato che, rispettivamente, nel terzultimo e nel penultimo paragrafo della relativa motivazione, l’amministrazione si è espressa in questi esatti termini: "…questo Assessorato ritiene che, allo stato attuale, non sussistendo le condizioni di proficua utilizzazione del bene demaniale per poter accogliere la richiesta di concessione della ditta in oggetto è intendimento di questo Assessorato procedere al rigetto della richiesta, ferma restando la disponibilità a riesaminare l’intera vicenda alla luce del diverso pronunciamento e/o della riforma dei pareri degli enti sopra richiamati.

Codesta ditta potrà far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni e/o osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, decorso il quale … il provvedimento si intenderà, a tutti gli effetti, definitivo." (le enfasi sono state aggiunte).

Orbene, siccome reso palese dal tenore delle espressioni utilizzate, è evidente che la nota non fu concepita nei termini di un provvedimento definitivo. Piuttosto il rigetto è stato preannunciato come l’oggetto di un "intendimento" relativo alla successiva prosecuzione del procedimento; inoltre la medesima nota contiene un chiaro riferimento alla facoltà, per la parte interessata, di proporre controdeduzioni o osservazioni e, soprattutto, collega la definitività del rigetto al verificarsi della condizione negativa della mancata proposizione di dette controdeduzioni e osservazioni, contestualmente evocate.

Nella fattispecie, tuttavia, la Sestante si è avvalsa di detta facoltà e, pertanto, non può ritenersi che si sia determinato un consolidamento del diniego.

A ben vedere il procedimento deve ritenersi ancora pendente, non essendo emersa la prova della sua conclusione (si è detto che la nota del 14 novembre 2008, prot. n. 85997, non risulta prodotta e, dunque, di essa non può tenersi conto ai fini del decidere). La circostanza consente alla Sestante di insistere, se del caso, per la definizione del procedimento; certamente, però, siffatta situazione di stasi non si riverbera sulla legittimità della nota, trattandosi di un elemento esterno ed estraneo all’atto del quale si controverte.

Nemmeno colgono nel segno le contrarie argomentazioni difensive della Sestante, in quanto:

– l’inserimento nella nota della clausola sulle modalità e sui termini di impugnativa si riferisce chiaramente al caso, non verificatosi nella fattispecie, di omessa presentazione di osservazioni;

– la qualificazione giuridica di un atto non dipende dalla sua denominazione, ma scaturisce dall’obiettiva interpretazione del suo contenuto e della funzione da esso assolta: nel caso di specie entrambi questi elementi, per quanto sopra precisato, sono nel senso della natura endoprocedimentale delle nota e, quindi, l’inesistenza di un accenno, nella motivazione di essa, all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, al pari dell’assenza nella stessa motivazione o nell’intestazione, della dizione "preavviso di rigetto", sono circostanze del tutto irrilevanti;

– parimenti irrilevante è che la nota non contenga un’espressa menzione dell’effetto interruttivo dei termini del procedimento, posto che detto effetto promana automaticamente ex lege (cioè dal ridetto art. 10-bis);

– nemmeno è dirimente rilevare che l’atto sia stato sottoscritto dal dirigente generale e non da un funzionario, atteso che il dirigente di ciascuna unità organizzativa può anche assegnare a sé stesso la responsabilità dell’istruttoria (v., sul punto, l’art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990);

– la nota, di per sé, non ha determinato alcun arresto procedimentale: del resto essa non presenta le caratteristiche di un atto soprassessorio; l’arresto del procedimento è semmai esclusivamente da imputare – qualora non venga comprovata l’esistenza e l’intervenuta notifica alla Sestante della più volte citata nota del 14 novembre 2008 – all’inerzia dell’amministrazione a seguito del ricevimento delle osservazioni della appellante.

8. – Alla stregua di tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene, quindi, di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

9. – In conclusione, l’appello merita rigetto.

10. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante soccombente alla rifusione, in favore dell’Assessorato, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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