Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 24-10-2011, n. 38250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 02.07.2010 la Corte d’appello di Torino integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato E.A., di nazionalità marocchina, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, così condannandolo alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: si trattava solo di momentanea indisponibilità dei documenti, in realtà posseduti.

3. Il ricorso deve essere accolto, sia pur con motivazione diversa da quella proposta dal ricorrente.

Ed invero deve rilevare questa Corte come, in ordine al reato ascritto al predetto imputato, sia intervenuta recente decisione di questa sede di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Pen. Sez. Unite, n. 16453 in data 24.02.2011, Rv. 249546, P.M. in proc. Alacev) che ha statuito che la sopravenuta L. 94/2009 ha effettivamente comportato l’abolitio criminis del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, nei confronti degli immigrati in posizione irregolare. Tale essendo, pacificamente, lo status del ricorrente E., come risultante in atti, e dovendosi qui condividere l’anzidetto dictum di questa Corte regolatrice, è di evidente conseguenza che si imponga l’assoluzione del predetto imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con motivazione corrispondente a quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte. L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio. Tanto assorbe ogni altra deduzione difensiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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