Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 877

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il comune di San Giovanni Gemini impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso promosso dall’ente civico, odierno appellante, avverso i seguenti atti:

– il verbale n. 51 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, con il quale in data 14 dicembre 1998, fu riproposto il vincolo paesaggistico di cui al verbale n. 36 del 26 ottobre 1995;

– il succitato verbale n. 36 col quale fu imposto il vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939, "a circa un terzo del territorio del Comune di San Giovanni Gemini", nonché i precedenti verbali nn. 32 e 35;

– il decreto n. 7 gennaio 1995 dell’Assessore regionale ai beni culturali, con il quale fu ricostituita per il successivo quadriennio la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

– la nota circolare n. 2528 inviata dal predetto assessore a tutti i soprintendenti (nota richiamata nelle premesse del D.A. 07/01/1995).

2. – Si è costituita, per resistere all’impugnazione, l’amministrazione regionale indicata nelle premesse.

3. – All’udienza pubblica del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova premettere alla successiva esposizione delle ragioni del decidere che il primo Giudice ha dichiarato inammissibile l’originaria impugnativa, avendo qualificato il verbale del 14 dicembre 1998 – con il quale la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento propose l’imposizione del vincolo paesaggistico nel territorio "Montagnola-Acqua Fitusa", ricadente nel Comune di San Giovanni Gemini – come atto avente natura endoprocedimentale e quindi, come tale, privo di idoneità lesiva e non autonomamente impugnabile. Onde corroborare la declaratoria di inammissibilità, il Tribunale ha richiamato un conforme precedente di questo Consiglio (C.G.A., 12 aprile 2007, n. 310), recante l’affermazione del principio secondo cui la proposta della Commissione provinciale non implica di per sé alcuna imposizione di vincolo.

5. – Avverso la pronuncia del T.A.R., della quale è stato riferito il contenuto essenziale, è insorto in secondo grado il comune di San Giovanni Gemini, deducendo un unico mezzo di gravame, non rubricato, e riproponendo i motivi dell’originario ricorso, non esaminati in prime cure. In sostanza, l’ente ritiene che l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, sul quale il Tribunale ha poggiato la pronuncia di inammissibilità, dovrebbe essere rimeditato dal momento che – in base all’art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497 – la pubblicazione dell’elenco delle località oggetto della proposta della Commissione provinciale sortisce l’effetto, sicuramente pregiudizievole per gli interessati, di rendere operative le relative misure di salvaguardia. Sussisterebbe pertanto l’autonoma idoneità lesiva della suddetta proposta, discendendo dalle citate misure di salvaguardia il divieto di distruggere e anche soltanto di modificare i beni indicati nell’elenco pubblicato.

6. – L’appello è infondato. Ed invero, le argomentazioni che sorreggono l’impugnazione non offrono convincenti elementi per discostarsi dal richiamato precedente di questo Consiglio. Il comune appellante ha difatti omesso di considerare che l’effetto interdittivo previsto dall’art. 7 della L. n. 1497/1939 si produce soltanto nei confronti dei "proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località". Orbene, il comune di San Giovanni Gemini non ha mai allegato, né in primo né in secondo grado, di rivestire una delle qualità indicate nel suddetto art. 7 rispetto a uno o più degli immobili oggetto della proposta contestata. Del resto, stante la tassativa e circoscritta efficacia delle misure di salvaguardia, il comune nemmeno può invocare, onde colorare il proprio interesse, la sua natura di ente esponenziale della collettività di San Giovanni Gemini (o, come si afferma a pag. 14 del ricorso di primo grado, il suo essere "portatore di un interesse a rilevanza generale"), atteso che siffatto ruolo istituzionale – in virtù del quale sono stati perfezionati i patti territoriali che riguardano le aree in questione – certamente non legittima l’amministrazione ricorrente a far valere in giudizio, sostituendosi a singoli cittadini, interessi direttamente correlati a specifici rapporti di carattere reale, di fatto o di diritto, con i beni indicati nell’elenco.

Merita, pertanto, conferma la declaratoria di inammissibilità, per difetto di interesse, contenuta nella sentenza appellata.

7. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – Nella natura pubblica dei litiganti si ravvisano, in via eccezionale, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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