Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5505 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. propose ricorso contenente denuncia di nuova opera innanzi al Pretore di Nocera Inferiore, chiedendo che fossero sospesi i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione – in ispregio delle distanze legali- iniziati su fondo limitrofo al proprio dai germani A. e C.M.; concessa la tutela interdicale e riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore i C. si costituirono resistendo alla domanda; l’adito Tribunale, effettuata consulenza tecnica, li condannò alla demolizione della sopraelevazione per tutto il piano sottotetto ed a risarcire la S. del danno cagionatole, nella misura di Euro 15.000,00; tale decisione venne parzialmente riformata, nel capo contenente il risarcimento del danno, dalla Corte di Appello di Salerno che, decidendo sul gravame dei C., ritenne non provata la concreta incidenza sul patrimonio della originaria attrice delle opere poste in essere dai predetti. La S. ha ricorso per la cassazione di tale statuizione, sulla base di un unico motivo; i C. non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1 Con unico motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 329 c.p.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione là dove la Corte territoriale, pur richiamando i principi dell’effetto devolutivo dell’appello, comportanti la necessità di specificità delle doglianze da sottoporre alla Corte distrettuale e, di conseguenza, lo stabilizzarsi di una preclusione pro judicato per le questioni non sottoposte ritualmente al proprio esame, avrebbe però disatteso tali principi, esaminando il motivo attinente alla riforma del capo attinente alla richiesta di risarcimento dei danni, nonostante che lo stesso fosse sfornito di apparato argomentativo.

1/a – Il motivo è fondato in quanto l’effetto devolutivo della res controversa al giudice del gravame si realizza con il concorso sia della richiesta di riesame sia dell’illustrazione delle ragioni a sostegno della medesima: la mera esistenza di conclusioni contrastanti con il dictum contenuto nella gravata decisione non è dunque idonea ad attivare la nuova delibazione di merito che si chiede alla Corte territoriale.

2 – La sentenza va dunque cassata sul punto, senza rinvio, dal momento che la regula juris, da applicare alla fattispecie, è preclusiva di qualunque nuovo esame della materia controversa, essendosi formata una preclusione di giudicato sulla esistenza del danno derivante dalla violazione delle distanze legali.

3 – La regolazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la gravata decisione nei sensi di cui in motivazione e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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