Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20-2-2006 il Tribunale di Chiavari rigettava la domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita proposta dai coniugi Lu.Da. e C.O. nei confronti del terzo chiamato L.A.; dichiarato l’inadempimento della convenuta M.B.G. al contratto preliminare di compravendita di appartamento del 5-10-2002, dichiarava legittimo il recesso da tale contratto dei promissari acquirenti Lu.Da. e C.O. e condannava la M.B. alla restituzione del doppio della caparra versata, oltre agli interessi legali; accertata la responsabilità ex art. 1759 c.c. dell’Agenzia Spiti, condannava quest’ultima alla restituzione, in favore degli attori Lu. e C., della provvigione versata (Euro 3.000,00); accertato e dichiarato il grave inadempimento della M.B. nei confronti del promittente venditore L.A., dichiarava la legittimità del recesso di quest’ultimo dal contratto preliminare del 23-9-2002 ed il suo diritto di ritenere la caparra ricevuta; dichiarava Mi.Ma., quale socia accomandataria della s.a.s. Agenzia Spiti, responsabile ex artt. 1754-1759 c.c. nei confronti del L.; rigettava le domande riconvenzionali e di manleva rispettivamente proposte dalla M.B. e dall’Agenzia Spiti nei confronti degli attori e del terzo chiamato L.; condannava la M.B. e l’Agenzia Spiti alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori e dal L..

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la M.B. e l’Agenzia Spiti e appello incidentale il Lu. e la C..

Con sentenza depositata il 5-3-2010 la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale, condannava l’Agenzia Spiti ai risarcimento dei danni in favore dei coniugi Lu. – C., nella misura di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza; condannava la M.B. e l’Agenzia Spiti al pagamento delle spese del grado in favore degli attori e del L..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L’Agenzia Spiti, in persona della socia accomandataria Mi.Ma., e la M. B., sulla base di otto motivi.

Resistono con separati controricorsi i coniugi Lu. – C. e il L..

In prossimità dell’udienza i ricorrenti e il L. hanno depositato memorie ex art 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Le ricorrenti hanno espressamente dichiarato, a pagina 2 del ricorso, che la sentenza della Corte d’Appello di Genova era stata loro notificata in data 17-5-2010. Esse, tuttavia, si sono limitate a produrre copia autentica della sentenza impugnata, non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la previsione -di cui al citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitarle soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare detta declaratoria soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. S.U. 16-4-2009 n. 9005; Cass. 10-9-2010 n. 19271; Cass. 10-12-2010 n. 25070).

Nella specie, pertanto, stante la mancata produzione di copia della sentenza di appello corredata della relativa relata di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in favore del L. in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, e in favore del Lu. e della C. in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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