Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5502 Aggravamento delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 13/04/1993, F.G. e P. G. convenivano di fronte al pretore di Macerata – Sezione distaccata di Recanati – C.V., P.S. e I. E., lamentando che costoro avevano realizzato un garage sulla particella 519, su cui insisteva una servitù di passaggio costituita per atto pubblico (per notar Gasparri, del 19/07/1979) e che tale invasione aveva determinato una modifica del tracciato della strada;

chiedevano che tanto fosse dichiarato, con conseguente condanna alla restituzione del terreno così acquisito.

La domanda veniva accolta dal tribunale di Macerata Civitanova Marche (uff. del Pretore).

La Corte di Appello di Ancona in accoglimento dell’appello del C., rigettava le domanda e compensava le spese di lite. La Corte di Cassazione con sentenza n. 3964 del 2006 cassava detta pronuncia per vizi di motivazione e rinviava alla Corte di Appello di L’Aquila.

Il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza depositata il 16 settembre 2009, che ha confermato il rigetto della domanda.

F. e G. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 13 maggio 2010. Gli intimati hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Decisivo per la comprensione delle questione controversa è ricordare che la sentenza di questa Corte n. 3964/06 così reca in motivazione:

"La fattispecie è stata conformemente qualificata dai giudici di merito come confessarla servitutis e tanto, non oggetto di ricorso, deve ritenersi coperto dal giudicato".

La sentenza citata ha poi rilevato insufficienza della motivazione della sentenza resa in Ancona sotto due aspetti: a) perchè essa non aveva esaminato la consulenza tecnica di ufficio nella parte in cui aveva ritenuto che lo sconfinamento del fabbricato andava ad invadere la particella 519. b) perchè il luogo cui si riferivano le deposizioni testimoniali che avevano attestato che il tratto di strada era rimasto immutato nel corso degli anni doveva essere diverso da quello identificato dai giudici di appello.

La Corte aquilana ha ripercorso la materia del contendere alla luce della vincolante qualificazione fissata dalla Corte di Cassazione e ne ha chiarito la conseguenza: parte attrice avrebbe dovuto provare lo "sconfinamento effettivo del garage realizzato dai convenuti sulla strada su cui insiste il diritto di passaggio, oltre che l’impedimento di fatto del concreto esercizio di tale diritto".

Una volta precisato ciò, ne va tratta la conseguenza: materia del decidere non era la rivendicazione di terreno occupato, nè un regolamento di confini, istanze alle quali sembrano ispirarsi le doglianze dell’odierno ricorso, ma ciò che comunemente si intende come azione confessoria, cioè un’azione a difesa del possesso di servitù in ipotesi di ostacolo al libero esercizio di essa da parte del proprietario del fondo servente. A questa azione, che mira a fronteggiare la contestazione circa l’esistenza o le modalità di esercizio della servitù (Cass. 1842/93; 12008/04) si affianca quella di cui all’art. 1067 c.c., comma 2, relativa all’impedimento qualitativo o quantitativo dell’esercizio della servitù, senza contestazione del relativo diritto (Cass. 955/80; 3110/85).

All’interrogativo insito nell’azione proposta, la Corte d’appello ha risposto, con pertinente motivazione (pag. 9), che non sussisteva alcuna prova di impedimenti o difficoltà frapposti dai convenuti all’esercizio della servitù e soprattutto che non risultava – anzi era smentito dai testi escussi – che l’asserito sconfinamento avesse ristretto il passaggio riducendo "i tre metri previsti dal titolo".

Ha in tal modo esplicitamente confermato quanto già sostenuto dalla Corte d’appello di Ancona.

Il ricorso denuncia con unico complesso motivo: a) violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 61 c.p.c.;

b) omessa e insufficiente motivazione;

c) violazione delle indicazioni contenute nella prima sentenza della Corte di Cassazione.

Parte ricorrente fa leva sul punto della sentenza 3964 in cui si era rilevata (pag. 4) contraddittorietà tra il negare che vi fosse stato impedimento o difficoltà all’esercizio del passaggio e la richiesta di astensione dalle turbative che era stata posta a fondamento della domanda.

Di qui muove per spiegare che essa aveva per questo incaricato il proprio tecnico di ricostruire la situazione dei luoghi e che era pervenuta a stabilire che il fabbricato dei convenuti (garage) era stato eretto sconfinando dalla loro proprietà e invadendo la particella 519, con conseguente diminuzione della strada sottoposta a servitù di passaggio.

In questi termini, nota il ricorso, si era espresso il c.t.u. e di ciò la Corte aquilana non avrebbe tenuto conto.

Il rilievo non è decisivo, nè fondato.

Dalla sentenza della Corte di appello si comprende che essa si è fatta carico sia di esaminare la consulenza d’ufficio, sia di riferirla alla materia del contendere.

La Corte d’appello si è avveduta (cfr pag. 8) che il consulente aveva segnalato lo sconfinamento territoriale del fabbricato verso la particella 519, e che di ciò era stata consapevole anche la Corte marchigiana, ma ha rilevato che ciò non si era tradotto in una lesione o in un qualsivoglia impedimento all’effettivo esercizio del passaggio, negato testimonialmente.

Ed infatti, nota la Corte di appello, la lite era sorta non a seguito di una occupazione del tracciato del passaggio, ma, fermo che il passaggio era stato esercitato in modo "inalterato per lunghissimo tempo" (pag. 10) su una strada di tre metri, il contrasto era esploso quando gli attori avevano individuato materialmente la loro area di proprietà e posto una recinzione.

Era stata la costruzione di questa recinzione a restringere di fatto la fascia di terreno destinata a servitù, tanto che ne era sorta reazione possessoria dei signori P. (controricorso pag. 9 e note di udienza di parte ricorrente) e la coattiva distruzione della recinzione (sentenza pag. 9).

La Corte aquilana ha quindi concluso che lo sconfinamento attuato non poteva portare all’accoglimento dell’azione confessoria, atteso che il passaggio insisteva su un tracciato rispetto al quale "la costruzione del garage non ha provocato alcun restringimento nè un concreto impedimento del transito". Questa motivazione risponde all’obbligo di nuovo esame disposto dalla Corte di Cassazione, giacchè ai rilievi circa la riferibilità delle testimonianze ad un altro tratto di strada, rilievo peraltro astratto, perchè desunto dalla Corte di legittimità sulla base dell’analisi del capitolato di prova riportato in ricorso e non dall’analisi delle testimonianze, che le era preclusa, replica sia ribadendo che nessuno aveva lamentato il restringimento per effetto del nuovo garage, sia narrando che le testimonianze avevano anche riferito che il percorso era rimasto inalterato, sia, come detto, che la contesa sul restringimento era scaturita per effetto della recinzione. Non è quindi vero quanto il ricorso deduce a proposito dei vizi di motivazione e del mancato rispetto del di e tuia della Suprema Corte, giacchè la Corte di appello, ha trovato un filo motivazionale coerente e congruo rispetto alla natura e ai limiti dell’azione proposta, come qualificata con efficacia di giudicato.

Mette conto precisare che nel ricorso non sono stati svolti rilievi (cioè specifici motivi di censura) circa i limiti dell’azione confessoria, implicitamente ma inequivocabilmente intesi dalla Corte di appello nel senso di rifiutare di dar corso ad azione di rivendicazione e di dovere di verificare solo l’esistenza o meno di impedimenti di fatto o concrete difficoltà all’esercizio del passaggio.

Al rigetto del ricorso fa però seguito la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’emergere di risultanze, relative alla situazione dei confini, che giustificavano l’avvio di un’iniziativa giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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