Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-10-2011) 24-10-2011, n. 38278 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da M.A. (fine pena, allo stato, 07.04.2037) per l’entità del residuo pena, ostativo, e rigettava quella di differimento della pena per motivi di salute, rilevando come le sue condizioni fisiche, pur gravi per plurime patologie, non fossero però tali da determinare incompatibilità con l’ambiente carcerario.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) mancata traduzione per l’udienza alla quale aveva richiesto di presenziare; b) insufficienza del verbale riassuntivo d’udienza; c) omessa valutazione che si trattava di detenuto ultrasettantenne; d) omessa considerazione delle gravissime condizioni di salute; e) vizio di motivazione che omette di considerare parti importanti delle relazioni mediche in ordine alle condizioni di salute.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo dell’impugnazione. – 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Risulta invero in atti che l’istante M., detenuto, aveva fatto domanda di essere tradotto all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza ove si doveva discutere e decidere la sua domanda di sospensione pena e di misura alternativa. Risulta anche che nel decreto di fissazione dell’udienza camerale fosse stata disposta la traduzione del detenuto in questione. Tale traduzione non è stata poi in concreto effettuata (per trasferimento del detenuto in altro carcere). Neppure è stata disposta la sua audizione davanti al Magistrato di Sorveglianza del luogo di restrizione. E’ del tutto evidente, in siffatta situazione, che il Tribunale territoriale è incorso in chiaro vizio di nullità, per violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p., che inficia l’impugnata ordinanza (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 28557 in data 18.06.2008, Rv.

240784, Ribisi; Cass. Pen. Sez. 3, n. 20285 in data 10.05.2005, Rv.

234693, Mema; ecc). Tanto va dunque qui dichiarato. Si impone pertanto annullamento dell’impugnata ordinanza per violazione della legge processuale, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.- Restano di conseguenza assorbite le altre questioni proposte dal ricorrente.-

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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