Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 871 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento n. 6 del 28.1.1997, il Sindaco del Comune di Brolo ingiungeva al ricorrente la demolizione di una costruzione posta ad una distanza di m. 40 dalla battigia ed avente le dimensioni di m. 9.00 x m. 9.00 ed altezza di m. 3,50, perché realizzata in assenza di concessione edilizia su area sottoposta al vincolo di cui all’art. 15 della L. 12 giugno 1976 n. 78.

In data 28.2.1997, il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985, evidenziando che l’intervento da condonare era consistito in una ristrutturazione e consolidamento di una tettoia esistente da oltre trenta anni e da utilizzare esclusivamente quale bene strumentale dell’attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto.

Con provvedimento del 4.4.1997, prot. n. 4343, la richiesta di sanatoria veniva rigettata.

Con decisione 10 gennaio/17 aprile 2008 il TAR per la Sicilia – Sezione di Catania (Sezione Prima) respingeva anche il ricorso proposto contro tale rigetto, ritenendo non sussistere i presupposti invocati per il richiesto accertamento di conformità. Condannava il ricorrente alle spese nei confronti dell’Amministrazione intimata che liquidava nella misura di Euro 1.000.

Avverso tale decisione, propone appello l’originario ricorrente, assumendo l’erroneità di tale decisione perché essa non avrebbe: a) considerato la inesistenza di una adeguata istruttoria a sostegno del provvedimento impugnato (che sarebbe stato emesso sulla semplice considerazione che la costruzione ricadeva entro la fascia di rispetto di 150 m. dal mare e senza il necessario preavviso di procedimento); b) tenuto conto che l’opera realizzata risaliva ad un tempo antecedente la legge 78/1976; c) valutato che l’opera doveva comunque considerarsi consentita in quanto rivolta alla "diretta fruizione del mare" (rimessaggio di imbarcazioni da diporto).

Si è costituito per resistere il Comune di Brolo, contestando le ragioni dell’appellante e concludendo per il rigetto dell’appello.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Nessuna delle censure proposte può trovare accoglimento.

Quanto alle censure di mancata adeguata istruttoria e mancato avviso di avvio del procedimento, è palese infatti (quanto al mancato avviso) che il provvedimento impugnato è atto dovuto vincolato, che non richiede perciò necessità di avviso, ed è palese anche, nel merito, come osservato dal Giudice di prime cure, che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova della risalenza dell’opera ad un tempo anteriore alla legge n. 78/1976, in relazione al disposto dell’art. 15, comma primo, lettera a) di essa. Una tettoia – della quale non si ha nemmeno certezza – non può considerarsi "edificio esistente". Nessuna prova è stata fornita della preesistenza del manufatto da ristrutturare nella consistenza per la quale ne viene chiesto l’accertamento di conformità. E nessun elemento è stato prodotto idoneo a giustificare l’eventuale applicazione almeno del regime transitorio introdotto dall’art. 18, comma primo, della stessa L. n. 78/1976. Come disposto dall’art. 23 della L. n. 37/1985 restano infatti escluse "dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976".

Quanto poi alla censura relativa alla mancata considerazione che il manufatto dovesse comunque ritenersi opera rivolta "alla diretta fruizione del mare" (e dunque assentibile), essa non può essere condivisa, tenuto conto sia delle dimensioni del manufatto in oggetto (81 mq. ed oltre 280 mc.), sia delle caratteristiche di esso descritte nella stessa ‘relazione tecnica’ allegata all’istanza di accertamento di conformità (nella quale esso appare rappresentato da volumi che comprendono ambienti – due camere da letto, cucina-soggiorno, servizi – che lo caratterizzano inequivocabilmente come destinato a civile abitazione). Anche a concedere che la destinazione invocata potesse considerarsi implicita e anche a volere immaginare una strumentalità del manufatto ad una attività professionale di rimessaggio (con conseguente necessità di un presidio costante dei luoghi), le dimensioni e le caratteristiche del manufatto appaiono decisamente improprie e sproporzionate rispetto a tale evenienza e lo rendono perciò del tutto incompatibile con tale asserita destinazione.

Per le premesse l’appello è da ritenere infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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