Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5500 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La S.P.A. CENTROBANCA aveva convenuto, con atto di. citazione in opposizione notificato in data 17 giugno 2002, innanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deducendo:

a) che con i provvedimenti del 2 luglio 1985 e del 25 gennaio 1986 il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste aveva comunicato il proprio nullaosta alla concessione, in favore della soc. coop. a r.l.

UNIONE CANTINE SOCIALI MODENA, di un mutuo di L. 600.000.000 ai sensi della L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6; b) che con atto pubblico del 9 aprile 1986 la sezione di credito agrario della s.p.a. CENTROBANCA aveva stipulato con detta società cooperativa un contratto di mutuo agrario con il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, per un importo complessivo di L. 600.000.00 di cui L. 300.000.00 destinate al consolidamento di esposizione debito e L. 300.000.000 destinate alla realizzazione di investimenti programmati; che il menzionato Ministero aveva provveduto al regolare pagamento del contributo sugli interessi del mutuo; c) che con il D.M. 27 dicembre 1988 la soc. coop. a r.l. UNIONE CANTINE SOCIALI MODENA era stata posta in liquida coatta amministrativa; d) che il Ministero, con nota del 21 settembre 2000, aveva richiesto la restituzione di quanto corrisposto, a decorrere dal 27 dicembre 1988, per complessive L. 238.617.680, oltre agli interessi legali; tale richiesta era stata formulata, deducendosi che la sottoposizione della soc. coop. a r.l.

UNIONE CANTINE SOCIALI MODENA alla procedura di liquidazione coatta amministrativa avesse comportato l’estinzione del mutuo e quindi il venir meno del presupposto a cui era sta subordinata l’erogazione del mutuo; e) che tale prospettazione non era condivisibile, atteso che la funzione del Ministero era quella di assicurare una garanzia in favore dell’istituto bancario erogante il mutuo; f) che era stata poi notificata, in data 20 maggio 2002, alla S.P.A. CENTROBANCA l’ingiunzione n. (OMISSIS) di pagamento della somma di Euro 123.235,75, oltre agli interessi legali a decorrere dal 27 dicembre 1998.

Tutto ciò premesso, l’opponente aveva quindi chiesto che il Tribunale adito dichiarasse inefficace la menzionata ingiunzione fiscale e condannasse altresì il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme dovute quale rate di mutuo maturate e maturande successivamente alla data del 10 gennaio 1998.

Si era costituito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, contestando il fondamento della domanda ex adverso proposta. Con sentenza n. 667/2005, depositata in data 13 gennaio 2005, il Tribunale di Roma: 1) rigettava la domanda di revoca dell’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) emessa il 6 maggio 2002 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nei confronti della S.P.A.; 2) rigettava la domanda proposta dalla S.P.A. CENTROBANCA nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 3) condannava la S.P.A. CENTROBANCA al pagamento in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali della somma di Euro 123.235,75, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Con atto di citazione, notificato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 27 gennaio 2006, la S.P.A. CENTROBANCA proponeva appello avverso detta sentenza.

Al riguardo l’appellante,oltre a lamentare una duplicazione della pronuncia di condanna avendo il giudice di prime cure alla somma derivante dal decreto ingiuntivo quella di Euro 123.235,75, deduceva, tra l’altro, che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’unica garanzia prevista dal legislatore, al fine di indurre gli istituti di credito ad erogare finanziamenti agricoli in favore di soggetti che non offrissero una sufficiente affidabilità economica, sarebbe stata la fideiussione scaturente ex lege a carico della sezione speciale del Fondo di Garanzia Interbancario. Tale assunto non era condivisibile, come emergente dall’esame dell’articolata normativa in materia.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, contestando il fondamento del gravame ex adverso proposto. Chiedeva pertanto la reiezione dell’appello.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4882/09, in riforma parziale della sentenza impugnata n.667/2005 del Tribunale di Roma, dichiarava che la statuizione di condanna di cui al capo 3) del dispositivo di detta sentenza era assorbita dalla reiezione dell’opposizione all’ingiunzione fiscale di cui al capo 2) del medesimo dispositivo;

rigettava nel resto il gravame.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione Centrobanca spa sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso il Ministero delle politiche agricole.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo Centrobanca lamenta l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie normativa di cui alla L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6, e L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 20, comma 1, che prevederebbe un mutuo di scopo legale, e la falsa applicazione della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 20, comma 1.

In particolare, invocando le citate disposizioni di legge e quelle contenute nel D.M. 29 giugno 1984 (esecutivo delle disposizioni di cui all’art. 6), l’Istituto sostiene che la finalità delle disposizioni è duplice: a) aiutare finanziariamente le cooperative agricole e loro consorzi; b) garantire comunque il rimborso agli istituti mutuanti e, proprio a causa di tale ultima finalità, lo Stato sarebbe tenuto a garantire comunque il versamento degli interessi alla banca a prescindere dall’esito del rapporto di mutuo.

Sostiene infatti che la L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 20, comma 1, che, nello stabilire che la garanzia fideiussoria da concedersi dalla Sezione Speciale del F.I.G. deve essere pari all’importo non coperto dalla sommatoria della garanzia primaria (rappresentata dal valore, attualizzato al momento dell’erogazione del mutuo, del contributo statale e dal valore cauzionale delle garanzie offerte dal mutuatario), attribuisce ab initio una funzione di garanzia per la banca mutuante ai futuri pagamenti dello Stato, che si esplica proprio nel momento in cui viene meno (a seguito di revoca del contributo per fallimento) la funzione primaria di restituzione (parziale) del capitate erogato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte in analoga fattispecie ha già avuto occasione di affermare cheàn tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dalla L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 6, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante, sicchè, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza (come nel caso di specie) a carico dell’impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione L. Fall., ex art. 55, richiamato dall’art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per richiederne l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato. (Cass. 26308/08). Tale sentenza si muove nel solco di un orientamento giurisdizionale generalizzato che trova applicazione in svariate ipotesi di contributi agevolati rilasciati,sulla base di diverse leggi, dallo Stato,dalle regioni o da altri entri pubblici territoriali a favore di agricoltori od artigiani e che costituiscono uno degli strumenti, attraverso i quali i pubblici poteri operano per favorire lo sviluppo economico in particolari settori o in zone determinate del territorio, nel quadro delineato dall’art. 41 Cost., che sta alla base degli interventi programmatori in vista di uno sviluppo coordinato ed armonico della crescita economica.

Il principio sotteso a tale costante orientamento è che la concessione di un credito cosiddetto "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, instaurato tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario;il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo di scopo, il secondo consistendo in una convenzione (cosiddetto "contratto di ausilio"), diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è di natura accessoria, tanto da seguire di regola la sorte del rapporto principale, anche se in alcuni casini rapporto accessorio può cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale. (v.

Cass. 1400/99 in tema di credito agevolato per gli artigiani; Cass. 17100/02 in tema di contributi agevolati per gli impianti zootecnici della provincia di Trento; Cass. 20284/10 in tema di credito agevolato della regione Lazio per il miglioramento agrario fondiario;

Cass. sez. un. 13046/97 in tema di agevolazioni ex L. n. 949 del 1952, che ha ricostruito la natura e la funzione dell’intero istituto).

Questo Collegio non può che attenersi al costante orientamento già espresso dalle citate sentenze.

Va anzitutto osservato che la circostanza che il mutuo per cui è concesso il credito agevolato debba considerarsi di scopo rileva soltanto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico nel senso che il mutuatario che riceve le somme dall’Istituto erogante è tenuto a vincolarle al perseguimento dello scopo in ragione del quale gli è stato concesso il contributo agevolato, ma ciò non rileva in alcun modo per quanto concerne il regime degli interessi stabiliti dal contratto di mutuo ed il contributo che su detti interessi è tenuto a versare lo Stato (v. anche in relazione al tasso degli interessi Cass. 10177/10) Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il contributo sugli interessi che lo Stato si impegna a corrispondere ai sensi della L. n. 153 del 1975, costituisce un beneficio che lo Stato eroga in favore esclusivo dell’imprenditore agricolo,sia pura tramite il versamento diretto all’Istituto di credito, e non da luogo ad una garanzia in favore di detto istituto.

La citata L. n. 153 del 1975, art. 15, comma 1, espressamente prevede che "gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati,possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

a)concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l’attuazione del piano,ai sensi del successivo articolo 18; b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quando disposto nei successivi articoli;… (omissis)".

Risulta dunque in modo inequivocabile dal testo normativo che il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui da parte dello Stato è un beneficio che questi concede agli imprenditori agricoli e non costituisce una garanzia a favore degli istituti di credito che erogano il mutuo. Ciò è confermato ulteriormente dal fatto che l’articolo esaminato espressamente prevede che le garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi sono previste negli articoli successivi e, come si vedrà, tali garanzie sussidiarie riguardano la fideiussione del fondo interbancario di cui al successivo articolo 20 della legge in esame.

La possibilità che il contributo sugli interessi possa considerarsi una garanzia in favore della banca non la si deduce neppure dai successivi articoli della L. n. 153 del 1975.

L’art. 18 determina, infatti, la percentuale degli interessi a carico dello Stato e stabilisce che questi debbano essere versati direttamente all’Istituto di credito, mentre la restante percentuale dovrà essere versata dall’imprenditore beneficiario.

L’art. 19, comma 5, della legge in esame prevede poi che "i mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistitici sensi delle vigenti disposizioni in materiata garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie,della fidejussione di cui all’art. 20 della presente legge i mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi della citata L. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 8".

E’ questo l’articolo che prevede le garanzia e per le banche mutuanti e, come è dato riscontrare, tali garanzie sono di due tipi:

anzitutto quelle reali sui beni dell’imprenditore previste dalla normativa in materia o, in mancanza di queste, e,quindi, in via sussidiaria, la fideiussione di cui al Fondo Interbancario di cui al successivo art. 20. Non viene invece in alcun modo considerato come garanzia il concorso nel pagamento degli interessi.

Il citato art. 20, comma 1, a sua volta prevede che "agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del fondo interbancario di cui alla L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggio rato del valore attualizzato del concorso negli interessi".

Il Fondo interbancario usufruisce a sua volta dell’apporto di fondi statali individuati dalla stessa L. n. 153 del 1975, art. 6.

Il sistema delle garanzie è dunque così delineato: in primo luogo quelle fornite dall’imprenditore; in secondo luogo, in mancanza di queste, dalla fideiussione del Fondo interbancario che usufruisce del finanziamento dello Stato, il quale,quindi, tramite tale fondo garantisce in via sussidiaria gli istituti finanziatori.

A tale sistema risulta del tutto estraneo il contributo sugli interessi.

Quest’ultimo, pertanto, stante la sua natura accessoria è dovuto nella misura in cui il contratto di mutuo resta in vigore.

Nel caso di specie la cooperativa Unione Cantine Sociali Modena è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rapporto di mutuo è automaticamente venuto a scadenza ai sensi della L. Fall., art. 201, che richiama la stessa L. Fall., art. 55. Da ciò discende che "il corso degli interessi, convenzionali o legali, è sospeso dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione, sino alla sua cessazione, e nessun titolo ha l’istituto di credito ad invocarne il pagamento o il riconoscimento del credito corrispondente nei confronti dell’impresa insolvente e meno ancora la erogazione nei confronti della Amministrazione dello Stato". (Cass. 26308/08).

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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