Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 870 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto contro la decisione n. 1419/2003, con la quale il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, ha accolto il ricorso con il quale il mar.llo Lu.Vi. ha impugnato il provvedimento di "trasferimento d’autorità" dal Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, sede di Messina, al Comando Nucleo Provinciale PT di Catania.

Lamentava il ricorrente la illegittimità del provvedimento sotto diversi profili riconducibili all’eccesso di potere, al difetto di motivazione e alla violazione dei principi in materia di revoca.

Sosteneva in particolare che l’Amministrazione, dopo avere iniziato un procedimento di trasferimento a domanda, aveva poi adottato un provvedimento di trasferimento di autorità; che il provvedimento adottato era carente comunque di sufficiente motivazione (essendo quella esternata vaga e generica e non attenta inoltre a valutare né il consolidato ultradecennale assetto del rapporto di servizio né le esigenze personali e familiari del militare); che esso attuava infine una disparità di trattamento (rispetto a colleghi ai quali era stata invece assentito il trasferimento nella sede richiesta).

Il TAR, valutata infondata la censura in ordine alla pretesa trasformazione del procedimento, ha accolto invece le censure in ordine alla insufficiente motivazione e mancata considerazione delle esigenze personali e familiari e perciò annullato il provvedimento impugnato.

Contro tale decisione propone appello l’Amministrazione, che ne chiede la riforma ritenendo il provvedimento invece del tutto congruamente motivato e immeritevole comunque delle censure sollevate ex adverso.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Il provvedimento in oggetto (trasferimento del militare da una sede di servizio ad un’altra) rientra sicuramente – per ampio e consolidato orientamento giurisprudenziale – nella categoria degli ordini e non richiederebbe, già per questo, né (considerata la sua natura di provvedimento ampiamente discrezionale) alcuna approfondita motivazione, né (per la sua natura imperativa) una partecipazione dell’interessato al procedimento.

Ma esso appare ciò nondimeno – nella specie – sorretto da una motivazione che ne sottolinea il collegamento con una sottostante attività istruttoria rivolta a valutare e comparare l’interesse pubblico alla sua adozione con quello privato, ed esitato anche a seguito di partecipazione dell’interessato al procedimento (esplicitamente sollecitato invero a manifestare una propria eventuale preferenza, purché diversa da quella esclusa dall’interesse pubblico preminente).

Sotto il primo profilo risultano valutati invero (come si evince dalla narrativa della "determina" impugnata, in atti): esigenze organiche ed operative che ne suggerivano l’adozione, sia di ordine generale (ristrutturazione del Corpo), sia specificamente collegate alle necessità conseguenti all’intervenuta assegnazione dei compiti del settore tecnico-logistico-amministrativo (nel quale aveva operato il Vi., impiegato nel magazzino vestiario) del soppresso Comando Legione di Messina al Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo "Sicilia" di Palermo, assegnazione che aveva comportato il recupero ai compiti di istituto del personale risultato in esubero della forza effettiva rispetto alla tabella organica dei reparti della sede di Messina.

Sotto il secondo profilo (interesse privato prospettato), il comportamento dell’Amministrazione appare parimenti incensurabile. Essa aveva sollecitato invero il Vi. (che aveva avuto accesso agli atti, come sottolineato anche questo nella narrativa della determina in oggetto) a proporre (messaggio n. 71/P del 23.01.2002 del R.T.L.A.) tre Comandi di proprio gradimento (purché non ricadenti – a causa dell’esubero constatato – nella circoscrizione di servizio del Comando Provinciale di Messina). Ma lo stesso si era limitato a ribadire la propria aspirazione ad essere mantenuto in servizio nella sede di Messina (dichiarazione in atti del 12.02.2002, prot. 7719). Il che aveva costretto l’Amministrazione (in relazione al superiore interesse pubblico non recessivo nella comparazione effettuata) al provvedimento autoritativo adottato.

Consegue da tali premesse, la fondatezza dell’appello proposto, che deve pertanto essere accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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