Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5499 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. ALBATROS, cui ebbe a succedere per incorporazione la soc. Gruppo Nuova Veneta Servizi Albatros 3MP (quindi trasformatasi in s.r.l. Gruppo Nuova Veneta Servizi), appaltatrice e successore della soc. Cleaner per gli anni 1990-1991 dei servizi di pulizia degli ospedali di (OMISSIS), convenne innanzi al Tribunale di Venezia la ULSS (OMISSIS) e la Regione Veneto sull’assunto che la ULSS fosse stata inadempiente per la somma di lire 178.718.458 (afferente fatture non pagate) e che pertanto dovesse essere condannata al pagamento di tal somma, alla restituzione della cauzione ed al risarcimento dei danni. Nel mentre la Regione Veneto si costituì eccependo la carenza di alcuna propria legittimazione, la Gestione Liquidatoria della ULSS (OMISSIS) si oppose alla pretese e, in via riconvenzionale, chiese risolversi il contratto per fatto della Cleaner (dante causa della Gruppo Nuova Veneta Servizi), stante la carenza grave delle prestazioni di pulizia esigibili, e chiese pertanto la condanna della attrice al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Venezia con sentenza 9.5.2005, esclusa la legittimazione passiva della Regione, accolse la domanda della ULSS (OMISSIS) e risolse il contratto per inadempimento della soc. Cleaner, quindi condannò la Cleaner, e per essa la sua avente causa Albatros, al risarcimento dei danni in favore della Gestione liquidatoria della ULSS (OMISSIS), determinati in Euro 50.000, che anche autorizzò ad incamerare la cauzione. La sentenza venne impugnata in via principale da Gruppo Nuova Veneta Servizi e in via incidentale dalla G.L. ULSS (OMISSIS), e si costituì la Regione Veneto.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 5.7.2010, nel mentre confermò la statuizione del primo giudice sull’incameramento della cauzione, escluse la spettanza alla G.L. della ULSS di alcun risarcimento dei danni e di contro la condannò a pagare alla Gruppo Nuova Veneta Servizi la somma di Euro 92.300 per le somme portate dalle fatture mai regolate. In motivazione la Corte di Venezia ha al proposito affermato che sulla carenza di legittimazione della Regione si era formato giudicato, che contrariamente alla opinione della appellante le gravi, sistematiche, diffuse inadempienze della appaltatrice nel fornire il servizio di pulizia degli ospedali previsto in contratto erano state confortate dalle prove orali e della documentazione, che la società non aveva potuto fornire alcuna prova persuasiva del fortuito (gli effetti di diffuse agitazioni sindacali) che la avrebbe esonerata da responsabilità rispetto a tali gravi irregolarità del servizio, che neanche era persuasiva la tesi della eccessiva onerosità del contratto derivante dalla permanenza di dipendenti eccedenti le ore di lavoro dedotte in contratto ed inferiori a quelle relative al rapporto scaduto, che da tanto discendeva la correttezza della decisione del Tribunale di autorizzare la G.L. della ULSS (OMISSIS) a trattenere la cauzione (il 5% del prezzo di appalto) ai sensi dell’art. 18 C.S.A., che invece errata era la decisione di riconoscere anche il risarcimento danni per Euro 50.000, somma liquidata equitativamente per disagi afferenti la inadeguata pulizia degli ospedali, che infatti il maggior danno da inadempimento rispetto a quello già risarcito attraverso l’incameramento autorizzato della penale (che appunto risarciva i maggiori costi dovuti al ripristino della pulizia) nè era stato richiesto alla Gruppo Nuova Veneta Servizi nè poteva essere concesso in relazione a pregiudizi non patrimoniali e che la G.L. non aveva espressamente invocato, che di tali maggiori danni, chiesti in via di appello incidentale a carico della società, non era stata poi fornita alcuna prova (nè contratti di appalto sostitutivi e successivi – nè note spese – nè richiesta di prove orali sul punto), che era invece fondata la pretesa della Gruppo Nuova Veneta Servizi ad ottenere il pagamento di Euro 92.300 per le prestazioni eseguite e non regolate, posto che la risoluzione per inadempimento non consentiva di far operare la restituzione delle prestazioni già eseguite e trovando applicazione l’art. 1458 c.c., in presenza della prestazione di pluralità di servizi autonomi sul piano economico – funzionale, con la conseguenza che le prestazioni rese dovevano vedere versato il corrispettivo pattuito.

Per la cassazione di tale sentenza la G.L della ULSS (OMISSIS) ha proposto ricorso l’1.2.2011 articolando tre motivi ai quali si è opposta la Gruppo Nuova Veneta Servizi con controricorso 9.3.2011 nel mentre la Regione Veneto nel controricorso 14.3.2011 ha chiesto ribadirsi la formazione del giudicato sulla propria carenza di legittimazione passiva. Ricorrente e G.L. della ULSS hanno depositato memorie finali.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, non essendo condivisibili le censure proposte con i tre motivi.

Primo motivo: esso lamenta la violazione di legge ( artt. 1453, 1455 e 1460 c.c.) e la grave contraddizione di motivazione nell’avere la Corte di Venezia da un canto pronunziato la risoluzione per inadempimento grave del contratto per atto imputabile alla Impresa e, dall’altro canto, escluso che la G.L. ULSS (OMISSIS) potesse ricorrere alla eccezione di inadempimento di fronte a tali gravi inadempienze.

Non è ravvisabile ad avviso del Collegio la lamentata contraddizione tra l’applicazione dell’istituto della risoluzione per inadempimento e la decisione di ritenere dovuto il compenso per le prestazioni eseguite posto che la Corte territoriale ha correttamente applicato il regime dell’art. 1458 c.c., non incompatibile con la sospensione ex art. 1460 c.c., avendo rettamente ricondotto il rapporto, qualificato come appalto di servizi, al genus del contratto a esecuzione periodica (dalla remota Cass. 4818 del 1977 alle successive e recenti pronunzie 8247 del 2009 e 22521 dei 2011).

Contraddizione sarebbe potuta ravvisarsi se, pur nell’ambito dei contratto ad esecuzione periodica, l’inadempimento grave fosse stato denunziato nella sua insorgenza in determinate circostanze di tempo e con riguardo a prestazioni periodiche totalmente inaccettabili e rifiutate ed avesse trovato l’immediata risposta della eccezione di inadempimento dell’appaltante all’obbligo di erogare i compensi: in tal caso la risoluzione per inadempimento e l’affermazione del diritto alla percezione dei compensi ab initio sarebbe stata affetta da insanabile errore di diritto. Nella specie sarebbe stato onere della G.L. della ULSS addurre con precisione quando venne eccepito l’inadempimento totale per i "disservizi" resi dalla Cleaner e quando venne formalizzata la decisione di sospendere i pagamenti, e di chiedere interventi sostitutivi, essendo di rilievo il "tempo" della assoluta irricevibilità della prestazione per grave difformità da quella attesa (Cass. 3373 del 2010). La Corte di Venezia, nel ben diverso quadro dei fatti addotti, nel richiamare e diffide delle gravi difformità del servizio di pulizia inviate nei vari mesi, non manca di considerare come nondimeno prestazioni vennero rese da Albatros – Cleaner e come il mancato pagamento di fatture per l’entità riconosciuta dalla stessa Amministrazione fosse dato incontestabile, un dato che si sarebbe in tutto od in parte potuto elidere in sede di compensazione solo ove fosse emerso con certezza l’esborso sostenuto dalla Amministrazione per assicurare altrimenti il risultato di igiene e pulizia degli ospedali solo parzialmente e malamente apprestato da Cleaner-Albatros. E su tali premesse non si scorgono errori nè contraddizione di argomentare vizianti la decisione della Corte di confermare da un canto la risoluzione per inadempimento di Cleaner-Albatros ma di assicurare alla appaltatrice, al contempo, nel quadro della natura del contratto ad esecuzione continuata ed in ragione della inesistenza di prove a sostegno della necessità di pulizie sostitutive-integrative di quelle appaltate a Cleaner, i pagamenti integrali per le fatture emesse.

Secondo motivo: esso denunzia violazione di legge ( D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101, comma 2) per avere la sentenza attribuito alla cauzione una funzione di clausola penale interamente satisfattoria là dove nella norma è espressamente prevista la possibilità di chiedere il risarcimento del maggior danno, nella specie chiesto ed indebitamente escluso.

Il motivo è da respingere perchè la sentenza (pagg. 10 ed 11) contiene due rationes, la prima non revocata in dubbio dalle censure svolte e la seconda neanche considerata in questa sede: A) la prima affermazione è quella per la quale la mancata previsione in clausola della possibilità ex art. 1382 c.c., di chiedere il ristoro del maggior danno attribuiva alla cauzione una funzione satisfattoria:

essa viene nel motivo contraddetta con la invocazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101, comma 2, (regolamento di attuazione della L. n. 109 del 1994) che non si scorge come possa applicarsi ad appalto di servizi stipulato non dopo il 1990; B) la seconda affermazione, di rilievo chiaramente assorbente, può sintetizzarsi nella statuizione per la quale, comunque, nessuna domanda risarcitoria poteva essere accolta essendo mancata ogni prova di spese e contratti sostitutivi- integrativi del servizio: sul punto il motivo nulla osserva e neanche fa rinvio (come pur sarebbe stato possibile) alle censure contenute nel terzo motivo.

Terzo motivo: esso lamenta che, in ordine ai maggiori danni, sia stata affermata sia la assenza di allegazione (inesistente perchè tali danni erano stati ab initio prospettati) sia la assenza di prova, avendo essa G.L. – ULSS allegato di aver fatto ricorso a molteplici contratti sostitutivi. La censura è del tutto inconsistente perchè della pretesa prova dei contratti sostitutivi o delle note spese – dei quali con puntuale affermazione la Corte di Venezia ha affermato non essere traccia in atti (pagg. 11 e 12) – non è traccia alcuna neanche in ricorso, che avrebbe potuto e dovuto contestare la omessa valutazione da parte del giudice del merito indicando quali documenti vennero prodotti, e non considerati, e quali prove orali vennero articolate, e non ammesse. Significativo è che il ricorso si limiti ad invocare la reiterazione del criterio "equitativo" adottato dal primo giudice e che la Corte ha ritenuto non utilizzabile per difetto di prova dell’an della prestazione (pag.

12). Si rigetta il ricorso con la condanna alle spese a carico della GL ULSS.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la GL ex ULSS (OMISSIS) a pagare per spese di lite alla Regione la somma di Euro 6.200 (Euro 200 per esborsi) ed alla Gruppo Nuova Veneta Servizi la somma di Euro 4,200 (Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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