Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-04-2012, n. 5498 Revisione dei prezzi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Impresa individuale D.D.A., aggiudicataria dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi dell’appalto di sistemazione idraulica della contrada "Pedicare", sull’assunto di aver eccepito in riserva di aver dovuto smaltire dal canale interessato ai lavori le acque di fogna che ivi provenivano dalle abitazioni dei Comuni di (OMISSIS) e di aver a tal fine dovuto sostenere costi elevati di funzionamento di una motopompa che potesse convogliare in apposito recapito dette acque luride, ha convenuto innanzi al Tribunale di Lecce il Consorzio chiedendone la condanna al pagamento dei relativi maggiori oneri per la somma indicata in lire 126.800.000. Il Consorzio si costituì deducendo che i maggiori oneri dovevano contenersi nella somma di lire 25.080.000. Il Tribunale di Lecce con sentenza 26.9.2005 accolse la domanda aderendo ad una delle due ipotesi prospettate dal CTU (quella per la quale la motopompa doveva lavorare per ore 8.30 al dì inclusi i festivi e pertanto pervenendo ad una quantificazione di lire 166.611.450 superiore al petitum e quindi riducibile nei limiti della domanda) e pertanto condannò il Consorzio al pagamento della somma di Euro 65.486,73 oltre accessori. La sentenza venne impugnata con articolato appello del Consorzio e la Corte di Lecce, costituitasi l’Impresa, ha ridotto la condanna in suo favore alla minor somma di Euro 23.080,97 oltre interessi legali e compensazione per 1/2 delle spese. Nella articolata motivazione la Corte di Appello di Lecce ha osservato:

che, se era emerso che la buca ove operava la motopompa era di almeno 10 mc e che il Direttore dei Lavori aveva affermato che la pompa non operava con continuità nella giornata, era stato dal CTU ipotizzato, sulla base di documentazione fornita dal Consorzio irritualmente, che in realtà i liquami venivano sversati in un canale all’uopo sezionato con materiale inerte, che alla relativa documentazione irrituale non era stata opposta tempestiva eccezione posto che, detta documentazione essendo stata depositata con la relazione peritale il 23.10.2003, nulla era stato eccepito nella udienza successiva del 2.2.2004 ma solo in quella del 28.6.2004, che peraltro la esistenza di un attiguo canale di sversamento era resa palese dalla evidente inidoneità alla raccolta di una fossa di soli 10 mc, che da tanto discendeva che la pompa non aveva necessità di lavorare tutti i giorni per 24 ore al dì sì che appariva congruo il numero di giornate indicate dal Consorzio (209 anzichè 317), che inoltre tutti i maggiori costi retributivi indicati dalla Impresa erano stati solo prospettati e non allegati con la conseguenza per la quale andava ritenuta comprovata solo una ipotesi di lavoro della pompa di otto ore al giorno per 209 giorni e pertanto, stante la vicinanza del cantiere e la esigenza di un controllo solo saltuario della pompa, un impegno orario di un operaio pari al 30% della sua giornata, che avvalendosi dei costi orari indicati dal CTU ed aumentando del 10% per utile di impresa ma abbattendo, come detto, del 70% l’importo, si perveniva alla somma – comprensiva di costi di funzionamento della motopompa – di Euro 23.080, cui dovevano aggiungersi i soli interessi legali (trattandosi di un credito di valuta e nessun maggior danno essendo stato comprovato). Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. De Donno Costruzioni, conferitaria della Azienda individuale De Donno, ha proposto ricorso 25.6.2010 con quattro motivi, ai quali ha resistito il Consorzio con controricorso del 16.9.2010. La De Donno ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato nessuna delle proposte censure meritando condivisione.

Primo e secondo motivo: essi denunziano violazione degli artt. 157 e 345 c.p.c. per avere ritenuto accettata la irrituale produzione fotografica rimessa al CTU ed afferente la esistenza di una attigua e comunicante fossa di convogliamento di me. 850. Contrariamente alla opinione della Corte, nella udienza 2.2.2004 nessuna specifica contestazione della CTU poteva essere fatta posto che questa era stata tardivamente depositata il 23.10.2003 e del relativo deposito non era stato dato alcun avviso, con la conseguenza della piena tempestività delle puntuali eccezioni di tardività fatte alla udienza del 28.6.2004; ed in tal quadro era indebita anche l’acquisizione documentale in appello, stante la novità e non indispensabilità della produzione. Le censure – corrette in punto di diritto – devono nondimeno ritenersi inammissibili. La sentenza sul punto dell’accertamento delle ore di funzionamento della pompa (317 o 209) ha due ben distinte rationes: quella della tardività sanata della eccezione di acquisizione della produzione fotografica che attestava la esistenza di un canale scolmatore di 850 me attiguo a quello di me 10 (e la cui presenza avrebbe giustificato un ben minore numero di ore di funzionamento), quella della "evidenza" della necessità di un secondo canale di raccolta per ricevere l’afflusso fognario dei due Comuni, anche alla luce della significativa assenza di prove del lavoro domenicale e festivo per controllare il funzionamento ininterrotto della pompa. I motivi in disamina denunziano solo la prima ratio, e lo fanno fondatamente (Cass. 24996 del 2010 e 22843 del 2006), dato che, trattandosi di vizio riconoscibile dalla lettura della CTU, del suo deposito doveva essere dato avviso al procuratore perchè potesse e dovesse eccepire al proposito nella prima udienza successiva al deposito stesso. Ma la censura, come rilevato, ignora affatto la seconda ratio che giustappone all’efficacia probatoria diretta dell’accertamento fotografico il ricorso, quale autonoma ratio deciderteli, alle presunzioni (pag. 10: "…il buon senso porta a ritenere") per arrivare alla stessa conclusione, integrata, come significativo elemento inferenziale, dalla osservazione della assenza delle produzioni documentali dei rilevanti extracosti sopportati.

Terzo motivo: esso si duole della esclusione dal computo della percentuale di spese generali, dovuta negli appalti pubblici in base al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 15, all. 21. Il motivo è inconsistente. Non si dice quali norme regolassero l’appalto in questione (del 25.10.1990) e si invoca una fonte normativa successiva di ventisei anni. Neanche si afferma di aver invocato innanzi al giudice del merito fonti integrative o la stessa equità, idonee a sollecitare una attribuzione quale quella de qua. Pretesa e censura restano pertanto affatto generiche nella ratio. Quarto motivo: si duole della mancata applicazione della rivalutazione ex art. 1224 c.c.: il motivo è infondato se pur la giusta decisione di rigetto della rivalutazione resa dalla Corte di Lecce, in dissenso dall’operato del primo giudice, deve essere corretta. Premesso che ai crediti quale quello azionato non è applicabile il principio della comprensione di ogni accessorio negli interessi capitolari ( D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 26), detto principio operando soltanto per gli accessori sugli acconti e saldi degli S.A.L. e sulla revisione prezzi (S.U. 27186 del 2006), va invece riaffermato il principio per il quale negli appalti di opera pubblica la costituzione in mora del committente, con riguardo a debiti per maggiori compensi, indennizzi o interessi, postula una intimazione di pagamento e, pertanto, non può discendere dalla mera iscrizione di una riserva nel registro di contabilità o dalla semplice emissione e presentazione di fattura, con la conseguenza per la quale gli accessori sulle somme dovute da parte dell’Amministrazione, tra i quali la rivalutazione ex art. 1224 c.c., vanno liquidati dalla data dell’intimazione di pagamento (Cass. 7204 del 2011). Ed è per tal ragione che deve essere nella specie esclusa una rivalutazione fatta discendere dalla sola fondatezza del credito iscritto in riserva.

Respinto il ricorso le spese si regolano secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente s.r.l. De Donno Costruzioni a corrispondere al contro ricorrente Consorzio Euro 2.700 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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