Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 867 Assegnazione di fondi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al TAR della Sicilia, la ricorrente impugnava:

– il provvedimento di archiviazione (prot. n. 16834) in data 21 novembre 2006 dell’istanza dell’8 ottobre 2006 presentata per l’accesso al finanziamento a valere sul POR Sicilia 2000/2006, misura 4.07, per il primo insediamento giovani in agricoltura;

– il provvedimento (prot. n. 148591) del 12 febbraio 2007, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso la citata archiviazione;

– gli atti connessi e conseguenziali, in particolare l’art. 2, lett. a) del bando di concorso, relativo ai requisiti di accesso al concorso POR Sicilia 2000/2006, misura 4.07.

In particolare alla ricorrente, risultata utilmente inserita nella graduatoria di accesso ai finanziamenti resa pubblica il giorno 8 settembre 2006, con il successivo provvedimento, oggetto di impugnazione, emesso in data 21 novembre 2006, l’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta comunicava che l’istanza era stata archiviata per raggiunti limiti di età (compimento 40° anno) prima della decisione individuale circa la concessione dell’aiuto. Il ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento di archiviazione veniva respinto, con analoga motivazione, in data 12 febbraio 2007.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, dando seguito all’eccezione formulata dalla difesa erariale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi tra i soggetti inseriti utilmente nella graduatoria approvata con il decreto del 9 novembre 2006 e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del giorno 7 dicembre 2006, in quanto il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento individuale di esclusione, non si configura la presenza di controinteressati in senso tecnico è principio che non ha carattere generale, ma si riferisce esclusivamente a fattispecie antecedenti la pubblicazione della graduatoria.

Infatti, per consolidata giurisprudenza in tema di procedure concorsuali, alle quali il procedimento per cui è causa veniva ritenuto assimilabile, e da cui il Tribunale non ravvisava ragione per discostarsi, l’inconfigurabilità di controinteressati rispetto ad atti infraprocedimentali può essere utilmente invocata soltanto allorché l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo (graduatoria), mentre, nel caso in cui l’impugnazione avvenga in data successiva a quella di pubblicazione della graduatoria, il ricorso va notificato ad almeno uno dei controinteressati – pena l’inammissibilità del ricorso stesso – al fine di dare ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, la possibilità di difendere la propria posizione qualificata e differenziata (Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2003, n. 311; 28 febbraio 2000, n. 1041; V, 8 giugno 1992, n. 593).

3. L’istante ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando la palese erroneità della sentenza impugnata, dato che tutte le istanze ammissibili erano destinate ad essere finanziate, con esaurimento della relativa graduatoria.

4. L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Le parti hanno depositato memoria.

Con ordinanza n. 346/11, è stata rigettata l’istanza volta a sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado.

5. Il ricorso in appello, introitato per la decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, non può essere accolto.

Le considerazioni formulate dalla ricorrente sono riferite ad una situazione che si è delineata solo ex post (sufficienza delle risorse disponibili a finanziare tutte le istanze ammissibili inserite nella graduatoria di accesso ai finanziamenti), mentre al tempo di notifica del ricorso introduttivo (29 gennaio 2007) la graduatoria era stata già approvata e non vi era ancora contezza che tutti i soggetti ammessi alla procedura avrebbero beneficiato dei contributi.

Il ricorso andava, dunque, notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un soggetto inserito in graduatoria in posizione poziore.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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