Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 866 Consiglio comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in forma semplificata impugnata, in epigrafe indicata ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati, Sindaco e Vice Sindaco uscenti, avverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2009, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Vallelunga Pratameno per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, causa l’accertato condizionamento da parte della criminalità organizzata, unitamente agli atti presupposti e connessi. Il Tribunale amministrativo palermitano, pur non ignorando l’esistenza di orientamento giurisprudenziale significativo che, in subiecta materia, ritiene non necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento, ha ritenuto nondimeno degno di accoglimento il ricorso proprio sotto l’assorbente profilo (formale) della violazione di legge per omessa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento.

Di qui il responso di accoglimento, l’annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli eventuali ulteriori atti di competenza dell’Amministrazione.

2. Le competenti Amministrazioni dello Stato hanno interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, lamentando che la sentenza di prime cure era fondata su una pronunzia del Consiglio di Stato rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2007, n. 5146).

3. Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello, di cui hanno eccepito anche l’inammissibilità, ed hanno espressamente riproposto le censure, contenute nel ricorso di primo grado, che sono state dichiarate assorbite dai primi Giudici.

4. Si è costituita in giudizio, per resistere all’appello, anche la Cooperativa Sociale a r.l. "Azione Sociale" ONLUS, che era intervenuta nel giudizio di primo grado a sostegno delle ragioni articolate dai ricorrenti originari con il terzo motivo del ricorso introduttivo, al punto III, pag. 42, con particolare riguardo alle presunte irregolarità riscontrate dalla Commissione d’accesso in ordine al contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione della casa protetta per anziani stipulato tra il Comune di Vallelunga Pratameno e l’originaria interveniente. Le parti appellate hanno depositato memoria.

5. Con ordinanza n. 159/11 del 4 febbraio 2011, è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, alla stregua del venir meno di ogni possibile pregiudizio grave ed irreparabile (considerato che Sindaco e maggioranza del Consiglio comunale si sono dimessi volontariamente, con conseguente svolgimento di nuove elezioni, appena dopo il reinsediamento nelle cariche a seguito della sentenza oggi impugnata).

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello merita di essere accolto.

Il gravame è, anzitutto, ammissibile, atteso che il succedersi repentino degli accadimenti (scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, ricorso al TAR, sentenza di accoglimento, reinsediamento di Sindaco e Consiglieri comunali, dimissioni volontarie dei medesimi, indizione e svolgimento di nuove elezioni, che hanno registrato, peraltro, un esito schiacciante in favore della medesima compagine), seppur incidente di sicuro in ordine alla fase cautelare concernente l’esecutività della sentenza impugnata, non può rilevare totalmente sull’interesse a veder definitivamente valutata, ad ogni fine, la legittimità dell’azione amministrativa portata avanti, al tempo, dagli Organi di Governo dello Stato.

2. Ciò premesso, venendo alla pronunzia impugnata, con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato innanzi al T.A.R. Lazio, i ricorrenti originari, dott. Mo. (eletto Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno nel maggio 2007) e prof. Pi. (nominato dal primo Vice Sindaco), venuti a conoscenza che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 luglio 2009 aveva "deliberato, su proposta del Ministro dell’Interno, lo scioglimento dei Consigli comunali di Fabrizia (Vibo Valentia) e Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) nei quali erano state accertate infiltrazioni della criminalità organizzata … mentre la decisione per il Comune di Fondi (Latina) è stata rinviata alla prossima riunione"; che tale provvedimento era stato adottato senza consentire agli interessati alcuna forma di partecipazione al procedimento e senza la comunicazione di avvio dello stesso; che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio 2009 aveva poi deliberato di riconsiderare la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Fondi sulla base di una nuova relazione da proporsi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, prossima ad entrare in vigore; che, pertanto, i provvedimenti impugnati erano affetti anche da ingiustificata disparità di trattamento; che il decreto di scioglimento, inoltre, era stato adottato sulla scorta di elementi non univoci e convergenti nella rappresentazione di un pericolo di infiltrazione e condizionamento mafiosi, procedevano all’impugnazione del decreto di scioglimento di cui in premessa e degli atti connessi.

Proposto dall’Avvocatura dello Stato regolamento di competenza, a cui aderivano gli originari ricorrenti, il giudizio veniva incardinato presso il TAR della Sicilia, Palermo, il quale, ritenendo condivisibili, come accennato, le considerazioni, riportate per esteso, svolte nella pronunzia n. 5146 del 4 ottobre 2007 dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, affermava la non superabilità degli argomenti portati a sostegno della tesi della cogenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, argomenti riassumibili nella mancanza di una espressa previsione di un caso di urgenza tipizzata, nella natura discrezionale del provvedimento incidente su interessi costituzionalmente garantiti, nella espressa previsione di un separato e differente procedimento cautelare (di sospensione delle cariche) da attivarsi in caso di urgenza apprezzata in concreto.

Il Tribunale ha ritenuto, altresì, che il mancato esame procedimentale delle corpose ed analitiche deduzioni, in fatto ed in diritto, svolte dai ricorrenti poteva indurre l’Amministrazione, anche solo sul piano motivazionale, a valutare diversamente i diversi elementi ritenuti indiziari della sussistenza di un’infiltrazione mafiosa nella gestione dell’amministrazione locale, sicché è apparso rispondente a ragioni di economia processuale e di rispetto della sfera di determinazione discrezionale dell’Amministrazione disporre l’assorbimento degli altri motivi di censura.

3. Il Collegio, non ritenendo, invece, di doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche del Giudice di appello, giudica convincenti le considerazioni delle Amministrazioni appellanti circa la non necessità di comunicazione di avvio procedimentale, alla stregua del carattere intrinsecamente urgente che connota l’adozione di un provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U. EE.LL. (quando un provvedimento di mera sospensione prefettizia delle cariche non risulta sufficiente alle esigenze di interesse pubblico), provvedimento estremo che costituisce, dunque, "la reazione (ineludibile ed inevitabile) dell’ordinamento alle ipotesi di attentato all’ordine ed alla sicurezza pubblica".

Non mancano, pertanto, i presupposti per giustificare, sistematicamente, pur in mancanza di una previsione espressa, un’eccezione alla regola espressa dalla L. n. 241/90.

Senza contare che giungono a corroborare ulteriormente le conclusioni del Collegio le indiscutibili esigenze di celerità (cfr. Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010 n. 2957) e, non da ultimo, contrariamente a quanto affermato dal TAR, la difficile ipotizzabilità di un apporto sostanziale valido della collaborazione procedimentale preclusa, considerata anche la formale riservatezza degli elementi documentali e indiziari su cui si basa necessariamente il provvedimento di scioglimento.

4. Ciò posto, anche i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal TAR sono privi del necessario fondamento giuridico.

Per quanto in questa sede sindacabile, infatti, lo scioglimento dell’organo assembleare elettivo del Comune di Vallelunga Pratameno è stato disposto, motivatamente, sulla base di elementi istruttori sufficienti e concordanti, acquisiti nel corso dell’accesso, elementi che in effetti, nonostante il profluvio di approfondite contestazioni sui fatti concreti rilasciate dagli appellati (e per quanto di interesse dall’originaria interveniente), hanno comprovato il condizionamento persistente e invasivo della gestione amministrativa dell’Ente locale, senza soluzione di continuità, in tutto l’arco temporale oggetto della verifica, in modo che sono stati integrati i necessari presupposti di legge di cui all’art. 143 T.U. EE.LL. E questo anche se, in effetti, la posizione dei singoli amministratori non risultava gravata da procedimenti di indagine o penali in corso attinenti alla fattispecie, essendo stata valutata l’attività amministrativa dell’Ente nel suo complesso (oltre che le varie frequentazioni, ed il sostegno elettorale, riferiti ai singoli protagonisti).

Né, nella fattispecie, può validamente invocarsi la disparità di trattamento con altre situazioni (v. Comune di Fondi), attesa l’assoluta specificità di ogni situazione valutata.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve respingersi il ricorso di primo grado.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Data la peculiarità e complessità della vertenza, sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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