Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 864 Parchi naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al TAR della Sicilia, l’impresa ricorrente impugnava il decreto assessorile del 10 giugno 1991, di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Con detto ricorso si lamentava quanto segue:

a) l’Amministrazione non aveva acquisito il richiesto parere della Commissione legislativa permanente per l’Ecologia dell’A.R.S. ed erroneamente aveva ritenuto di potersi avvalere dell’art. 70 bis del regolamento interno, secondo cui i pareri delle Commissioni devono essere resi nel termine di 20 giorni; b) l’area delimitata dal piano era sostanzialmente diversa e più ampia di quella oggetto di pubblicazione;

c) le motivazioni relative alla perimetrazione della zona da sottoporre a tutela risultavano alquanto generiche e non motivate;

d) non era prevista alcuna copertura, né quantificazione dei costi per l’istituzione della riserva;

e) tra le attività che potevano essere esercitate all’interno della riserva, non era ricompresa l’attività turistica, malgrado le previsioni in tal senso già formulate dal Comune di Siculiana in sede di rinnovo del P.R.G., poi sospeso dall’Assessore in ragione dello studio avviato per l’individuazione della riserva naturale.

Parte ricorrente censurava, dunque, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emanato senza la previa acquisizione del parere della competente Commissione legislativa (1° motivo) e, sotto diversi profili, senza una congrua motivazione. Per questi ulteriori aspetti, parte ricorrente lamentava una errata perimetrazione della riserva, ovvero la sua stessa istituzione, in mancanza dei presupposti. In ogni caso censurava la mancata inclusione delle attività turistiche tra le attività consentite all’interno della riserva.

Ed invero, la società ricorrente, nei terreni di proprietà che rientrano nell’ambito di perimetrazione dell’allora istituenda riserva Torre Salsa, esercitava già da tempo attività di ricezione turistica e agrituristica, specializzata nel settore camperistico.

2. Il Tribunale amministrativo premetteva di aver già avuto modo di occuparsi della medesima questione in occasione della delibazione di altro ricorso, proposto dal Comune di Siculiana avverso lo stesso provvedimento gravato.

Orbene, in tale sede il Tribunale si era pronunciato per l’accoglimento del ricorso sotto il profilo della mancanza di motivazione (sentenza n. 801/94 dell’8 novembre 1994), rigettando le ulteriori censure in quanto infondate, ivi compreso il profilo della mancata acquisizione del prescritto parere della commissione permanente per l’ecologia. Con decisione n. 309 del 31 ottobre 1995, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Assessorato regionale, il Consiglio di Giustizia riformava la detta sentenza, rigettando al contempo l’appello incidentale del Comune di Siculiana: il D.A. n. 970/91 di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, per quanto di interesse, risultava parzialmente illegittimo solo nella parte in cui non motivava sufficientemente sulla mancata inclusione dell’attività turistica tra le attività ammesse nell’ambito della riserva, ed in ordine all’impossibilità di conciliare le esigenze dello sviluppo turistico con quelle di salvaguardia dell’ecosistema.

Nella stessa decisione, il C.G.A. ribadiva, per la parte residua, la legittimità del provvedimento in relazione alla motivazione, ritenuta congrua, sulla stessa istituzione e sulla riperimetrazione della riserva in seguito alle osservazioni tutte presentate dopo la prima pubblicazione.

Ciò posto, il TAR, sempre con la sentenza qui gravata, dava altresì atto che, successivamente all’emanazione del D.A. 970/91 impugnato, l’Assessorato, con D.A. n. 273/44 del 23 giugno 2000, aveva provveduto ad istituire effettivamente la riserva naturale Torre Salsa (fino ad allora solo prevista nel piano regionale di cui al D.A. 970/91 gravato). Avverso tale ultimo provvedimento parte ricorrente proponeva autonomo gravame al TAR, la cui connessa domanda cautelare veniva accolta "nei limiti in cui la sentenza del C.G.A. n. 309 del 06.04.1995 consente alla società ricorrente di esercitare determinate attività".

Il successivo provvedimento con cui era stata istituita la riserva de qua (e la proposizione dell’autonomo gravame avverso detta istituzione), ad avviso dei primi Giudici, rendeva dunque improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo, atteso che, avuto riguardo alla citata sentenza n. 309/95 di questo Consiglio, nessuna utilità poteva essere ulteriormente attribuita alla ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso medesimo. L’istituzione effettiva della riserva, peraltro, risultava, profilo di natura assorbente rispetto al profilo della mancata quantificazione, nel decreto assessorile gravato, dei costi e della copertura finanziaria necessaria.

Orbene, l’interesse sostanziale di cui era portatore il ricorrente, in quanto teso a mantenere l’attività già in atto (agriturismo e turismo camperistico) e a riconoscerne la compatibilità con i vincoli nascenti dalla istituzione della riserva, trovava, ad avviso del Tribunale, diretto conforto nella richiamata sentenza di questo Consiglio per le motivazioni già evidenziate, essendo stato riconosciuto illegittimo il provvedimento in parte qua limitatamente alla mancanza di una congrua motivazione sul punto controverso.

Alla stregua delle dette argomentazioni, il Tribunale amministrativo pronunziava, dunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. La società Torre Salsa Turistica ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, ritenuta erronea, anzitutto, perché la più volte richiamata sentenza n. 309/95 non poteva fare stato nei confronti della medesima ricorrente causa i vincoli del giudicato.

La ricorrente ha fornito, inoltre, svariati ulteriori elementi per ritenere infondata e comunque processualmente scorretta l’avversata pronunzia di rito, con richiesta di delibazione delle censure dedotte con il ricorso introduttivo.

4. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio, con memoria di stile, per resistere all’appello.

La parte ricorrente ha prodotto memoria.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Si fa questione dell’asserita illegittimità del provvedimento assessorile del giugno 1991 con cui è stato predisposto il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Con particolare riferimento alla provincia di Agrigento, il piano in argomento prevedeva l’istituzione di una riserva nel territorio del Comune di Siculiana, contrada (…) Salsa, su cui insistono, in parte, i terreni in proprietà di parte ricorrente.

2. L’appello merita accoglimento nei sensi appresso indicati.

Ha ragione, anzitutto, parte appellante a lamentare che i presupposti dell’eventuale improcedibilità del ricorso introduttivo sono stati non correttamente individuati dal Tribunale amministrativo.

Premesso che l’odierna appellante non era parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 309/95, l’improcedibilità non è stata comunque ricondotta, dalla sentenza appellata, alla possibilità di godere degli eventuali effetti ultrattivi della medesima sentenza pronunziata da questo Consiglio di Giustizia.

Il TAR, infatti, ha ricollegato, piuttosto, la dichiarata improcedibilità del ricorso introduttivo (n. 161/92) alla successiva impugnazione, da parte della medesima società ricorrente, del decreto assessorile n. 273/00, di istituzione effettiva della riserva naturale Torre Salsa (fino ad allora solo prevista nel piano regionale di cui al d.a. gravato con il ricorso n. 161/92), nonché, come accennato in narrativa, all’avvenuta concessione della tutela cautelare in relazione all’autonomo ricorso proposto dinanzi al TAR avverso il provvedimento da ultimo citato.

Orbene, è agevole per la difesa della ricorrente affermare che se è vero che alla Torre Salsa Turistica è stata consentita la prosecuzione dell’attività turistica in atto, ciò è avvenuto finora sulla base di una mera pronunzia interinale in sede cautelare.

Di qui il persistere dell’interesse della Torre Salsa medesima a sentire affermare la fondatezza del quinto motivo del ricorso introduttivo, a ciò dovendosi aggiungere, dal punto di vista processuale, che trattandosi nel caso del d.a. 971/91 di atto presupposto del d.a. 273/00, l’impugnativa di quest’ultimo valeva a garantire la permanente procedibilità del ricorso n. 161/92, proposto appunto avverso l’atto presupposto, e non comportava, come invece affermato dai primi Giudici, l’improcedibilità dello stesso gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’accoglimento del ricorso più antico potrebbe, al più, determinare l’improcedibilità del secondo ricorso, se per effetto di detto accoglimento si assistesse al travolgimento automatico dell’atto successivo, proprio perché fondato sul presupposto del piano impugnato con il primo ricorso.

3. Orbene, tutto ciò premesso, e considerata anche la coincidenza solo parziale dei motivi contenuti nei ricorsi introduttivi della Torre Salsa e del Comune di Siculiana, va affermata, e comunque ribadita, la fondatezza della censura dedotta con il quinto motivo del ricorso introduttivo, palese risultando l’illegittimità del primo decreto assessorile impugnato, di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, nella parte in cui, del tutto immotivatamente, ha escluso l’attività turistica tra quelle esercitabili nelle zone in questione, ammettendo solo l’esercizio di attività agro-silvo-pastorale, e non tenendo dunque conto delle potenzialità dell’area e della compatibilità con le funzioni di tutela della riserva stabilite dalla legge regionale stessa.

La confermata fondatezza del quinto motivo riveste, invero, portata assorbente.

4. In ogni caso, quanto al resto dei motivi, e dando particolare spazio ai profili di censura autonomi, anche in ordine al "peso" della legittimazione e dell’interesse dedotto rispetto al ricorso proposto, ed agli interessi azionati, da parte del Comune di Siculiana (relativamente dunque al secondo, terzo e quarto motivo, potendosi prescindere, invece, dal primo motivo, già affrontato e risolto alla luce della corretta applicazione del silenzio procedimentale di cui all’art. 17 della L.R. n. 10/91), può agevolmente osservarsi che le censure dedotte, di ordine eminentemente procedimentale e relative in particolare alla mancata partecipazione re cognita al procedimento di estensione del perimetro dell’area di cui si discute, procedimento che sarebbe sfociato in elementi di contraddittorietà e di evidente carenza motivazionale, non possono cogliere nel segno, alla luce anche della natura dell’atto impugnato, che – per quanto concretamente sindacabile – non evidenzia di suo le carenze lamentate né una particolare significatività, e quindi rilevanza in termini di illegittimità procedurale, del mancato intervento della ricorrente.

Per quanto concerne, infine, più nello specifico, il quarto motivo di doglianza, relativo alla mancata indicazione dei costi di gestione della riserva istituenda, è altrettanto agevole rilevarne la genericità nella delimitazione dell’interesse dedotto, avuto riguardo inoltre alla natura propedeutica dell’atto concretamente impugnato.

5. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, il ricorso in appello merita accoglimento, nei limiti indicati. Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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